Nel caso di subingresso nell'esercizio di una FARMACIA, la firma dell’autorizzazione, nel caso non si utilizzi SCIA/comunicazione, è del SINDACO o del Responsabile SUAP?
L’art. 14 della L.R. LAZIO 06 Giugno 1980, n. 52 sembrerebbe ancora richiamare la figura del Sindaco.
Che ne pensate?
Nel caso di subingresso nell'esercizio di una FARMACIA, la firma dell’autorizzazione, nel caso non si utilizzi SCIA/comunicazione, è del SINDACO o del Responsabile SUAP?
L’art. 14 della L.R. LAZIO 06 Giugno 1980, n. 52 sembrerebbe ancora richiamare la figura del Sindaco.
Che ne pensate?
[/quote]
La giurisprudenza è CONCORDE nel ritenere che i riferimenti del legislatore al SINDACO vadano intesi come riferiti all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
Quindi ai fini della determinazione della competenza non rileva la dizione utilizzata dal legislatore ma il sistema di riparto delle competenze definito dal TUEL.
In questo caso la competenza è del RESPONSABILE SUAP.