[b]Processo amministrativo: il corretto utilizzo da parte del giudice dell'istituto della verificazione[/b]
"Secondo la disciplina del Codice del processo amministrativo, infatti, la verificazione è uno strumento istruttorio che può essere utilizzato al fine di acquisire fatti non desumibili direttamente dai documenti acquisiti al fascicolo di causa ovvero per coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze. In nessun caso la verificazione può essere adoperata quale strumento di valutazione diretta delle doglianze oggetto di ricorso". È questo il principio sancito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 25.2.2016 n. 785 sulla cui base ha riformato la sentenza del giudice di prime cure avendo quest'ultimo adoperato in modo scorretto le conclusioni raggiunte dal verificatore, che ha utilizzato quale delegato per l’accertamento delle censure di legittimità sottoposte al suo vaglio. Ad avviso del Collegio la sentenza di prime cure è erronea nella misura in cui ha utilizzato quale strumento di accertamento della consistenza dei vizi di legittimità le risultanze della verificazione, invece, di utilizzare l’accertamento dei fatti rilevati dal verificatore quale argomento di propria decisione. In questo modo - precisano i giudici di Palazzo Spada - risulta oscuro l’iter argomentativo che ha condotto il Tribunale amministrativo a ritenere sussistenti i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.
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