QUESITO: dovendosi verbalizzare violazione di cui all'art.86, comma 3, lettera c) del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), in quanto venivano installati in una tabaccheria apparecchi da trattenimento di cui all'art.110 del detto R.D. per il gioco lecito senza titolo abilitativo (S.C.I.A. o altro), si pone il problema di inserire in maniera precisa all'interno del verbale qual è l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e qual è l'Ente a cui vanno i proventi con relativa indicazione delle modalità di pagamento.
In vari prontuari esaminati esistono indicazioni diverse. Alcuni sostengono che l'Autorità di riferimento è il Prefetto atteso che così sancisce l'art.17-quinquies del TULPS e ciò nonostante la materia di riferimento rientri tra le competenze amministrative della Regione o Ente delegato; a sostegno si cita parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato del 2004 in esito a interpello del Ministero che doveva rispondere a quesito specifico della Prefettura di Ancona.
Altri sostengono invece che la competenza è della Regione. In tal caso in Toscana la competenza sarebbe del Comune atteso che le competenze amministrative vanno all'Ente che esercita la funzione amministrativa attiva (il Comune è destinatario della S.C.I.A.); a sostegno si cita risoluzione del Ministero dell'Interno del 23 novembre 2004 che, indirizzata, come sopra detto, alla Prefettura di Ancona, si basa sul fatto che la materia della polizia locale non è autonoma ma accessoria alle singole materie cui di volta in volta si riferisce (nella fattispecie attività commerciale) e sul fatto che la Corte Costituzionale, con Sentenza n°115/1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art.17-quinquies nella parte in cui prevede che sia presentato al Prefetto anzichè all'Ufficio Regionale competente il rapporto per le violazioni di alcuni articoli del TULPS (ma non specificamente dell'art.86).
Parebbe inoltre pacifico che, in omaggio al principio generale della L.689/1981, i proventi siano destinati all'Ente che è anche Autorità competente; secondo certa dottrina invece, nella fattispecie descritta, i proventi andrebbero comunque allo Stato tramite versamento con modello F-23 anche nel caso in cui l'Autorità competente sia la Regione o un Ente delegato ( e tale interpretazione pare strana).
Si chiede cortesemente un parere al riguardo.
E’ certo che se ti metti a studiare la dottrina troverai un sacco di interpretazioni diverse. Fra queste quella che più condivido è quella che ritiene che la sanzione per mancanza di un titolo abilitativo di competenza comunale, sia irrogata dallo stesso comune.
Sul punto ti posso allegare delle contro circolari in riferimento alla nota del ministero che dici tu (forse ce l’hai già).
In sintesi ritengo che la mancanza di titolo abilitativo ex art. 86 TULPS sia di competenza comunale (art. 17 bis tulps), come sono di competenza comunale le misure di cautela dell’art. 17 ter.
I VVUU faranno il processo verbale di contestazione, l’eventuale ordinanza di ingiunzione sarà a carico del dirigente SUAP (o del dirigente VVUU) così come sarà a carico del dirigente SUAP l’eventuale ordinanza ai sensi dell’art. 17 ter.