Buongiorno,
avrei necessita' di alcuni chiarimenti in merito ai tempi di rilascio del Provvedimento Unico in presenza di vari pareri vincolanti della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorizzazione paeaggistica per l'intervento edilizio da effettuare.
Nello specifico:
Per l'effettuazione di un interevento in attivita' produttiva viene indetta CDS subito aggiornata in quanto, contrariamente a quanto valutato dal tecnico della Ditta, l'Ufficio Edilizia ritiene che l'intervento stesso sia da sottoporre anche ad autorizzazione paesaggistica. La Ditta presenta pertanto le integrazioni necessarie (A28 + relazione paesaggistica).
Alla luce di cio' quali sono i tempi di:
1) convocazione nuova CDS;
2) rilascio autorizzazione paesaggistica
3) rilascio Atto Unico.
Grazie
Per la convocazione della conferenza i tempi sono dettati dalla LR 3/2008: entro due giorni lavorativi trasmetti la documentazione ed entro 7 giorni devi convocare la conferenza, la cui prima seduta si deve svolgere entro i 15 giorni successivi.
I tempi della CDS sono poi dettati dalla Legge 241/1990 in quanto, avendo anche la paesaggistica, è una norma speciale e come chiarito dalle direttive regionali in questi casi si applicano le tempistiche della legge 241/1990 e non quelle della LR 3/2008, quindi:
- in prima seduta, a maggioranza dei presenti, si stabilisce il termine entro il quale i lavori si devono concludere (non oltre 90 giorni);
- trascorso il termine suddetto, che abbia ricevuto o no i pareri, devi chiudere il procedimento considerando per acquisiti i pareri non pervenuti.
NON è previsto il rilascio di un'autorizzazione paesaggistica a sé stante, la stessa viene espressa sotto forma di pareri in ambito di conferenza e poi confluirà nel provvedimento unico, quindi la tua domanda sui tempi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non ha alcun senso.
Mi inserisco nel post per un confronto ed un chiarimento su quanto specificato in merito alle determinazioni da assumere nella prima seduta, nel corso della quale, a maggioranza dei presenti, si deve stabilire il termine entro il quale i lavori si devono concludere (non oltre 90 giorni), in riferimento ad un caso particolare che si sta verificando presso il nostro Suap.
Accade, negli ultimi tempi, che sulla base delle dichiarazioni rese dal tecnico nel modello A-28, nelle ipotesi di competenza nella redazione della relazione tecnico illustrativa per i profili di natura pesaggistica in capo all'ufficio tutela del paesaggio del Comune e non dell'organo regionale, non venga trasmessa nei tempi previsti dalle direttive la relazione, nè l'ente si presenta in Conferenza per rendere l'eventuale parere. In pratica la relazione non arriva, nè nel termine dei 20 giorni previsti dalle direttive nè dopo. Come sappiamo, le direttive G.R. n.39/55 del 23.09.2011 , all’articolo 13 “Raccordo con le norme settoriali ” indicano tempi e modalità relative al procedimento precisando che “ il Suap procede altresì alla convocazione della Conferenza qualora entro i 20 giorni di cui sopra non sia arrivata la relazione tecnico illustrativa né una richiesta di integrazioni”.
Nell'ipotesi in cui la Soprintendenza dovesse richiedere un rinvio della seduta sulla base della circostanza che non risulta trasmessa la relazione tecnico illustrativa a cura del competente Servizio tutela del Paesaggio del Comune che determinazioni dovrebbe adottare il Suap?
Agire avendo come riferimento il termine dei 90 giorni previsto dalla legge 241/90 o procedere anche in assenza di pareri?
Se i termini per la trasmissione della suddetta relazione da parte dell’organo a ciò delegato secondo lo specifico oggetto dell’intervento presentato sono ampiamente decorsi senza che la stessa sia stata trasmessa,mi chiedo come il Suap possa ritardare lo svolgimento dei lavori, dovrebbe essere tenuto a procedere anche in assenza della stessa, non potendo farsi ricadere l’inerzia dell’Amministrazione inadempiente sull’imprenditore, che vedrà in tal modo pregiudicato il proprio diritto ad una definizione del procedimento entro tempi ragionevoli.
Pertanto, sempre in riferimento al termine dei 90 giorni richiamati nella risposta, è corretto procedere anche in assenza della relazione, anche sulla base di quanto previsto dal combinato disposto dell’art.1, comma 25 della L.R. n° 3/2008 e dell’art. 14/ter della legge n° 241/90, secondo i quali viene considerato acquisito, con esito favorevole, l’assenso delle amministrazioni, regolarmente convocate ma risultate assenti alla seduta e che non hanno fatto pervenire il proprio parere entro i termini previsti?
Le direttive tra l'altro precisano espressamete che viene fatta salva la responsabilità istruttoria delle stesse amministrazioni inadempienti.Pertanto, il termine massimo per la conclusione del procedimento dovrebbe trovare applicazione solo nel caso si rendano necessari chiarimenti o integrazioni ma non nelle ipotesi di inerzia da parte di una delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento.