Buongiorno, un punto vendita NON esclusivo di giornali e riviste in base all'art. 9 comma 3 della L.R. 12 del 30.06.2011 non può vendere pastigliaggi, bevade pre-confezionate e pre- imbottigliate. E' corretto? L'art. 5 comma 1 lett d-bis) del DLgs. 170/2001 (introdotto dall'art. 39 del D.L. 1/2012 e convertito in L. 27/2012) detta "gli edicolati possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la normativa vigente".
Dato che la normativa regionale non è cambiata rispetto a questo dettato normativo nazionale, è corretto che un un punto vendita NON esclusivo di giornali e riviste in base all'art. 9 comma 3 della L.R. 12 del 30.06.2011 non può vendere pastigliaggi etc?
Grazie.
Buongiorno, un punto vendita NON esclusivo di giornali e riviste in base all'art. 9 comma 3 della L.R. 12 del 30.06.2011 non può vendere pastigliaggi, bevade pre-confezionate e pre- imbottigliate. E' corretto? L'art. 5 comma 1 lett d-bis) del DLgs. 170/2001 (introdotto dall'art. 39 del D.L. 1/2012 e convertito in L. 27/2012) detta "gli edicolati possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la normativa vigente".
Dato che la normativa regionale non è cambiata rispetto a questo dettato normativo nazionale, è corretto che un un punto vendita NON esclusivo di giornali e riviste in base all'art. 9 comma 3 della L.R. 12 del 30.06.2011 non può vendere pastigliaggi etc?
Grazie.
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INTERPRETAZIONE NON CORRETTA
La legge regionale detta una disposizione "di favore" per alcune tipologie di attività per la quale "I possessori e/o concessionari di punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica sono autorizzati" ... ciò consente a tali attività di iniziare la vendita di pastigliaggi senza ulteriori adempimenti e requisiti.
Ciò non toglie che anche i PUNTI NON ESCLUSIVI possano vendere pastigliaggi, ma dovranno farlo previa scia di vicinato settore alimentare (se necessario) e notifica sanitaria.
Ma niente vieta tale possibilità di vendita.