Egregio Dottore,
la regione puglia ha stabilito in 500 metri la distanza delle sale giochi con scommesse e vlt da luoghi sensibili.
Ho già fatto vari dinieghi a causa delle distanza inferiore.
Un esercente mi faceva notare che il percorso pedonale più breve dalla sua attività è pericoloso perchè privo di marciapiede, con veicoli in sosta (spesso a ridosso dei muri delle case) su una strada a forte intensità di traffico; pertanto, secondo lui, occorre calcolare il tragitto dalla strada più sicura, dotata di marciapiedi, così "allungando" la distanza.
Secondo Lei come deve essere interpretata tale norma?
Devo prendere in considerazione la strada più breve (seppur meno sicura) o devo prendere in considerazione la strada più "sicura"?
così si scadrebbe nell'arbitrarietà e non sarebbe una legittima soluzione.
In questi casi ci si attiene all'art. 190 del CdS:
http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-190-comportamento-dei-pedoni.html
Quantomeno dà una certa oggettività alla questione
Già, sono d'accordo con Lei.
Difatti la suddetta strada non è assolutamente impraticabile . . . con cautela si può fare.
EgregIO Dotore,
scusi se riapro questo forum ma mi è stata prorposta una cosa abbastanza singolare.
Considerato che per la nuova apertura di sala giochi con installazione di apparecchi ex art. 110 comma 6 non vi sono i 500 metri di distanza (così come previsto dalla legge regione Puglia del 2013) l'esercente mi ha chiesto di realizzare alcuni attraversamenti pedonali (che per la sicurezza dei pedoni adrebbero comunque fatti in quel tratto di strada) in modo da costringere i pedoni ai sensi dell'art. 190 CdS ad attraversare sugli stessi, così allungando il tragitto e superando così la distanza di 500 metri. Ma secondo Lei si può fare questo?