Data: 2016-02-25 11:03:17

Distributori carburanti autorizzazioni

l'autorizzazione di un distributore di carburanti in caso di mancato rinnovo collaudo passati i 15 anni decade?
Il collaudo dopo 15 anni deve essere fatto su istanza della parte? qual'è la normativa che impone ciò? Grazie

riferimento id:32483

Data: 2016-02-25 17:43:52

Re:Distributori carburanti autorizzazioni


l'autorizzazione di un distributore di carburanti in caso di mancato rinnovo collaudo passati i 15 anni decade?
Il collaudo dopo 15 anni deve essere fatto su istanza della parte? qual'è la normativa che impone ciò? Grazie
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1) l'obbligo del collaudo quindicennale è previsto dall'art. 1 comma 5 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 " Le verifiche sull'idoneita' tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica"

2) la norma non prevede sanzioni pecuniarie, ma potrebbe determinare provvedimenti interdittivi se vi sono elementi che possano far ritenere l'assenza di requisiti di sicurezza

3) non serve istanza in quanto si fa con AUTOCOLLAUDO ai sensi del DPR 160/2010

riferimento id:32483

Data: 2016-02-25 19:36:37

Re:Distributori carburanti autorizzazioni

Grazie per la risposta, non comprendo però se di per sè il mancato rinnovo del collaudo possa portare alla decadenza dell'autorizzazione?

riferimento id:32483

Data: 2016-02-25 19:59:09

Re:Distributori carburanti autorizzazioni


Grazie per la risposta, non comprendo però se di per sè il mancato rinnovo del collaudo possa portare alla decadenza dell'autorizzazione?
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NO, il mancato collaudo NON DETERMINA effetti sulla autorizzazione.
Nè vi sono sanzioni.
PERO', il mancato rinnovo, unito ad altri elementi (eventuali segnalazioni di irregolarità) potrebbe portare a provvedimenti di chiusura per ragioni di sicurezza.

QUINDI suggerisci all'impresa di presentare quanto prima l'AUTOCOLLAUDO

riferimento id:32483

Data: 2016-03-08 19:39:41

Re:Distributori carburanti autorizzazioni

Di eventuali sanzioni amministrative dovute all'impianto possibile che titolare e gestore siano obbligati in solido?
Se la sanzione viene comminata per irregolarità dell'impianto che solo il titolare dell'autorizzazione può avviare a soluzione con le relative istanze e permessi vari, perchè viene chiamato a risponderne anche il gestore?
Grazie

riferimento id:32483

Data: 2016-03-09 10:21:59

Re:Distributori carburanti autorizzazioni


Di eventuali sanzioni amministrative dovute all'impianto possibile che titolare e gestore siano obbligati in solido?
Se la sanzione viene comminata per irregolarità dell'impianto che solo il titolare dell'autorizzazione può avviare a soluzione con le relative istanze e permessi vari, perchè viene chiamato a risponderne anche il gestore?
Grazie
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In materia di SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE esiste una specifica disciplina sulla SOLIDARIETA' che dispone la responsabilità in solido del proprietario se non dimostra che l'uso illecito è avvenuto contro la sua volontà.
Quindi l'onere della prova spetta al proprietario sulle azioni del gestore (e viceversa, se l'inadempimento è del proprietario relativamente ad un bene dato in gestione):

Legge, 24/11/1981 n° 689

Art. 6 - Solidarietà

[color=red][b]Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.[/b][/color]

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione

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