Una Ditta ha presentato richiesta aua. Oltre ad altri procedimenti, ha presentatto anche comunicazione utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento.
DOMANDA
IL PROCEDIMENTO IN MENZIONE HA DURATA DI 90 GIORNI [size=14pt]MA[/size] PER POTER INIZIARE AD OPERARE TALE UTILIZZO QUANDO PUO' INIZIARE?????
Una Ditta ha presentato richiesta aua. Oltre ad altri procedimenti, ha presentatto anche comunicazione utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento.
DOMANDA
IL PROCEDIMENTO IN MENZIONE HA DURATA DI 90 GIORNI [size=14pt]MA[/size] PER POTER INIZIARE AD OPERARE TALE UTILIZZO QUANDO PUO' INIZIARE?????
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A mio avviso la comunicazione ha efficacia decorsi 30 giorni dalla presentazione, anche se compresa nella procedura AUA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 novembre 2014, n. 66/R
Modifi che al regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n.
46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale
31 maggio 2006, n. 20 “Norme perla tutela delle acque
dall’inquinamento”).
per garantire una corretta applicazione dell’articolo
3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e la semplifi cazione
di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35) sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione
delle comunicazioni, inerenti l’utilizzazione agronomica,
nel caso in cui i gestori degli impianti optino di non avvalersi
dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), prevedendo
che la comunicazione sia presentata allo sportello
unico delle attività produttive (SUAP) di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplifi cazione e il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive,
ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133);
Art. 3
Modifi che all’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008
dopo la parola: “utilizzatore” sono aggiunte le seguenti:
“allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del”.
2. Al comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008
dopo la parola: “aziendale,” sono aggiunte le seguenti:
“almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività,”.
3. Il comma 2 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 è
sostituito dal seguente:
“2. La comunicazione per l’utilizzazione agronomica
degli effl uenti di allevamento ha validità quinquennale,
salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 del decreto
del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione
unica ambientale e la semplifi cazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole
e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo
23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modifi cazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 del d.p.g.r.
46/R/2008 è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Durante il periodo di validità della comu nicazione,
almeno trenta giorni prima dell’inizio del le attività
di spandimento, il soggetto produttore o utiliz zatore
comunica allo SUAP le eventuali variazioni in tervenute
negli elementi di cui all’allegato 4, capo 5.”
5. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 29 del
d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “utilizzatore” sono aggiunte
le seguenti: “allo SUAP del”.
6. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 29 del
d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “produttore” sono aggiunte
le seguenti: “allo SUAP del”.
7. Al comma 5 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008
dopo la parola. “anno” sono aggiunte le seguenti: “allo
SUAP del”.
***************
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
ART. 112
(utilizzazione agronomica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone
vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per
gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6
dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi
oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996,
n. 574, nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui
all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende
agroalimentari, cosi' come individuate in base al decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e'
soggetta a comunicazione all'autorita' competente ai sensi
all'articolo 75 del presente decreto.
2. Le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione
agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme
tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute
e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo
nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed
in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualita' di cui alla parte terza del presente decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono
disciplinati in particolare:
a) le modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della
legge 11 novembre 1996, n. 574;
b) i tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione,
prevedendo procedure semplificate nonche' specifici casi di esonero
dall'obbligo di comunicazione per le attivita' di minor impatto
ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di
utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle
inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorita'
competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo
determinato dell'attivita' di cui al comma 1 nel caso di mancata
comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle
prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto
disposto dall'articolo 137, comma 15.
La questione è dibattuta ma una norma di semplificazione non può essere un boomerang!
Per perorare la tesi di Simone rammento che la modulistica regionale di cui alla DGR 905/2015 (solo 80 pagine), nella sezione B1 a pag. 25/26 riferita al caso di specie detta testualmente che l'istante dichiara...
[i]che le attività di utilizzazione agronomica verranno effettuate non prima di 30 giorni dalla presentazione all’autorità competente della presente comunicazione relativa all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;[/i]