Buongiorno, vi chiedo se con le recenti modifiche alla L. 241/90 ed in particolare dall'art. 19 e seguenti, nel caso di dichiarazioni mendaci quali il possesso dei requisiti morali, il provvedimento interdittivo può esere emanato anche oltre i 60 giorni dalla presentazione della SCIA/DUAAP?
Grazie.
Buongiorno, vi chiedo se con le recenti modifiche alla L. 241/90 ed in particolare dall'art. 19 e seguenti, nel caso di dichiarazioni mendaci quali il possesso dei requisiti morali, il provvedimento interdittivo può esere emanato anche oltre i 60 giorni dalla presentazione della SCIA/DUAAP?
Grazie.
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Il provvedimento interdittivo può essere SEMPRE emanato anche dopo i 60 giorni (30 per edilizia).
Nei 60 giorni non occorre avvio del procedimento, dopo i 60 giorni occorre avvio del procedimento.
COMUNQUE non si possono superare i 18 mesi (anche se riteniamo che tale limite non valga in caso di false dichiarazioni).
Considerato che il richiedente fa riferimento alla previsione dei termini di cui all’art. 19 della L.241/90 e che si ipotizzi l’applicazione degli artt. 21-octies 21-nonies , mi chiedo Dott. Chiarelli , trattandosi di una SCIA l’avvio dell’attività può essere considerata un “provvedimento”? o il responsabile del procedimento, venuto a conoscenza delle false dichiarazioni rese , è semplicemente onerato di trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria? Art. 19 c. 6
riferimento id:32608Per Cristhiane e per completezza, aggiungo che l’ Art. 21,Disposizioni sanzionatorie, prevede che con la SCIA o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
riferimento id:32608
Considerato che il richiedente fa riferimento alla previsione dei termini di cui all’art. 19 della L.241/90 e che si ipotizzi l’applicazione degli artt. 21-octies 21-nonies , mi chiedo Dott. Chiarelli , trattandosi di una SCIA l’avvio dell’attività può essere considerata un “provvedimento”? o il responsabile del procedimento, venuto a conoscenza delle false dichiarazioni rese , è semplicemente onerato di trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria? Art. 19 c. 6
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In caso di FALSE DICHIARAZIONI si procede:
1) alla dichiarazione di inefficacia della scia (come detto senza avvio entro 60 gg, con avvio dopo)
2) alla segnalazione alla procura per il distinto ed autonomo (eventuale) procedimento penale