Data: 2016-03-02 06:59:07

Urbanistica.Permesso di costruire e rilascio del titolo

T.A.R. Campania (NA), Sez. VIII n. 666 del 4 febbraio 2016
[b]Urbanistica.Permesso di costruire e rilascio del titolo[/b]
La concessione edilizia (oggi permesso di costruire) è un provvedimento amministrativo “[b]recettizio[/b]” (che viene, quindi, ad esistenza con la comunicazione agli interessati) il termine “[color=red][b]rilascio[/b][/color]”, riferito al titolo concessorio, che si rinviene nel corpo dell’art. 15 comma 2 (“il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo”), ancorché in prima lettura non appaia univoco, potendo sostanzialmente significare sia “emanazione”, che “consegna” dell’atto, è in realtà [color=red][b]ricollegabile alla materiale consegna di questo[/b][/color], essendo tale significato preferibile poiché più rispondente al lessico del legislatore, se si considera che, laddove quest’ultimo avesse voluto fare riferimento alla data della “emanazione” dell’atto, avrebbe usato sinonimi dal più corretto significato tecnico, come “data dell’atto” oppure, “data di adozione” o, più semplicemente “adozione”. Sempre il significato di “consegna” del titolo, altresì, deve riconnettersi al medesimo termine “rilascio” cui viene fatto riferimento anche nel successivo art. 12 del D.P.R. 380/2001 (intestato “presupposti per il rilascio del permesso di costruire”).

http://www.lexambiente.com/materie/urbanistica/88-giurisprudenza-amministrativa-tar88/11985-urbanistica-permesso-di-costruire-e-rilascio-del-titolo.html

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