Una associazione culturale, all'interno di una procedura selettiva, ha presentato domanda per la gestione di un chiosco comunale per la somministrazione di alimenti e bevande.
L'associazione è dotata di partita iva ma non è iscritta alla CCIAA.
Domande:
1 - Devo previamente verificare che nello statuto vi sia la possibilità di fare somministrazione?
2 - Vi è l'obbligo di iscrizione al REA?
GRAZIE
Una associazione culturale, all'interno di una procedura selettiva, ha presentato domanda per la gestione di un chiosco comunale per la somministrazione di alimenti e bevande.
L'associazione è dotata di partita iva ma non è iscritta alla CCIAA.
Domande:
1 - Devo previamente verificare che nello statuto vi sia la possibilità di fare somministrazione?
2 - Vi è l'obbligo di iscrizione al REA?
GRAZIE
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Sì, secondo me DEVI verificare che il soggetto sia titolato a svolgere l'attività richiesta.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che “...ove non ricorrano i presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese (svolgimento in via esclusiva o principale di attività di impresa), ma risulti, comunque, lo svolgimento di un’attività economica che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni o servizi, deve intendersi sussistere un obbligo di iscrizione dell’associazione al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative”.
http://www.vi.camcom.it/a_ITA_3124_1.html
per esperienza personale ritengo che vada verificato bene lo statuto e la tipologia di associazione.Il Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, prevede che per alcune associazioni di promozione sociale, ovvero ONLUS, non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti sempreche' le predette attivita' siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati ………lo stesso D. Lgs recita....Si intende che vengono perseguite finalita' di solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti svantaggiati.....