Un coltivatore diretto titolare di autorizzazione amministrativa ai sensi della legge 59/63 e di concessione suolo pubblico per occupare posteggio presso il mercato settimanale, ha da pochi giorni costituito una società semplice con il fratello (anche coltivatore diretto e titolare di autorizzaione per la vendita dei propri prodotti agricoli in un altro mercato settimanale).
Hanno costituito la società con una scrittura privata registrata all'ufficio del registro.
Nella scrittura privata hanno menzionato i terreni ed i mezzi agricoli messi in comune, ma hanno dimenticato di conferire nella società le autorizzazioni amministrative di cui singolarmente erano titolari.
Hanno chiesto di intestare alla società le autorizzazioni amministrative e le relative concessione di suolo pubblico.
1)Si può procedere?
2)Si possono costituire società semplici senza atto notarile?
2)Le società semplici agricole possono essere titolari di autorizzazioni per la vendita di prodotti propri presso i mercati?
Grazie per la disponibilità.
1)Si può procedere?
[color=red]A io avviso sì se è chiaro il conferimento dell'azienda agricola. La disciplina sui produttori/imprenditori agricoli è diversa da quella delle imprese commerciali[/color]
2)Si possono costituire società semplici senza atto notarile?
[color=red]Sì, ma vedi in calce[/color]
2)Le società semplici agricole possono essere titolari di autorizzazioni per la vendita di prodotti propri presso i mercati?
[color=red]Certo, non vi sono limitazioni particolari[/color]
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[color=red]La società semplice costituisce la forma più elementare di società.
La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali.
La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, all'esercizio di:
- attività agricole, con alcune limitazioni in quanto:
• la società non può avere ad oggetto il mero godimento di beni, ma l'esercizio comune e concreto di attività economica;
• le comunioni tacite familiari, come i gruppi familiari esercenti l'agricoltura su fondi propri o altrui, sono regolate dagli usi e non dal contratto di società;
- attività di gestione di immobili: l'art. 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha previsto la trasformazione in società semplici di società commerciali aventi ad oggetto in via esclusiva la gestione di beni immobili non strumentali all'esercizio dell'impresa, di beni mobili registrati, o di quote di partecipazione in società. Si tratta, però, di norma eccezionale, oltre che temporanea.
La costituzione della società semplice è improntata a regole e criteri di massima semplicità:
- il contratto non è soggetto a forme particolari, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (e salve le limitazioni probatorie);
- per aversi una società semplice è sufficiente l'impegno reciproco dei soci di svolgere insieme un'attività economica lucrativa non commerciale;
- la società semplice è soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene in apposita sezione speciale ed è priva di effetti giuridici avendo solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.
Non essendo prescritte forme speciali, la costituzione può, quindi, aver luogo anche verbalmente o per fatti concludenti (società semplice di fatto), anche se in tali ipotesi ci sono evidenti difficoltà di provare l’esistenza del vincolo.
Ulteriori approfondimenti:
http://www.notaio-busani.it/it-it/societa_semplice_costituzione.aspx
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