Data: 2016-03-02 07:11:37

NUTRIE - non dimostrato che danneggiano e creano danni: illegittima l'ordinanza

NUTRIE - non dimostrato che danneggiano e creano danni: illegittima l'ordinanza

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[b]TAR VENETO, SEZ. I – sentenza 26 febbraio 2016 n. 214[/b]

N. 00214/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2015, proposto da:

Associazione Vittime della Caccia, in persona del Presidente Daniela Casprini, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Giuseppe Sorrentino in Mestre, via Parco Ponci, 3/3;

contro

Comune di Creazzo, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Federazione Italiana Caccia, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 74 emessa dal Sindaco del Comune di Creazzo in data 25 giugno 2015 ad oggetto l’abbattimento delle nutrie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

– con atto di ricorso (n.r.g. 1167/15) notificato a mezzo posta il 27 luglio 2015 e depositato il successivo 10 agosto, l’associazione Vittime della Caccia, ente avente come fine statutario la tutela del patrimonio faunistico ambientale, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento dell’ordinanza, meglio in epigrafe specificata, con il quale il Comune di Creazzo ha disposto l’abbattimento delle nutrie stanziate sul proprio territorio, deducendo avverso detto provvedimento la violazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, nonché eccesso di potere per motivazione contraddittoria, carente e difetto di istruttoria;

Considerato, a tale riguardo, che:

[b]– come anticipato in sede cautelare, il provvedimento in contestazione appare carente sotto l’aspetto istruttorio, non essendo stata effettuata alcuna effettiva ponderazione in ordine quantitativo di nutrie che si renda necessario abbattere al fine di realizzare un corretto piano di contenimento del numero di animali di tale specie;[/b]

[color=red][b]– sotto altro profilo, detto provvedimento appare carente sotto l’aspetto motivazionale, non avendo dato atto di alcun elemento fattuale concreto, al fine di comprovante che la presenza di nutrie nel territorio comunale possa comportare situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare, ovvero per l’incolumità di cose o persone,[/b][/color]

– da ultimo, il provvedimento in questione appare adottato in violazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, non risultando comprovata la sopravvenienza di alcuna situazione eccezionale e/o imprevedibile che possa giustificare l’intervento contingente ed urgente del sindaco a tutela della salute pubblica;

– per quanto precede il ricorso va accolto siccome fondato;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenendo conto che l’Associazione ricorrente è stata ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato con decreto n. 43 del 16.7.2015.

P.Q.M.

[b]Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.[/b]

Condanna il Comune di Creazzo al pagamento, in favore dell’Associazione ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in € 2000,00 (duemila/00) oltre oneri ed accessori come per legge e oltre la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato prenotato a debito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Silvia Coppari, Referendario

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26/02/2016.

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