lo stesso individuo a cui è stato rilasciato l'allegato casellario giudiziale, ha presentato:
- SCIA per somministrazione alimenti e bevande
- SCIA per commercio auto on line.
può continuare queste attività o il Comune deve provvedere con urgenza a fare qualcosa? e se si, che cosa esattamente ?
ringrazio come sempre per la preziosa collaborazione.
lo stesso individuo a cui è stato rilasciato l'allegato casellario giudiziale, ha presentato:
- SCIA per somministrazione alimenti e bevande
- SCIA per commercio auto on line.
può continuare queste attività o il Comune deve provvedere con urgenza a fare qualcosa? e se si, che cosa esattamente ?
ringrazio come sempre per la preziosa collaborazione.
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Il reato è OSTATIVO fino a maggio 2017 per l'attività di somministrazione
[color=red]2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
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e neanche il commercio:
[color=red]b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
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Devi procedere a dichiarare inefficace la scia e segnalare alla procura per false dichiarazioni.
la procedura che deve fare il Comune può essere eseguita anche se le SCIA sono state presentate il 10.11.2015 ?
riferimento id:32446[color=red]Il reato è OSTATIVO fino a maggio 2017 per l'attività di somministrazione
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.[/color]
[b]Ho un dubbio. Il comma 2 dell'art. 65 l. 6/2010 dice che[/b] "[i]Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione[/i]" e [b]non fa alcun riferimento alla lett. g che è quella che riguarda l'ubriachezza ecc. In questo caso si deve considerare come un'estensione analogica o i reati della lett. g non "godono" del termine di 5 anni e quindi hanno una natura "perpetua"? [/b]
[color=red]Il reato è OSTATIVO fino a maggio 2017 per l'attività di somministrazione
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.[/color]
[b]Ho un dubbio. Il comma 2 dell'art. 65 l. 6/2010 dice che[/b] "[i]Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione[/i]" e [b]non fa alcun riferimento alla lett. g che è quella che riguarda l'ubriachezza ecc. In questo caso si deve considerare come un'estensione analogica o i reati della lett. g non "godono" del termine di 5 anni e quindi hanno una natura "perpetua"? [/b]
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Stai leggendo la VERSIONE ORIGINARIA del decreto e non quella AGGIORNATA:
((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1,
lettere b), c), d), e) ed f), [color=red][b]e ai sensi del comma 2[/b][/color], permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza, salvo riabilitazione.))
[b]Il DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147 (in SO n.177, relativo alla G.U. 30/08/2012, n.202) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 71, comma 1, lettera f); (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 71, comma 2; (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 71, comma 3; (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 71, comma 5; (con l'art. 8, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 71, comma 6, alinea; (con l'art. 8, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 71, comma 6, lettera b); (con l'art. 8, comma 1, lettera g)) l'introduzione del comma 6-bis all'art. 71; (con l'art. 8, comma 1, lettere h) e i)) la modifica dell'art. 71, comma 7.[/b]
***************************
[b]DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59[/b]
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
[b]Testo in vigore dal: 14-9-2012[/b]
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA ELENCO AGGIORNAMENTI ARTICOLO Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le
sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle
norme sui giochi)).
((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1,
lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza, salvo riabilitazione.))
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona
preposta all'attivita' commerciale.))
((6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio
relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
((b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in
qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
((6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa',
associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante
legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta
all'attivita' commerciale.))
((7)). Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 ((e 6)) dell'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge
25 agosto 1991, n. 287.
la procedura che deve fare il Comune può essere eseguita anche se le SCIA sono state presentate il 10.11.2015 ?
devo fare anche l'avvio del procedimento?
ringrazio
In base alla Vs risposta ho provveduto a fare avvio procedimento per inibizione SCIA commercio on line dando 3 giorni di tempo per controdeduzioni.
nei 3 giorni ha scritto un avvocato (vedi allegato).
Cosa devo fare ora???
In base alla Vs risposta ho provveduto a fare avvio procedimento per inibizione SCIA commercio on line dando 3 giorni di tempo per controdeduzioni.
nei 3 giorni ha scritto un avvocato (vedi allegato).
Cosa devo fare ora???
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Salve,
relativamente alla SOMMINISTRAZIONE confermiamo che il reato è ostativo per un quinquennio dalla esecuzione della pena.
Infatti il dlgs 59/2010 (art. 71) prevede una disciplina speciale:
[color=red][b]2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
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Relativamente al COMMERCIO DI AUTO NUOVE il reato non è ostativo. Le osservazioni dell'avvocato sono pertinenti in quanto, in effetti la norma violata prevede una pena nel minimo di 6 anni e quindi in concreto la pena inflitta non ha superato il minimo edittale.
INVECE se volesse vendere auto usate ci sarebbe un elemento ostativo (art. 11 TULPS).
E' sufficiente dunque che tu dia atto delle note difensive e comunichi che la scia deve ritenersi efficace limitatamente al commercio elettronico di auto nuove. CONSIGLIO di darne informazione alle autorità di vigilanza ....