Data: 2016-03-01 17:25:56

centri scommesse "in sanatoria" e LRT 57/2013

Con la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014 art. 1 comma 643) è stata prevista la possibilità di regolarizzare la posizione dei "soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio  ovvero  di  soggetti  terzi,  anche  esteri,  senza  essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e  dei monopoli",
Si tratta, per quanto ho capito, di centri scommesse collegati ad agenzie straniere che esercitavano la propria attività senza bisogno della licenza prevista dall'art. 88 del TULPS, il cui rilascio è di competenza della Questura. Si tratta di attività che si trovavano in una "zona grigia" non essendo nè espressamente vietate nè disciplinate. Con la normativa sopra indicata queste attività sono state regolarizzate, a patto che presentassero domanda entro il 31/01/2015 all'Agenzia dei Monopoli (che poi doveva inoltrarla alla competente Questura).
Con la legge di stabilità 2016 (art. 48) viene prorogato il termine per presentare domanda di regolarizzazione (spostato al 31/01/2016) e viene data la possibilità di regolarizzarsi anche ai soggetti attivi dopo il 30/10/2014.
In Toscana, però, la legge regionale 57/2013 ("Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia") vieta l'apertura di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
Nello specifico, mi è capitato il caso di un tizio che ha chiesto questa "sanatoria" alla questura; il Comune, rispondendo alla richiesta della questura stessa di eventuali motivi ostativi al rilascio della licenza art. 88, ha comunicato che il locale in questione è a distanza < 500 m da una scuola. La questura ha ugualmente rilasciato la licenza; ora il tizio vuole presentare scia per installare gli apparecchi ex art. 86 TULPS, dicendo che "è obbligato a farlo" dal contratto che ha con i fornitori degli apparecchi ex art. 88. Ho pensato di fare così: trasmettere la scia agli enti di controllo (questura, pm, aams) ribadendo il mancato rispetto della norma regionale; devo fare anche la segnalazione alla procura della repubblica per false dichiarazioni? Accetto qualsiasi suggerimento. Grazie.

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Data: 2016-03-01 18:02:04

Re:centri scommesse "in sanatoria" e LRT 57/2013

Non comprendo perché la questura ha ugualmente rilasciato la licenza. Così facendo ha aperto una questione non risolvibile dato che la polizia municipale dovrebbe sanzionare l’attività innescando un complicato rebus di responsabilità. Sei sicura che l’88 TULPS esista oppure che non riporti una condizione specifica sul rispetto delle distanze?
Se il soggetto ha in mano una abilitazione ex art. 88 allora non ha necessità di ulteriore titolo per l’installazione sei comma 6a e 7 (SLOT e giochini elettronici). Anche in questo caso l’installazione è comunque sanzionabile in base alla LR 57/2013.

Hai altri particolari?



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