Data: 2011-02-22 09:56:11

NCC autobus - rimessa

La ditta X ha presentato domanda di autorizzazione per NCC da rimessa per autobus.
Il comune associato non ha un regolamento proprio in materia.
La ditta ha tutti i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, ma non ha la disponibilità nel comune di una autorimessa.
L'autorimessa si trova in un comune non confinante, a circa 5 km.

Ai sensi dell’ art. 47 “Criteri generali per lo svolgimento del servizio di autonoleggio con conducente” della  L.R. 14-7-2009 n. 111
[i]Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell’utenza nell’ambito dell’area comunale o dell’area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;
b) […]
c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992.[/i]

Grazie
Alberto

riferimento id:326

Data: 2011-02-22 20:36:26

Re: NCC autobus - rimessa

La materia del noleggio di AUTOBUS è stata disciplinata dallo Stato in attuazione dell'art. 41 della Costituzione in virtù della competenza esclusiva statale i materia di concorrenza.

LA REGIONE non può determinare requisiti ulteriori e diversi da quelli statali nè la legge regionale può essere interpretata come applicabile agli AUTOBUS.
La disposizione della legge regionale della Lombardia va riferita ai soli NCC e non anche agli autobus.

La disciplina nazionale sotto riportata non prevede l'obbligo di rimessa ed anzi stabilisce una competenza territoriale particolare. La SCIA (che si applica in luogo dell'autorizzazione) va presentata nel Comune "in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale".

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[color=red]L. 11-8-2003 n. 218
Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 2003, n. 190.

1.  Oggetto e finalità.

1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La presente legge stabilisce i princìpi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'àmbito dell'attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei princìpi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.

3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.

4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è garantire in particolare:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone;

b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.


5.  Accesso al mercato.

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.

3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

5. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa. [/color]

riferimento id:326

Data: 2011-02-23 07:59:08

Re: NCC autobus - rimessa



La disciplina nazionale sotto riportata non prevede l'obbligo di rimessa ed anzi stabilisce una competenza territoriale particolare. La SCIA (che si applica in luogo dell'autorizzazione) va presentata nel Comune "in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale".
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Ergo una domanda di autorizzazione/SCIA presentata in un comune dove la ditta non ha sede legale nè principale organizzazione aziendale e, direi di più, nemmeno un ufficio deve essere rigettata/dichiarata inefficace.
Corretto?
Grazie

riferimento id:326

Data: 2011-02-23 12:58:22

Re: NCC autobus - rimessa


Ergo una domanda di autorizzazione/SCIA presentata in un comune dove la ditta non ha sede legale nè principale organizzazione aziendale e, direi di più, nemmeno un ufficio deve essere rigettata/dichiarata inefficace.
Corretto?
Grazie
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CERTO, in questi casi la SCIA è IRRICEVIBILE (e la domanda di autorizzazione inammissibile) in quanto manca la competenza territoriale del Comune!!!!

riferimento id:326
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