Buongiorno, chiedo un vostro cortese parere in merito al permanere dell'applicabilità dell'istituto della rappresentanza di cui agli articoli 8 e 93 TULPS per le attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico. A mente della risoluzione MISE 50011 del 26 marzo 2013, parrebbe di si (in sostanza: qualora il titolare dell'autorizzazione/SCIA, o l'eventuale preposto, non sia in grado di condurre personalmente l'esercizio di somministrazione, dovrà nominare un rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 TULPS, il quale dovrà possedere obbligatoriamente solo i requisiti morali ex artt 11, 92 e 131 TULPS), ma da quando lavoro non ne ho mai riscontrato né l'applicazione né eventuali sanzioni o controlli da parte delle forze dell'ordine. Mi sono confrontata con diversi colleghi che ritengono le disposizioni in oggetto implicitamente abrogate. Grazie
Buongiorno, chiedo un vostro cortese parere in merito al permanere dell'applicabilità dell'istituto della rappresentanza di cui agli articoli 8 e 93 TULPS per le attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico. A mente della risoluzione MISE 50011 del 26 marzo 2013, parrebbe di si (in sostanza: qualora il titolare dell'autorizzazione/SCIA, o l'eventuale preposto, non sia in grado di condurre personalmente l'esercizio di somministrazione, dovrà nominare un rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 TULPS, il quale dovrà possedere obbligatoriamente solo i requisiti morali ex artt 11, 92 e 131 TULPS), ma da quando lavoro non ne ho mai riscontrato né l'applicazione né eventuali sanzioni o controlli da parte delle forze dell'ordine. Mi sono confrontata con diversi colleghi che ritengono le disposizioni in oggetto implicitamente abrogate. Grazie
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Salve,
la questione è ARTICOLATA e COMPLESSA e non trova nella normativa nè nella giurisprudenza una risposta univoca.
Se è vero che il TULPS prevede una disciplina specifica sulla rappresentanza, è anche vero che dopo la sua approvazione (1931) si rinvengono numerose disposizioni, a partire da Codice Civile per giungere alla L. 287/1991 ed alla disciplina regionale di settore che NON PREVEDONO alcun meccanismo o obbligo di rappresentanza in caso di assenza del titolare.
Anche l'assimilazione delle attività di somministrazione a quelle commerciali milita in tal senso. Del resto lo stesso art. 8 fa "salvi i casi espressamente preveduti dalla legge", che potrebbero proprio essere le norme del codice civile sulla gestione dell'impresa e quelle di settore sulle attività di somministrazione.
QUINDI:
PRIMA TESI: la rappresentanza è volontaria ma non obbligatoria e quindi non trovano applicazione le disposizioni del TULPS e le relative sanzioni.
SECONDA TESI: le norme del TULPS non sono state formalmente abrogate (abrogazione espressa) e non sono formalmente superate dalla normativa sopravvenuta e pertanto continuano a trovare applicazione.
PRASSI AMMINISTRATIVA: si assiste raramente all'applicazione delle norme sulla rappresentanza, quantomeno a partire dalle recenti norme sulle liberalizzazioni.
L'ultima pronuncia rilevante è:
[b]Cass. civ. Sez. II, 17-03-2009, n. 6482 (rv. 607294)[/b]
In tema di disciplina del commercio, alla licenza per l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - qualificabile, ai sensi dell'art. 14 t.u.l.p.s., come un'autorizzazione di polizia - va applicato l'art. 8 del medesimo testo unico, secondo cui l'autorizzazione è personale e non è consentita la rappresentanza, se non nei casi espressamente previsti dalla legge e sempre in virtù di un'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza. (Rigetta, Giud. pace Genova, 06/04/2004)
A livello di TAR:
[b]T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 20-02-2013, n. 313
T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 07-03-2012, n. 1153[/b]
La licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è qualificabile come autorizzazione di polizia e, in quanto tale, è soggetta alle misure cautelari e sanzionatorie (sospensione e/o revoca) previste, in generale, dall'art. 10 TULPS (R.D. n. 773/1931) per il caso di abuso.
IN SETTORI DIVERSI DA QUELLI DEL COMMERCIO E DELLA SOMMINISTRAZIONE LA GIURISPRUDENZA CONTINUA A RITENERE APPLICABILI LE NORME TULPS SULLA RAPPRESENTANZA COME NEL CASO:
[b]Cons. Stato, 28-07-2015, n. 3701[/b]
In conformità al principio di personalità delle autorizzazioni di polizia sancito dall'art. 8 t.u.l.p.s., la licenza per l'attività di vigilanza prevista dall'art. 134 del medesimo testo unico in caso di istituto organizzato in forma societaria deve essere comunque intestata ad un persona fisica, la quale deve essere investita di poteri di rappresentanza organica della società stessa. (Riforma T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 345 del 2015)
RECENTEMENTE TUTTAVIA ABBIAMO:
[color=red][b]Cons. Stato Sez. III, 05-02-2014, n. 568[/b][/color]
[color=red][b]Non si impone al titolare di una licenza per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande un impegno gestorio che sia caratterizzato da una presenza stabile e costante nei locali adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto di autorizzazione che può avvenire anche avvalendosi di soggetti terzi in regolare rapporto di lavoro - con la conseguenza che la non continuità della conduzione non può risolversi nella grave misura di revoca del titolo autorizzatorio. (Conferma T.A.R. Puglia - Sez. staccata di Lecce - Sezione I n. 00052/2008)
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N. 00568/2014REG.PROV.COLL.
N. 02221/2008 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2221 del 2008, proposto da Ministero Interno - Prefettura di Lecce, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Vetrugno Elisa Maria Immacolata, non costituitasi in giudizio;
nei confronti di
Comune di S. Pietro in Lama - Polizia Municipale, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00052/2008, resa tra le parti, concernente revoca licenza attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito l’ avvocato dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, la sig.ra Elisa Maria Immacolata Vetrugno impugnava, per dedotti motivi di legittimità, l’ordinanza n. 22/18 del 09.11.2006, con la quale, il responsabile del settore Polizia Municipale del Comune di San Pietro in Lama disponeva “con effetto immediato, la revoca della Licenza n. 1/2005, rilasciata ... alla Sig.ra Vetrugno Elisa Maria Immacolata . . . relativa all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande – tipo B di cui all’art. 5 della Legge 25.8.1991 – n. 287 (BAR)”, unitamente ad ogni altro eventuale atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresa la nota del Prefetto di Lecce prot. 996/05 – Area 1 bis del 4 novembre 2005.
La determinazione di revoca era motivata con la considerazione che la titolare, asseritamente, non aveva esercitato personalmente l’attività oggetto dell’autorizzazione – in tal modo incorrendo nella violazione dell’art. 8 del t.u.l.p.s. approvato con r.d. n. 773 del 1931. L’autorità di p.s. riteneva dimostrata tale circostanza essendo stato riscontrato più volte che nel locale si trovavano, in assenza della titolare, i figli di lei, Cecilia e Fabio Calò, in atto di curare la conduzione e la gestione dell’esercizio.
Con sentenza n. 52 del 2008 il T.A.R. adito accoglieva il ricorso.
Il primo giudice riconosceva violato l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e l’assenza dei presupposti di fatto per adottare il provvedimento di ritiro dell’atto autorizzatorio, non emergendo un’ interposizione fittizia nell’intestazione della licenza di esercizio, in presenza di una posizione collaborativa dei figli con regolare iscrizione contributiva presso l’ I.N.P.S.
Appella il Ministero dell’ Interno che ha contrastato le conclusioni del T.A.R. ed aggiunto che la sig.ra Vetrugno non possiede i requisiti per essere titolare della licenza, essendo stata deferita all’ autorità giudiziaria per reati contro la persona consumati in danno di un’extracomunitaria.
La sig.ra Vetrugno non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 19 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
2.1. L’assenza in capo alla sig.ra Vetrugno dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di polizia – cui fa richiamo l’appellante Ministero – integra un motivo nuovo e diverso a sostegno delle ragioni giustificative del provvedimento di ritiro.
Il contenuto dispositivo dell’atto impugnato – che nelle potenzialità lesive ad esso ascritte determina l’oggetto del contendere – non può essere integrato, per concorde giurisprudenza, in corso del giudizio. Segue, quindi, l’infondatezza del motivo di appello teso a sostenere la legittimità dell’atto impugnato in base a ragioni diverse da quelle a suo tempo esternate dall’ Amministrazione.
2.2. Il T.A.R., sulla scorta della palese e regolare posizione contributiva dei soggetti in posizione di collaborazione con la sig.ra Vetrugno, ha correttamente escluso una situazione di stabile interposizione nella gestione dell’esercizio e di abuso del titolo autorizzatorio.
La conduzione, infatti, del locale in regime di impresa familiare consente l’apporto in funzione ausiliaria e collaborativa di altri soggetti nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche il relazione al dimensionamento delle prestazioni per l’intero arco della giornata.
Non si impone, quindi, al titolare della licenza un impegno gestorio che sia caratterizzato da una presenza stabile e costante nei locali adibiti all’erogazione delle prestazioni oggetto di autorizzazione – che può avvenire anche avvalendosi di soggetti terzi in regolare rapporto di lavoro - con la conseguenza che la non continuità della conduzione non può risolversi nella grave misura di revoca del titolo autorizzatorio adottata dall’ Amministrazione.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
Nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese del giudizio non essendosi costituita a part intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
[size=14pt][color=red][b]CONCLUSIONI:[/b][/color][/size]
Alla luce della giurisprudenza evidenziata si può ritenere superato l'obbligo di rappresentanza per il titolare dell'esercizio di somministrazione o comunque si può evidenziare l'impossibilità di intervenire in sede amministrativa (REVOCA) per la sola mancata indicazione del rappresentante di licenza.
Grazie, per la completezza e rapidità di risposta
riferimento id:32535Una chiave di lettura aggiuntiva potrebbe essere rappresentata dalla scissione delle competenze regionali su commercio/somministrazione e polizia amministrativa, in capo alle regioni, e quelle rimaste nell'alveo della pubblica sicurezza in capo allo Stato.
I merito al primo comparto è possibile (oggi doveroso quando ci sono le condizioni) prevedere procedure abilitative in SCIA.
Il titolo abilitativo regionale porta con sé il valore di polizia amministrativa ex art. 152 del reg. TULPS. Se però una regione, all'interno della sua potestà normativa (commercio e polizia amministrativa) non fa espressamente salva ogni disposizione riferita alle autorizzazioni di polizia in generale si potrebbe argomentare che quelle sono disposizioni non più applicabili in quella regione. La rappresentanza all'interno di un pubblico esercizio non pare certo una disposizione di pubblica sicurezza. Su quest'ultimo punto vedere art. 159 del d.lgs. n. 112/98.
La Regione di interesse è il Veneto, la cui legge è la n. 29 del 21.09.2007. In essa viene citato il TULPS, o il suo regolamento di attuazione, con riferimento alla somministrazione di alcol, alle sanzioni e da ultimo con questo 4 comma dell'art. 37:
[i] Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 152 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio-decreto n. 635 del 1940, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.[/i].
In effetti pare che il Veneto (non conosco le altre norme regionali) abbia fatto delle scelte precise, perchè non fa salva ogni altra disposizione inerente le autorizzazioni di polizia. Tuttavia, il richiamo all'art. 152 del Reg. TULPS mi mette in difficoltà perchè esso fa salve le disposizioni di cui al titolo I, capo III del TULPS, che contiene l'art. 8...