ABUSI EDILIZI: la responsabilità del proprietario non committente per Cassazione
[img width=300 height=168]http://www.50canale.tv/wp-content/uploads/controlli.jpg[/img]
Cass. Sez. III n. 6126 del 15 febbraio 2016 (Ud 21 gen 2016)
In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario o comproprietario non committente non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l'inapplicabilità dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., ma dev'essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all'interesse insito nel diritto dì proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato. In particolare, si è evidenziato che questa responsabilità può dedursi da elementi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l'interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o affinità con l'esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi (anche in sanatoria), la fruizione dell'immobile secondo le norme civilistiche sull'accessione, nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione - anche morale - alla realizzazione del fabbricato; una responsabilità, dunque, che può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria e la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivata.
http://www.lexambiente.com/materie/urbanistica/160-cassazione-penale160/12016-urbanistica-elementi-significativi-della-responsabilit%C3%A0-del-proprietario-dell-area-non-committente.html