ENERGIA in Toscana - L.R. 23 febbraio 2016, n. 13
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[color=red][b]LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 13
Nuove disposizioni in materia di energia. Modi-
fi che alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, in
attuazione della l.r. 22/2015.[/b][/color]
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Capo I
Ambito e fi nalità della disciplina.
Modifi che alla legge regionale 24 febbraio 2005,
n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
Art. 1 - Funzioni della Regione. Modifi che all’articolo
3 della l.r. 39/2005
Art. 2 - Funzioni delle province. Modifi che all’articolo
3 bis della l.r. 39/2005
Art. 3 - Funzioni dei comuni. Modifi che all’articolo 3
ter della l.r. 39/2005
Art. 4 - Programmazione regionale in materia di
energia. Modifi che all’articolo 6 della l.r. 39/2005
Art. 5 - Governo del territorio in funzione di attività
energetiche. Modifi che all’articolo 8 della l.r. 39/2005
Art. 6 - Costruzione ed esercizio degli impianti.
Modifi che all’articolo 10 della l.r. 39/2005
Art. 7 - Determinazione delle fasce di rispetto per la
tutela dall’inquinamento elettromagnetico. Modifi che all’articolo
10 bis della l.r. 39/2005
Art. 8 - Procedimento unico. Modifi che all’articolo
12 della l.r. 39/2005
Art. 9 - Autorizzazione per gli impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo
procedimento di rilascio. Modifi che all’articolo 13 della
l.r. 39/2005
Art.10 - Estrazioni locali di acque calde a fi ni geotermici.
Modifi che all’articolo 15 della l.r. 39/2005
Art. 11 - Interventi soggetti a SCIA. Modifi che all’articolo
16 della l.r. 39/2005
Art. 12 - Interventi soggetti a PAS. Modifi che all’articolo
16 bis della l.r. 39/2005
Art. 13 - Attività libera. Modifi che all’articolo 17
della l.r. 39/2005
Art. 14 - Spese istruttorie. Inserimento dell’articolo
18 bis nella l.r. 39/2005
Art. 15 - Sanzioni amministrative. Modifi che all’articolo
20 della l.r. 39/2005
Art. 16 - Ripristino dei luoghi. Modifi che all’articolo
21 della l.r. 39/2005
Art. 17 - Attestato di certifi cazione energetica. Modi-
fi che all’articolo 23 bis della l.r. 39/2005
Art. 18 - Sistema informativo regionale sull’effi cienza
energetica. Modifi che all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005
Art. 19 - Regolamento regionale. Modifi che all’articolo
23 sexies della l.r. 39/2005
Art. 20 - Oneri per le attività di accertamento ed
ispezione degli impianti termici. Inserimento dell’articolo
23 septies nella l.r. 39/2005
Art. 21 - Regolamento di attuazione della legge e ulteriori
misure per l’attuazione. Modifi che all’articolo 39
della l.r. 39/2005
Capo II
Disposizioni fi nali
Art. 22 - Entrata in vigore
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costitu zione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello
Statuto;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni
in materia di energia);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifi che
alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,
65/2014);
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle
Autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2015;
Visto il parere istituzionale favorevole con condizioni
della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta
del 12 gennaio 2016;
Considerato quanto segue :
1. La Regione, in attuazione della legge 7 aprile 2014,
n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni), ha provveduto
al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla
Città metropolitana di Firenze prevedendo il trasferimento
alla Regione medesima delle competenze in materia di
energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti
termici per la climatizzazione, che in precedenza erano
svolte dalla provincia;
2. Si rende pertanto necessario procedere all’ade guamento
della legge regionale di settore, prevedendo il nuovo
riparto di competenze tra la Regione e il Co mu ne;
3. Si rende altresì necessario adeguare le disposizioni
della l.r. 39/2005 alle modifi che introdotte con la l.r.
65/2014 che ha abrogato la legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) più volte
richiamata dalla l.r. 39/2005;
4. Di accogliere il parere istituzionale della Prima
commissione consiliare e di adeguare conseguentemente
il testo della presente legge;
5. È necessario disporre l’entrata in vigore anticipata
della presente legge in considerazione del riordino delle
competenze in materia di energia ai sensi della l.r.
22/2015, salvo quanto previsto dall’articolo 10 bis del la
stessa l.r. 22/2015 con riferimento alle funzioni di controllo
degli impianti termici;
Approva la presente legge
Capo I
Ambito e fi nalità della disciplina.
Modifi che alla legge regionale 24 febbraio 2005,
n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
Art. 1
Funzioni della Regione.
Modifi che all’articolo 3 della l.r. 39/2005
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in
materia di energia) è sostituita dalla seguente:
“d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13
e 15, e le concessioni di cui all’articolo 14;”.
2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 3 della
l.r. 39/2005 è inserita la seguente:
“h bis) effettua i controlli necessari all’osservanza
delle norme relative al contenimento dei consumi di
energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di
climatizzazione, ferme restando le competenze riservate
ai comuni aventi popolazione superiore a quarantamila
abitanti, ai sensi dell’articolo 3 ter;”.
Art. 2
Funzioni delle province.
Modifi che all’articolo 3 bis della l.r. 39/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 3 bis della l.r. 39/2005 è
sostituito dal seguente:
“1. Le province riportano nel proprio piano territoriale
di coordinamento gli ambiti territoriali relativi alle reti, al
loro sviluppo o risanamento, di cui all’articolo 8, comma
2.”.
Art. 3
Funzioni dei comuni.
Modifi che all’articolo 3 ter della l.r. 39/2005
1. La lettera m) del comma 2 dell’articolo 3 ter della
l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente:
“m) individuano gli ambiti territoriali relativi alle reti,
al loro sviluppo o risanamento, ai sensi dell’articolo 8,
commi 2 e 3;”.
Art. 4
Programmazione regionale in materia di energia.
Modifi che all’articolo 6 della l.r. 39/2005
1. Alla lettera c bis), del comma 2 dell’articolo 6
della l.r. 39/2005, le parole: “all’articolo 48 della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio)” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 88
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme
per il governo del territorio)”.
Art. 5
Governo del territorio in funzione di attività energetiche.
Modifi che all’articolo 8 della l.r. 39/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005 è
sostituito dal seguente:
“2. Nel rispetto del PAER, le province e i comuni,
negli strumenti di pianifi cazione territoriale e negli altri
atti di governo del territorio previsti dalla l.r. 65/2014,
tengono conto delle linee ed impianti esistenti al fi ne
di garantire il rispetto permanente delle norme e delle
prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della legge
regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia
di linee elettriche ed impianti elettrici).”.
2. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005, dopo
la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c bis) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al
loro sviluppo o risanamento, anche attraverso l’eventuale
determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il
trasporto e la distribuzione dell’energia.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005, le
parole: “all’articolo 21 della l.r. n. 1/2005” sono sostituite
dalle seguenti: “all’articolo 41 della l.r. 65/2014”.
4. Al comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005, le
parole: “alla l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti:
“alla l.r. 65/2014”.
Art. 6
Costruzione ed esercizio degli impianti.
Modifi che all’articolo 10 della l.r. 39/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 39/2005, le
parole: “alla l.r. 1/2005”, sono sostituite dalle seguenti:
“alla l.r. 65/2014”.
2. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 39/2005 è sostituito
dal seguente:
“4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le opere
e i lavori oggetto della presente legge sono realizzati in
conformità alle norme di cui al titolo VI, capo V, della l.r.
65/2014, alle norme di cui alla parte II, capo II, sezione
I, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) e alle norme tecniche
di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 1986
n.339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e
dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne).”.
3. Al comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 39/2005, le
parole: “articoli 105, 105-bis, 105-ter e 105-quater della
l.r. n. 1/2005”, sono sostituite dalle seguenti: “articoli
167, 168, 169, 170 della l.r. 65/2014”.
Art. 7
Determinazione delle fasce di rispetto per
la tutela dall’inquinamento elettromagnetico.
Modifi che all’articolo 10 bis della l.r. 39/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 10 bis della l.r. 39/2005 è
sostituito dal seguente:
“3. I dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto
determinate nel titolo abilitativo sono trasmessi a
cura dei soggetti gestori ai comuni interessati.”.
Art. 8
Procedimento unico.
Modifi che all’articolo 12 della l.r. 39/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 39/2015, le
parole: “Le amministrazioni competenti di cui agli articoli
3 e 3 bis convocano la conferenza dei servizi di
cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23
luglio 2009, n. 40 (Legge di semplifi cazione e riordino
normativo 2009).” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione
convoca la conferenza dei servizi di cui agli articoli
21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
(Legge di semplifi cazione e riordino normativo 2009).”.
2. Al comma 8 dell’articolo 12 della l.r. 39/2005, le
parole: “alla l.r. n. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti:
“alla l.r. 65/2014”.
Art. 9
Autorizzazione per gli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili
e relativo procedimento di rilascio.
Modifi che all’articolo 13 della l.r. 39/2005
1. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 39/2005, le
parole: “dell’ articolo 10 della legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo)”,
sono sostituite dalle seguenti: “dell’ articolo
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi)”.
Art. 10
Estrazioni locali di acque calde a fi ni geotermici.
Modifi che all’articolo 15 della l.r. 39/2005
1. L’articolo 15 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 15
Estrazioni locali di acque calde a fi ni geotermici.
1. Le piccole utilizzazioni locali di cui all’articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010,
n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo
27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.
99) sono concesse dalla Regione con le modalità previste
dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici, di cui al r.d. 1775/1933.
2. Con l’atto di cui al comma 1 è autorizzata anche
la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la
produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a
ciclo binario ad emissione nulla.”.
Art. 11
Interventi soggetti a SCIA.
Modifi che all’articolo 16 della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 39/2005, le
parole: “della l.r.1/2005”, sono sostituite dalle seguenti:
“della l.r. 65/2014”.
2. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 39/2005, le
parole: “all’articolo 84, comma 2, lettera a), della l.r.
1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 145,
comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014”.
3. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 16 della
l.r. 39/2005, le parole: “l.r.1/2005, sono sostituite dalle
seguenti: “l.r. 65/2014”.
4. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 16 della
l.r. 39/2005, le parole: “da 20 metri quadrati”, sono soppresse.
Art. 12
Interventi soggetti a PAS.
Modifi che all’articolo 16 bis della l.r. 39/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 16 bis della l.r. 39/2005,
le parole: “all’articolo 84, comma 2, lettera a), della l.r. n.
1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 145,
comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014”.
Art. 13
Attività libera.
Modifi che all’articolo 17 della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 39/2005,
le parole: “ai sensi del titolo VI, capo IV, della l.r. n.
1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137)”.
2. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 17 della l.r.
39/2005, le parole: “della l.r.1/2005” sono sostituite dalle
seguenti: “della l.r. 65/2014”.
3. Le lettere a), b) ed f), del comma 2 dell’articolo 17
della l.r. 39/2005, sono abrogate.
4. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 17 della l.r.
39/2005, le parole: “della l.r.1/2005” sono sostituite dalle
seguenti: “della l.r. 65/2014”.
5. Al comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 39/2005, le
parole: “della l.r.1/2005” sono sostituite dalle seguenti:
“della l.r. 65/2014”.
6. Al comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 39/2005, le
parole: “dall’articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5,
della l.r. 1/2005”, sono sostituite dalle seguenti: “dall’ar ticolo
136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r. 65/2014”.
7. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 17 della l.r.
39/2005 è sostituita dalla seguente:
“a) realizzati in edifi ci esistenti sempre che non alterino
i volumi complessivi, non comportino modifi che
delle destinazioni d’uso, non riguardino le parti strutturali
dell’edifi cio;”.
8. Al comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 39/2005, le
parole: “dall’articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5,
della l.r. 1/2005”, sono sostituite dalle seguenti: “dal l’articolo
136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r. 65/2014”.
9. Ai commi 7, 8, 9 e 11 dell’articolo 17 della l.r.
39/2005 le parole: “l.r.1/2005”, sono sostituite dalle seguenti:
“l.r. 65/2014”.
Art. 14
Spese istruttorie.
Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 39/2005
1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 39/2005 è inserito il
seguente:
“Art. 18 bis
Spese istruttorie
1. Le spese occorrenti per l’espletamento di istruttorie
tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti
relativi alle domande di autorizzazione, di
concessione geotermica, nonché alle SCIA o alle PAS di
cui all’articolo 3, a carico del richiedente, sono determinate
in modo forfettario nella misura minima di euro 75,00.
Qualora la particolare complessità dell’istruttoria comporti
maggiori adempimenti o spese superiori, l’importo è
integrato secondo parametri stabiliti con deliberazione
della Giunta regionale, in base al valore degli interventi
e comunque, in misura non superiore allo 0,03 per cento
dell’investimento. Il pagamento delle spese di istruttoria
è effettuato all’atto della presentazione della domanda,
della SCIA, o della PAS, e, nel caso dell’autorizzazione
o concessione geotermica, eventualmente integrato al
momento del relativo rilascio.
2. La Giunta regionale provvede con deliberazione
agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spe se
istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a deter minate
categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo,
ivi comprese eventuali esenzioni.
3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al
presente articolo sono imputate agli stanziamenti della
tipologia di entrate n. 100 ”Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni “, titolo 3 “entrate
extratributarie” del bilancio regionale.”.
Art. 15
Sanzioni amministrative.
Modifi che all’articolo 20 della l.r. 39/2005
1. Il comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 39/2005, è
sostituito dal seguente:
“5. La mancata comunicazione nei casi di cui all’articolo
17, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 è punita con
la sanzione amministrativa pari a euro 1000,00. Tale
sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata
spontaneamente, quando l’intervento è in corso
di esecuzione.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 39/2005, è
abrogato.
Art. 16
Ripristino dei luoghi.
Modifi che all’articolo 21 della l.r. 39/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 39/2005, è sostituito
dal seguente:
“3. Salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo
20, non si fa luogo al ripristino dei luoghi qualora
sia autorizzata l’opera in sanatoria o, per gli interventi
soggetti a SCIA o PAS, intervenga l’accertamento di conformità
di cui all’ articolo 209 della l.r. 65/2014.”.
Art. 17
Attestato di certifi cazione energetica.
Modifi che all’articolo 23 bis della l.r. 39/2005
1. Ai commi 1 e 3 dell’articolo 23 bis della l.r.
39/2005, le parole: “all’articolo 86 della l.r. 1/2005”,
sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 149 della l.r.
65/2014”.
Art. 18
Sistema informativo regionale sull’effi cienza energetica.
Modifi che all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005
1. Al comma 1, dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005
le parole: “all’articolo 28 della l.r. 1/2005” sono sostituite
dalle seguenti: “all’ articolo 55 della l.r. 65/2014”.
2. Il comma 2 dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è
sostituito dal seguente:
“2. Il sistema informativo regionale sull’effi cienza
energetica comprende l’archivio informatico degli attestati
di prestazione energetica, nonché il catasto degli
impianti di climatizzazione ed è immediatamente ac cessibile
da tutti i comuni della Regione al fi ne di assicurare la
gestione e l’interazione dei dati tra comuni e Regione.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è
sostituito dal seguente:
“4. Avvalendosi di idonei supporti informatici e
secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di
cui all’articolo 23 sexies, i distributori di combustibile per
gli impianti termici degli edifi ci comunicano con cadenza
annuale le informazioni relative all’ubicazione e alla
titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale
di riferimento ai comuni territorialmente competenti
oppure alla Regione, a seconda di chi esercita il controllo
sul contenimento dei consumi energetici nell’esercizio
e manutenzione degli impianti di climatizzazione. Tali
amministrazioni competenti provvedono ad immettere
i dati nel sistema informativo regionale sull’effi cienza
energetica.”.
Art. 19
Regolamento regionale.
Modifi che all’articolo 23 sexies della l.r. 39/2005
1. La lettera o) del comma 1 dell’articolo 23 sexies
della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente:
“o) i termini e le modalità per l’invio dei rapporti
di controllo attestanti l’avvenuta manutenzione ed il
controllo degli impianti termici degli edifi ci al comune
qualora di popolazione superiore ai quarantamila abitanti
o, per la restante parte del territorio, alla Regione.”.
Art. 20
Oneri per le attività di accertamento
ed ispezione degli impianti termici
Inserimento dell’articolo 23 septies nella l.r. 39/2005
1. Dopo l’articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 è inserito
il seguente:
“Art. 23 septies
Oneri per le attività di accertamento
ed ispezione degli impianti termici
1. Nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo
19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/
CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e nel
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante
defi nizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifi ci e per la preparazione dell’acqua calda per
usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192), e secondo i criteri individuati nell’articolo 13 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 3 marzo 2015, n.25/R (Regolamento di
attuazione dell’articolo 23-sexies della legge regionale 24
febbraio 2005, n. 39. Esercizio, controllo, manutenzione
ed ispezione degli impianti termici), con delibera del la
Giunta regionale è determinato l’ammontare del contributo
dovuto per lo svolgimento delle attività di competenza
regionale di accertamento ed ispezione degli impianti
termici.”.
Art. 21
Regolamento di attuazione della legge
e ulteriori misure per l’attuazione.
Modifi che all’articolo 39 della l.r. 39/2005
1. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 39 della l.r.
39/2005 è sostituita dalla seguente:
“h) i criteri per la determinazione degli oneri di istruttoria
e controllo per l’attività amministrativa di competenza comunale;”.
Capo II
Disposizioni fi nali
Art. 22
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale
della Regione Toscana, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 10-bis della l.r. 22/2015.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi ciale
del la Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 23 febbraio 2016
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 16.02.2016.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge della Giunta regionale 24 novembre
2015, n. 3
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 27 novembre
2015, n. 48
Proponente:
Presidente Enrico Rossi
Assessore Federica Fratoni
Assegnata alla 4^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 10 febbraio 2016
Approvata in data 16 febbraio 2016
Divenuta legge regionale 21/2016 (atti del Consiglio)
AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico
alla Raccolta normativa della Regione Toscana,
il testo della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39
(Disposizioni in materia di energia), così come risulta
modifi cato dalla legge regionale sopra riportata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffi ci del
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana e norme per
la pubblicazione degli atti. Modifi che alla legge regionale
20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al
solo fi ne di facilitare la lettura. Il testo non è uffi ciale.
Solo la versione del Bollettino Uffi ciale ha valore legale.
Le modifi che sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono specifi cate le fonti.
Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39