In un comparto urbano individuato dal PGT come “ambiti per insediamenti terziario commerciali consolidati soggetti a disciplina speciale” vi è la presenza di due sub ambiti contigui.
Sul primo, completato negli anni 80, vi è la presenza di due medie strutture di vendita e di un centro commerciale.
Il secondo, in parte non edificato, è stato di recente individuato per l’allocazione delle attività di vendita della media e della grande distribuzione.
Il dubbio che sorge è: come classificare, ai fini del procedimento autorizzatorio, un’eventuale nuova Grande Struttura di Vendita da realizzare nel secondo ambito del comparto, in parte non edificato?
Considerata la conformazione delle aree in argomento, sembrerebbe configurarsi un parco commerciale, così come definito dall’art. 2, punto f), lettera b) della D.G.R. lombardia 20 dicembre 2013, n. 10/1193 e cioè “[i]aggregazione di aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune[/i]”.
Nell’ipotesi che venga realizzata nel comparto una strada pubblica di penetrazione, da cedere all’Amministrazione comunale (e da far rientrare nell’elenco della toponomastica), tramite la quale si acceda anche ai vari esercizi commerciali e relativi parcheggi esistenti, ma con accessi separati (alle MSV esistenti e le eventuali nuove MSV e GSV) si potrebbe escludere la fattispecie del parco commerciale?
In tale caso l’eventuale istanza di una GDV si potrebbe dichiarare procedibile in quanto svincolata dal contesto adiacente?
Oppure la precisazione “[i]anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune[/i]”, contenuta nella definizione di Parco Commerciale, vincola le nuove figure a presentare una richiesta per autorizzazione della grande struttura riguardante l’insieme di quelle facenti parte l'eventuale costituendo Parco e quindi, in considerazione delle superfici, soggetta ad accordi di programma (art. 5.8.1 della sopracitata D.G.R.) ?
Ringrazio per ogni eventuale spunto utile a chiarirmi le idee.
Provo a darti una risposta, anche se per complessità della materia, specificità delle NTA e del piano del commercio comunale e particolarità dei singoli progetti è difficile farlo attraverso il forum.
Quindi in via generale a mio avviso la norma va letta così:
Un parco commerciale, così come definito dall’art. 2, punto f), lettera b) della D.G.R. lombardia 20 dicembre 2013, n. 10/1193 è un'aggregazione di aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario [u][b]e[/b][/u] con un sistema di accessibilità comune.
Quindi tre sono le condizioni che devono essere verificate [u]contemporaneamente[/u]:
1 aree commerciali contigue
2 almeno due medie o grandi strutture di vendita (localizzate anche sul medesimo asse viario);
3 un sistema di accessibilità comune.
Sul primo e secondo punto è chiaro che la situazione ricade nella casistica.
La questione viabilistica pone, invece, un possibile problema: nel caso di edifici posti ai due lati della medesima strada, ad esempio, non si ricade nel parco commerciale venendo meno il requisito delle aree contigue.
Si tratta di valutare il singolo progetto.
Il punto 5.8.1 della DGR infine prevede che serva l'accordo di programma nei seguenti casi:
- apertura di nuovi insediamenti con superfici di vendita superiori a mq 10.000 e i parchi commerciali nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- apertura di nuovi insediamenti con superficie superiore a 5.000 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Grazie per la [b]sollecita ed esaustiva[/b] risposta.
Effettivamente non ho considerato che una strada comunale che attraversa il complesso di strutture, isolando di fatto quella nuova (soluzione che probabilmente verrà adottata dai lottizzanti), fa perdere il requisito della contiguità e quindi l'assoggettamento alle norme relative al parco commerciale.