Data: 2016-02-23 18:40:13

la SCIA può sostituire licenza art. 86 TULPS?

Egregio Dottore,
la SCIA, per nuova apertura sala giochi exart. 86 co. 1, (con indicazione nella stessa di installazione apparechiature art. 110 co. 6 lett.a e co. 7 con relativi nulla osta AAMS) può sostituire licenza art. 86 TULPS?
O bisogna necessariamente rilasciare licenza?

riferimento id:32450

Data: 2016-02-24 20:48:28

Re:la SCIA può sostituire licenza art. 86 TULPS?


Egregio Dottore,
la SCIA, per nuova apertura sala giochi exart. 86 co. 1, (con indicazione nella stessa di installazione apparechiature art. 110 co. 6 lett.a e co. 7 con relativi nulla osta AAMS) può sostituire licenza art. 86 TULPS?
O bisogna necessariamente rilasciare licenza?
[/quote]

La SCIA è sempre alternativa alla LICENZA.
Si si accetta la scia NON SI RILASCIA alcunchè nè licenza nè presa d'atto nè nulla-osta.

Quindi la scia di sala giochi è valida ex se.

riferimento id:32450

Data: 2016-02-25 14:00:21

Re:la SCIA può sostituire licenza art. 86 TULPS?

grazie dottore.
qual'è il riferimento normativo?

riferimento id:32450

Data: 2016-02-25 17:47:32

Re:la SCIA può sostituire licenza art. 86 TULPS?


grazie dottore.
qual'è il riferimento normativo?
[/quote]

[color=red][b]Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)
[/b][/color]
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, [color=red][b]e' sostituito da una segnalazione dell'interessato[/b][/color], con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. ((3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies)). 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19) 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

riferimento id:32450

Data: 2016-02-29 07:37:42

Re:la SCIA può sostituire licenza art. 86 TULPS?

Sono pienamente d'accordo, del resto la Legge parla chiaro: i p.e. nei quali l'intrattenimento sia l'attività principale non si aprono con la sola Scia.

riferimento id:32450

Data: 2016-03-08 09:55:08

Re:la SCIA può sostituire licenza art. 86 TULPS?

Egregio ore,
a seguito di "incontro" con la GdF, in merito al predetto verbale NON si è giunti a nessuna soluzione.
La GdF insiste dicendo che:
1. la SCIA (del gennaio 2012) per apertura sala giochi NON vale a sostituire la licenza ex art. 86.
2. che le successive DIA/SCIA ex art. 110 co. 6 (che avevo considerato valide sul presupposto del possesso della licenza ex art. 86) NON sono valide.
Gli ho replicato che chi è in possesso dell'art. 86 può liberamente mettere i giochi ex art. 110 co. 6 previa comunicazione al Comune con allegati i nulla osta AAMS e relativi codici.
Insistono dicendo che le mie memorie NON sono valide e che la persona deve pagare il verbale.
Come posso fare per dimostrare che:
la SCIA (del gennaio 2012) per apertura sala giochi vale a sostituire la licenza ex art. 86?
2. che le successive DIA/SCIA ex art. 110 co. 6 (che avevo considerato valide sul presupposto del possesso della licenza ex art. 86) sono valide?
Ci sono dei riferimenti normativi, circolari etc?
Grazie per la cortese risposta.

riferimento id:32450
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it