Data: 2016-02-22 10:37:00

kinesiologia

Buongiorno,
una persona diplomata in scienze motorie ha aperto uno studio all'interno del quale svolge l'attività di kinesiologia,  era necessario l'inoltro della SCIA?
Lo stesso soggetto ha chiesto di poter vendere dei prodotti correlati alla sua attività all'interno dello studio. In questo caso deve inoltrare SCIA per esercizio di vicinato? la parte del locale che vuole destinare alla vendita dei prodotti deve avere la destinazione d'uso commerciale?
Grazie

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Data: 2016-02-22 13:56:50

Re:kinesiologia

Le attività mediche sono identificate da questo elenco del Ministero: [url=http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=91&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto]http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=91&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto [/url]

Se l'attività è riconducibile a quella del fisioterapista allora è professione medica, per cui serve istanza presso l'ATS.

Se invece è riconducibile a mera "ginnastica" si applica la Legge regionale n. 26/2014 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", ed in particolare l'art. 8.

Nel secondo caso le palestre sono attività di servizi alla persona. La destinazione d'uso degli immobili compatibile è il direzionale. Alcuni Comuni richiedono l'artigianale, altri accettano anche il commerciale. Dipende dal regolamento edilizio.

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Data: 2016-02-23 11:43:19

Re:kinesiologia

Buongiorno,
purtroppo anche dopo la vs. risposta sono ancora in difficoltà.
L'attività svolta in questo studio non rientra tra quelle mediche, non è un fisioterapista ma non può essere nemmeno contestualizzata alla L.R. 26/2014.
Presso questo studio si cerca di alleviare dolori articolari, muscolari attraverso l'insegnamento di una corretta postura.

questo tipo di attività necessita l'inoltro delle SCIA?
grazie 

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Data: 2016-02-23 22:57:03

Re:kinesiologia



la professione del CHINESIOLOGO (si pone a metà strada fra un personal trainer e un fisioterapista) non è regolamentata, e pertanto si applica la LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4  "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"

Un'associazione è stata riconosciuta dal ministero in base alla citata legge: [url=http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/UNC.pdf]http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/UNC.pdf[/url]

Esiste infine anche una norma UNI ad adesione volontaria: la UNI 11475-2013 ()vedi qui [url=http://www.wecareforum.it/certificazione-delle-professioni/108-attivita-professionali-non-regolamentate-chinesiologo-uni-11475-2013.html]http://www.wecareforum.it/certificazione-delle-professioni/108-attivita-professionali-non-regolamentate-chinesiologo-uni-11475-2013.html[/url].

Vedi anche qui:
- [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7615.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7615.0[/url]
- [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1979.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1979.0[/url]

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Data: 2016-02-24 09:23:04

Re:kinesiologia

grazie ora ho capito che per lo studio non serve la SCIA, però nel momento che il professionista vuole vendere dei prodotti deve presentare la SCIA per vendita di vicinato? essendo lo studio in una civile abitazione come facciamo con la destinazione d'uso?

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Data: 2016-02-24 17:54:03

Re:kinesiologia

I soggetti esclusi dal campimmo di applicazione della norma sul commercio sono contenuti nell'art. 4 c. 2 del d.lgs. 114/98.

La destinazione d'uso è vincolante per il commercio in sede fissa. Va comunque verificata la compatibilità con le NTA vigenti

************************
Art 4 c. 2 d.lgs. 114/98

Il presente decreto non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni.
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all’articolo 2135 del Codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni;
e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all’articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
f) agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita i prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
l) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informativo, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività.

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Data: 2019-12-15 17:48:17

Re:kinesiologia

salve, cortesemente vorrei sapere se vi è un D.legge o comunque qualcosa che possa stampare per presentare il quesito in caso di controllo sul fatto che per uno studio di chinesiologia privato in civile abitazione , come per la il quesito qui "incollato" non occorre la SCIA, prego se possibile di rispondere via email pedutogiovanni@gmail.com

"2 - al Suap occorre presentare SCIA?"
preciso che non si tratta di una palestra pubblica, ma più di uno studio professionale (tipo fisioterapista) dove il servizio viene effettuato una persona alla volta oppure anche più persone alla volta,e per l'appunto non si tratta di una palestra aperta al pubblico ma dove si riceve per appuntamento, dove non si danno schede ma ognuno farà una visita per rilevazione di dati misure corporee e insomma..si viene seguiti diversamente"

prego se possibile di rispondere via email pedutogiovanni@gmail.com

riferimento id:32420

Data: 2019-12-16 08:58:10

Re:kinesiologia

[quote]salve, cortesemente vorrei sapere se vi è un D.legge o comunque qualcosa che possa stampare per presentare il quesito in caso di controllo sul fatto che per uno studio di chinesiologia privato in civile abitazione , come per la il quesito qui "incollato" non occorre la SCIA, prego se possibile di rispondere via email pedutogiovanni@gmail.com[/quote]
Il vero quesito è quale norma prevede una SCIA per STUDIO di KINESIOLOGIA?

Regione Lombardia annovera tale attività tra le BIONATURALI: [url=https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/4d6eea0f-6b10-4b85-b49a-58a579d1ef06/ELENCO+delle+DISCIPLINE+RAPPRESENTATE+NEL+CTS.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4d6eea0f-6b10-4b85-b49a-58a579d1ef06-mE1AHPQ]https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/4d6eea0f-6b10-4b85-b49a-58a579d1ef06/ELENCO+delle+DISCIPLINE+RAPPRESENTATE+NEL+CTS.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4d6eea0f-6b10-4b85-b49a-58a579d1ef06-mE1AHPQ[/url]

La l.r. 2/2005 per tali attività non prevede adempimenti.
A meno che si rientri per la tipologia ai attività effettivamente esercitata nella "Disciplina dei centri massaggi di esclusivo benessere" di cui all'art. 4-bis della l.r. 3/2012, nel qual caso serve la SCIA.
Questo è un tema molto dibattuto...

Per la destinazione d'uso il suggerimento è sempre quello di verificare puntualmente con il competente Ufficio Tecnico Comunale, fermo restando che se invece che di STUDIO si tratta di PALESTRA la destinazione residenziale non è normalmente compatibile.




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