RICHIAMATO L'ART. 66 DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2010 E LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA 10.03.2011, CON CUI LA REGIONE STESSA PRECISA CHE, "LA PREGRESSA ISCRIZIONE AL REC DEBBA ESSERE COMUNQUE CONSIDERATA QUALE REQUISITO DI ACCESSO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE, IN QUANTO RESTANO VALIDI I PRESUPPOSTI CHE NE HANNO PERMESSO L'ISCRIZIONE";
VI CHIEDO SE SIETE A CONOSCENZA SE LA REGIONE LOMBARDIA SI E' ESPRESSA SULLA VALIDITA DEL REQUISITO PROFESSIONALE ANCHE NEL CASO IN CUI L'INTERESSATO ABBIA SOSTENUTO ESAME CON ESITO FAVOREVOLE E PERTANTO DICHIARATO IDONEO PER L'ISCRIZIONE AL REC MA NON NE HA MAI CHIESTO L'ISCRIZIONE NEI TEMPI DI VIGENZA.
Vi chiedo questo perché in fase di verifica di autocertificazione SCIA l'utente dichiara, quale requisito professionale, l'Iscrizione al REC della Camera di Commercio di Cremona. Il funzionario che ha attuato una verifica sull'effettiva iscrizione mi conferma che la persona non si è mai iscritta al REC ma ha superato l'esame per l'iscrizione. A suo ricordo, non ha saputo darmi gli estremi, mi parlava di una circolare della Regione che estendeva la validità al caso citato. Non ricordo di aver letto nulla in tal senso e non riesco a trovare il collegamento, qualcuno mi sa dare dei riferimenti interpretativi?
Grazie
Nives
Risoluzione MISE n. 77536 del 23.06.2010
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