Data: 2012-01-18 10:47:22

Rappresentanza nella licenza art. 68 TULPS r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

Il presidente di un’Associazione, senza scopo di lucro, intende chiedere licenza di cui art. 68 Tulps, per l’organizzazione di una pubblica manifestazione (Corsa equestre) indicando il nominativo del suo rappresentante, allegandovi l'autocertificazione di quest'ultimo che dichiara il possesso dei requisiti morali di cui agli art. 11 e 12 del TULPS.
Premesso che l’art. 116, 1° comma, del Regolamento di esecuzione del Tulps ammette la rappresentanza per la licenza art. 68 Tulps, e che l’art. 8 del medesimo Tulps, al comma 2  dispone che  “Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e [b]ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione[/b]”, Vi chiedo:

1) E’ corretta la prassi in base alla quale il presidente chiede la licenza a suo nome, in qualità di presidente dell’Associazione, indicando il suo rappresentante che dichiara quanto sopra, oppure dev’essere il rappresentante a chiedere la licenza?

2) La licenza dovrà essere rilasciata al presidente dell’Associazione, riportando l’indicazione del nominativo del rappresentante, oppure va rilasciata direttamente al rappresentante?

3) Con quali modalità l'Autorità di pubblica sicurezza provvede all’approvazione di cui all’ultimo periodo del comma 2, art. 8 Tulps, è necessario un atto formale? Con quali motivazioni?

4) Nel caso in cui il presidente non sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del Tulps,  può comunque nominare un proprio rappresentante ai fini del rilascio della licenza suddetta oppure detta possibilità rimane preclusa dalla carenza dei requisiti citati? :-\

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Data: 2012-01-18 19:38:38

Re:Rappresentanza nella licenza art. 68 TULPS r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

1)  E’ corretta la prassi in base alla quale il presidente chiede la licenza a suo nome, in qualità di presidente dell’Associazione, indicando il suo rappresentante che dichiara quanto sopra, oppure dev’essere il rappresentante a chiedere la licenza?
[color=red]Premesso che a mio avviso si applica la SCIA, questa va presentata da parte del legale rappresentante dell'Associazione. lui indicherà il proprio rappresentante. quindi è corretto quanto indicato dal presidente.[/color]

2)  La licenza dovrà essere rilasciata al presidente dell’Associazione, riportando l’indicazione del nominativo del rappresentante, oppure va rilasciata direttamente al rappresentante?
[color=red]Come detto suggerisco di applicare la SCIA[/color]

3)  Con quali modalità l'Autorità di pubblica sicurezza provvede all’approvazione di cui all’ultimo periodo del comma 2, art. 8 Tulps, è necessario un atto formale? Con quali motivazioni?
[color=red]Nessuno, la norma è superata dal regime di autocertificazione. Non serve approvazione espressa in quanto i requisiti soggettivi del rappresentante sono autocertificabili[/color]

4)  Nel caso in cui il presidente non sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del Tulps,  può comunque nominare un proprio rappresentante ai fini del rilascio della licenza suddetta oppure detta possibilità rimane preclusa dalla carenza dei requisiti citati?
[color=red]Se non ha i requisiti morali non potrà fare nemmeno somministrazione .... ed in ogni caso il titolare deve possedere i requisiti[/color]

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