[b]Salve,
riporto l'estratto dell'articolo pubblicato oggi su "Il sole 24 ore". Un articolo simile è anche pubblicato su "Italia Oggi"
Come operare in Toscana per gli operatori su aree pubbliche? E per gli appalti?
Grazie.[/b]
Titolo: I contributi regolari non soggetti ad autocertificazione
La circolare del ministero
I contributi regolari non soggetti ad autocertiñcazione
Luigi Caíazza
POSIZIONE RIVISTA Il ministro
della Semplificazione aveva sposato un'interpretazione estensiva
Il ministero del Lavoro salva il Durc dalla "decertificazione" introdotta dall'articolo 15 della legge 183/2011. Con lettera circolare protocollo 619, del 16 gennaio scorso, il ministero, scostandosi dalla interpretazione più estensiva del ministro della Pa e della Semplificazione (Direttiva del 22 dicembre scorso, si veda Il Sole24Ore del 6 gennaio), esclude che tale intervento interessi il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), rispetto al quale «rimane assolutamente impossibile la sostituzione conuna dichiarazione diregolarità contributiva da parte del soggetto interessato». E una precisazione che il Ministero aveva espresso con lettera circolare del 14 luglio 2004, prima, dunque, delle novità introdotte della legge 183/2oula quale, proprio inrelazione all'articolo 44-bis del Dpr 445/2000 stabilisce che «le informazioni relative alla regolarità. contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore». Del resto già conl'articolo 16-bis, comma io, del decreto legge 185/2008, illegislatore aveva introdotto una prima semplificazione prevedendo negli appalti pubblici l'obbligo delle stazioni appaltanti di chiedere d'ufficio il Durc agli istituti ed enti competenti al loro rilascio, sollevando cosìle imprese appaltatrici da tale onere.
Il Lavoro a conforto della propria tesi precisa che il novellato articolo 40, del DPRn. 445/2000 nel riferirsi a «stati, qualità personali e fatti» come oggetto di certificazione e dï autocertificazione, vi farebbe rientrare elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che non possano non essere dalla stessa oggetto di sicura conoscenza. Proprio sulla base di tale principio si baserebbe l'autocertificabilità di detti elementi e la conseguente sanzionabilità penale in caso di mendaci dichiarazioni.
Fermo restando che non si comprende perché tale sistema sanzionatorio non possa applicarsi nel caso dellaregolarità contributiva, la nota ministeriale sostiene che sarebbe, invece, del tutto diversa la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che, si precisa, non è una mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione, ma una attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale. Da ciò deriva che l'articolo 44-bis del Dpr 445/2000 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del Durc senza però intaccare il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un organismo tecnico non possono essere sostituite da una autodichiarazione che non riguarda, evidentemente, né fatti, né status, né tantomeno qualità personali.