Data: 2016-03-01 15:46:13

Chiarimenti su attività di operatore del massaggio (SERVIZIO ONLINE)

[color=red][b]Parere 27 gennaio 2016 (Prot. 20229) – Chiarimenti su attività di operatore del massaggio[/b][/color]

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Il parere del 27 gennaio 2016 risponde a quesito in merito alla possibilità che possa essere liberamente creata una piattaforma online di intermediazione tra l’utente che richiede un massaggio relax (non con finalità estetiche o fisioterapiche) e un libero professionista operatore del massaggio

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
Al Sig. ....

prot.20229 del 27.1.1016

OGGETTO: chiarimenti su attività di operatore del massaggio.
________________________________________________________________________________
Si fa riferimento alla richiesta inoltrata alla scrivente Direzione Generale
dalla S.V. in data 17 settembre u.s. a mezzo e-mail, concernente il sapere se, ai
sensi dell’attuale legislazione italiana, possa essere liberamente creata o meno
“una piattaforma online di intermediazione tra l’utente che richiede un massaggio
relax (non con finalità estetiche o fisioterapiche) e un libero professionista
operatore del massaggio”.
In proposito, per quanto di competenza dello scrivente con esclusivo
riguardo all’eventuale svolgimento o meno di attività mediatizia da parte del
gestore della predetta piattaforma on-line e relativo, correlato, obbligo di
iscrizione del medesimo al competente R.I. camerale in qualità agente di affari in
mediazione, si rappresenta quanto segue.
Nell’attività come descritta nel predetto quesito non sembra ravvisarsi alcun
esercizio di attività mediatizia ex lege 3 febbraio 1989, n. 39, purché il sito si
limiti unicamente ad elencare asetticamente le caratteristiche e la professionalità
dei massaggiatori ivi iscritti, senza che il gestore della stessa influenzi od
intervenga “professionalmente” nel rapporto tra gli stessi massaggiatori ed i
possibili clienti.
A ciò dovrà conseguire, naturalmente, che l’eventuale pagamento per
l’utilizzo della suddetta piattaforma da una od entrambe le parti, non deve essere
equiparabile in alcun modo alla corresponsione di una provvigione mediatizia ex
art. 1755 c.c.
Stante ciò si ritiene, in sostanza, che nel caso così come prospettato
prevalga essenzialmente l’aspetto della mera gestione tecnica di una piattaforma
on-line su quello, residuale ed eventualmente del tutto da dimostrare, di una
influenza mediatizia del gestore stesso tra la figura del prestatore di servizi
estetici e quella del richiedente il servizio: ciò nella considerazione che detto
gestore non sembra essere chiamato a svolgere alcuna valutazione di merito sulle
offerte poste sulla piattaforma, né sugli utilizzatori della stessa, limitandosi ad
inserire i dati e le caratteristiche di entrambi.

In aggiunta a quanto sopra rappresentato, c’è tuttavia da evidenziare che il
soggetto in questione, così come descritto nel quesito, si troverebbe a svolgere
indubitabilmente attività imprenditoriale per la quale, pertanto, si troverebbe ad
essere obbligatoriamente tenuto all’iscrizione al competente Registro delle
Imprese camerale.
Ogni altra ed ulteriore valutazione, sugli aspetti più prettamente inerenti le
specifiche condizioni imposte dalla normativa in materia sanitaria per l’esercizio
dell’attività di massaggi estetici, esula dalle dirette competenze della scrivente e
va rapportata con le specialità dettate in materia dalle singole legislazioni
regionali, pur nel contesto dei principi generali di indirizzo e tutela della
concorrenza di potestà statale..
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
RC

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2034016-parere-27-gennaio-2016-prot-20229-chiarimenti-su-attivita-di-operatore-del-massaggio

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