CORTE DEI CONTI - indirizzi PEC per il giudizio telematico
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CORTE DEI CONTI
DECRETO 15 febbraio 2016
Individuazione degli uffici e relativi indirizzi PEC utilizzabili nei
giudizi dinanzi alla Corte dei conti. (16A01511)
(GU n.46 del 25-2-2016)
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
Visto l'art. 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
concernente disposizioni in tema di informatizzazione del processo
contabile;
Visti gli articoli 19 e 20-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;
Visto il proprio decreto 21 ottobre 2015, n. 98, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2015, recante le «Prime
regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica
certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti» e, in
particolare, l'art. 12, il quale prevede che l'applicazione delle
disposizioni del medesimo decreto e' subordinata, per ciascuna
Sezione giurisdizionale e Procura, all'accertamento della
funzionalita' dei servizi di comunicazione presso l'Ufficio stesso e
decorre dalla data indicata nell'apposito provvedimento adottato dal
Presidente della Corte dei conti, sentito il Segretario Generale, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito Internet della Corte
dei conti;
Viste le «Istruzioni tecnico operative per l'utilizzo della posta
elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»,
emanate in attuazione dell'art. 10 del decreto 21 ottobre 2015, n. 98
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2015;
Vista la circolare 52/SG/2015 relativa all'utilizzo della posta
elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, con
la quale si richiama l'attenzione dei responsabili delle Segreterie
degli Uffici giurisdizionali su quanto previsto dal citato art. 12
del citato decreto n. 98/DP/2015;
Viste le comunicazioni pervenute al Segretario Generale, alla data
del 2 febbraio 2016, dai responsabili delle Segreterie delle varie
Sezioni giurisdizionali e delle Procure relativamente
all'accertamento della funzionalita' dei servizi di comunicazione
presso l'Ufficio stesso;
Ritenuto opportuno fissare date differenziate per raggruppamenti di
Uffici per la decorrenza del decreto del Presidente n. 98 del 2015,
anche al fine di corrispondere ad una esigenza di gradualita'
dell'avvio dei servizi di comunicazione sul territorio nazionale e
per tenere conto di eventuali criticita' rilevate;
Sentito il Segretario Generale,
Decreta:
Art. 1
Individuazione degli Uffici e relativi indirizzi PEC
1. Sono individuati, ai sensi dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Corte dei conti 21 ottobre 2015, n. 98, recante le
«Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta
elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»,
gli Uffici presso i quali e' stato compiuto l'accertamento della
funzionalita' dei servizi di comunicazione, con indicazione dei
corrispondenti indirizzi di posta elettronica certificata
utilizzabili ai fini della trasmissione e del deposito di atti e
documenti agli effetti dell'art. 8, comma 6, del decreto medesimo,
nonche' delle date di decorrenza distinte per raggruppamenti di
Uffici. Gli indirizzi PEC di seguito indicati corrispondono alle
seguenti regole di denominazione:
a. regione.giurisdizione.resp@corteconticert.it: per i giudizi in
materia di responsabilita' e ad istanza di parte;
b. regione.giurisdizione.pens@corteconticert.it: per i giudizi in
materia pensionistica;
c. regione.giurisdizione.conti@corteconticert.it: per i giudizi
di conto e, in via transitoria, secondo quanto previsto dall'art. 13
del DP n. 98/2015, per la presentazione e il deposito dei conti
giudiziali e dei relativi atti e documenti, nelle more della
registrazione al Sistema Informativo per la REsa elettronica dei
COnti (SIRECO).
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Eventuali modifiche al calendario di cui al comma 1, a seguito
di verifiche intermedie della funzionalita' dei servizi di
comunicazione e dell'idoneita' organizzativa resesi necessarie dopo
l'avvio delle attivita' negli uffici appartenenti al primo o al
secondo raggruppamento, saranno tempestivamente comunicate sul sito
internet istituzionale della Corte dei conti.
Art. 2
Pubblicazione
1. Il presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel
sito internet della Corte dei conti, al link
http//www.corteconti.it/utilita/normativa
Art. 3
Decorrenza
1. L'applicazione delle disposizioni del decreto 21 ottobre 2015,
n. 98 decorre, per ciascuno degli Uffici individuati all'art. 1,
dalle date ivi indicate.
Roma, 15 febbraio 2016
Il presidente: Squitieri