Con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 63/2011 si sono posti alcuni obblighi non meglio definiti nei termini di applicazione, infatti non si riesce a ben definire se l'obbligo di possesso del DURC, per gli operatori su area pubblica già in possesso del titolo abilitativo al 1 dicembre (itineranti), siano obbligati o meno dall'esibizione del titolo al momento del rilievo della presenza al mercato prima del 31 marzo 2012.
Quali possono essere le interpretazioni dal momento che sia gli itineranti che quelli con posteggio sono entrambi operatori su area pubblica?
[i]Art. 40 bis, comma 6 - LR 28/05
6. Le imprese abilitate all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono tenute, nell’esercizio di detta attività, a disporre del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 40 ter, da esibire a richiesta agli organi di controllo. Tale obbligo deve essere assicurato anche dagli operatori spuntisti in mercati e fiere della Regione.[/i]
A parere mio, come ho già detto in questo forum, l’art. 17 della LR 63/11 (che rimanda la presentazione del DURC al 31/03/12 per tutti i già “abilitati”) ha una portata generale che per imparzialità e ragionevolezza si applica anche agli itineranti e agli spuntisti sempre che siano già abilitati alla data del 1 dicembre 2011 (giorno di entrata in vigore).
Secondo me la ratio dell’art. 17 della LR 63/2011 è quella di dare tempo agli operatori già abilitati al fine di procurarsi il DURC (nella logica regionale che vuole il DURC cartaceo). La disposizione parla di tutti coloro in possesso di titolo abilitativo in generale (SCIA e autorizzazione, quindi itineranti e su posteggio).
C’è da aggiungere che è sanzionata la mancanza del DURC al momento della verifica al 31 marzo 2012 e poi di ogni anno successivo. Il non rispetto delle disposizioni dell’art. 40 bis, comma 6 non prevede sanzioni.
Molti comuni hanno iniziato ad inibire (potenzialmente è così) l’attività itinerante, dell’iterante spuntista e dell’abilitato su posteggio che va a fare la spunta in altro mercato fin dal 1 dicembre 2011 per mancanza del possesso del DURC (cosa che poi è in contrasto con il DPR 445/2000, art. 44 bis , almeno dal 01/01/12, ma questo è un altro discorso) mentre lasciano operare gli esercenti su posteggio demandando, per loro, i controlli al 31/03/12.
Secondo me le disposizioni sul DURC sono entrate in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione per applicarsi da subito alle ipotesi di subingresso evitando così passaggi di aziende repentini al fine di non cadere nella rete della legalità: se vuoi vendere, anche tu cedente, devi essere in regola.