Data: 2016-02-25 15:46:47

PISCINA ESISTENTE E SCIA

Buongiorno,
possiedo una [b]piscina privata ad uso collettivo esistente ed entrata in funzione antecedentemente alla data di entrata in vigore del Reg.23/R/2010.
[/b]Ho presentato richiesta di deroga ottenendo parere favorevole ed adeguando l'impianto secondo quanto previsto dalla normativa.
Non mi è però chiaro se devo ugualmente presentare la SCIA di cui all'art.14 della LR 8/2006 e all'art.50  del Reg.23/R/2010, [b]oppure se tale adempimento è richiesto esclusivamente a coloro che iniziano l'attività successivamente all'entrata in vigore del regolamento attuativo.[/b]
Nel caso in cui tale adempimento risultasse dovuto anche per le piscine già in attività, [b]dovrebbe essere effettuato [/b](al più tardi) [b]entro il 31 marzo 2016[/b], [u]data entro la quale le piscine esistenti devono adeguarsi alla normativa?
[/u]Grazie per la risposta

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Data: 2016-02-25 18:43:20

Re:PISCINA ESISTENTE E SCIA

La questione è molto dibattuta e ne abbiamo sempre parlato durante i nostri corsi.

Da una parte c’è un’interpretazione (portata avanti da alcuni esponenti regionali ma solo informalmente) per la quale la piscina già in esercizio si deve adeguare a tutte le disposizioni di legge entro il 31/03/2016 ([color=red][b]ulteriore proroga al 31/12/2016[/b][/color]) ma non ANCHE alle disposizioni che riguardano la procedura abilitativa (SCIA o autorizzazione a seconda dei casi). Se la piscina è già in esercizio è inutile che faccia la SCIA...

Dall’altra c’è l’interpretazione per la quale, in assenza di specificazioni, quando la legge dispone che le piscine in esercizio al 20/03/2010 [i]si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 marzo 2016[/i], essa intenda “tutte” le disposizioni, ivi comprese quelle che riguardano la procedura amministrativa. Rammenta che nelle prime versioni della legge (è stata modificata molte volte) si disponeva l’obbligo di una comunicazione di adeguamento (vecchio art. 19, comma 2). Tale obbligo è stato abrogato lasciando un vuoto interpretativo.


In sintesi, le piscine in esercizio che non hanno presentato la deroga (ce ne sono molte dato che la deroga riguarda poche cose marginali), senza una comunicazione di adeguamento né una SCIA sfuggirebbero ai controlli ASL a meno che la ASL non vada in comune e faccia una ricerca complessa tramite i permessi di costruire e le abilitazioni per struttura ricettiva (quest’ultime non è detto che riportino info sulla piscina – una scia agrituristica non deve indicare la presenza di piscina).

Le disposizioni sulla SCIA prevedono che debba essere allegata una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato contenente un sacco di documentazione (planimetrie, sezione ecc.). Il comune deve inviare prontamente questa documentazione alla ASL al fine della verifica tempestiva. Perché le piscine in esercizio non dovrebbero procedere a questa asseverazione? Perché questa discriminazione? La ASL anche se arrivasse a sapere della presenza della piscina, cosa controllerebbe senza nessuna documentazione?

Analizza l’art. 13, comma 4 della legge:
[i]Il comune comunica tempestivamente all'azienda USL competente tutti i dati relativi alle autorizzazioni emesse, [b]indicandone eventuali deroghe[/b], al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza
[/i]Siccome le deroghe esistono solo per le piscine in esercizio e devono essere indicate unitamente all’autorizzazione allora l’autorizzazione si applica anche alle piscine in esercizio. E’ una semplice deduzione ma può reggere.

Rammenta anche che la SCIA della legge regionale è una sorta di agibilità strutturale e funzionale non è un’abilitazione personale come quella di una struttura ricettiva con la verifica dei requisiti morali dell’esercente. La SCIA delle piscine è una sorta di dichiarazione di conformità legale.

Rammenta infine le sanzioni:
[i]1. I titolari delle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), [b]che esercitano [/b]l'attività senza l'autorizzazione di cui all' articolo 13 , o
[b]senza la SCIA[/b] di cui all' articolo 14 , sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro
6.000,00. La sanzione comporta l'immediata chiusura dell'impianto.[/i]

Siamo sicuri che un vigile che farà i controlli fra qualche anno, magari con cambi gestione intervenuti dopo il 2010 non faccia la sanzione?

In sintesi, io fossi un imprenditore farei la SCIA anche se costa in termini di soldi e di impegno (un tecnico per fare le asseverazioni si fa pagare). Tutt’al più il comune mi dirà che non occorre.
Se poi la Regione in questi giorni farà una nota ufficiale con le istruzioni ci adegueremo.

riferimento id:32490

Data: 2016-03-01 11:17:01

Re:PISCINA ESISTENTE E SCIA

Buongiorno,
Grazie Mario per l'analisi così dettagliata della questione, ma io penso che è necessario a volte usare il buon senso....
a mio modestissimo avviso, per come è strutturata la legge riterrei che Se la piscina è già in esercizio è inutile che faccia la SCIA........ e se un  vigile fa un verbale si può sempre archiviare e non procedere all'applicazione della sanzione.
E' già tutto così complicato, che forse basta quello che c'è già di certo.....

Invece volevo porre un'altra questione:
Richiesta di deroga presentata dopo il 30/09/2015: si procede comunque vero?
La possibilità di chiedere la deroga è data dal fatto che la piscina sia considerata esistente, così come previsto al comma  1 e 1bis  l[i]e piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del [/i]regolamento regionale.

Quindi io riterrei di poter rilasciare l'atto di deroga anche se la richiesta è arrivata dopo il 30/09/2015.
Certo è che le piscine esistenti che non hanno i requisiti e non hanno ottenuto la deroga non potranno essere utilizzate, fino a che non hanno ottenuto questa eventuale deroga.

Gradirei una risposta comunque, Grazie

riferimento id:32490

Data: 2016-03-01 18:25:45

Re:PISCINA ESISTENTE E SCIA

Ciao,
già prima della modifica che ha portato al comma 1-bis (da te citato) l'interpretazione ragionevole portava alla possibilità della deroga anche per le piscine già costruite ma non ancora in funzione. In questo caso la Regione ha fatto bene a specificare.
Quindi, limitatamente alla deroga, sia le piscine in esercizio sia quelle "esistenti" secondo la definzione regionale, avevano la possibilità di presentare domanda prima del 30/09/2015.

Sul forum, sposando lo spirito molto elastico :-) della LR ma anche in base alla giurisprudenza, ho sempre interpretato tale termine come ordinatorio e non perentorio. La decisione è però rimessa all'amministrazione comunale dato che non si può evincere con certezza dalla LR.
Proprio alla luce di questo potrei aggiungere che le piscine che hanno richiesto la deroga nei tempi, in caso di inerzia della PA, possono continuare l'esercizio in attesa della pronuncia. Chi non ha chiesto la deroga nei tempi, arrivati al 31/03, non può esercitare fino alla pronuncia positiva.

Sulla SCIA molti stanno protendendo verso la tua tesi, quindi NON reputata necessaria per le strutture in esercizio. Magari sul punto sarebbe utile per i comuni dettagliare che la logica "NO SCIA" si applica alle piscine in esercizio e non anche a quelle esistenti. In esercizio e esistenti sono equiparabili sono per la deroga (magari qualche comune reputa il "NO SCIA" anche per le esistenti). Ugualmente occorre dettagliare i subingressi: una trasferimento della gestione della struttura senza SCIA porta alla necessità per il subentrante di presentare la SCIA? (questo in riferimento al pre e al post 20/03/2010 e al pre e al post 31/03/2016)

Detto questo spero che la Regione adotti quanto meno una delibera interpretativa. Non far presentare la SCIA porta a complicazioni gestionali soprattutto per i controlli, poi sono d'accordo che per il privato è un risparmio.

Per aggiungere altri spunti di riflessione, ritengo che il conseguimento di un titolo abilitativo sopravvenuto non sia necessario quando un’attività fosse già abilitata ai sensi di una precedente normativa: chi ha la licenza di pubblico esercizio non deve presentare la scia per somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso delle piscine già in esercizio la cosa è più incerta, queste non erano abilitate. Non esisteva un titolo precedente da poter vantare nei confronti del titolo sopravvenuto, erano in esercizio e basta (esercizio tutto da verificare tenendo conto anche di cessazioni e riavvii). In questo, potrebbe ravvedersi una disparità di trattamento fra chi era in esercizio ai sensi di niente e chi ha iniziato l’attività post 2010. Perché chi era in esercizio ai sensi di nessun titolo abilitativo deve rimanere in esercizio ai sensi di niente?
Detto questo, io avrei preferito che la regione non avesse parlato di SCIA né di autorizzazione in nessun caso. Poteva benissimo introdurre degli obblighi strutturali e funzionali punto e basta. Tutt’al più potevano essere previste una serie di documenti o una sorta di dichiarazione di conformità da tenere a disposizione in loco per i controlli.
Riguardo ai titoli abilitativi potevano essere fatti salvi quelli TULPS (se occorrenti) ai sensi dell’art. 86.
Strutture ricettive già dotate di art. 86: non necessario un altro titolo equivalente; strutture a sé stanti: scia ex art. 86 TULPS (in merito c’è giurisprudenza che è meglio non citare :-)



riferimento id:32490

Data: 2016-03-03 14:15:18

Re:PISCINA ESISTENTE E SCIA

Grazie, è un'analisi approfondita che ci aiuta a "scegliere" come comportarsi..

riferimento id:32490

Data: 2016-03-04 13:46:33

Re:PISCINA ESISTENTE E SCIA

C.V.D.

http://www.consiglio.regione.toscana.it/commissioni/comunicati_view.aspx?idc=35&id=22097

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