Data: 2016-02-19 10:45:38

Commercio su aree pubbliche ed assenze collaboratrice familiare

Buongiorno,
tizio è titolare di ditta individuale e svolge il mercato settimanale ogni giovedì in un comune(1), ma il primo ed il terzo giovedì di ogni mese, partecipa anche al mercato in altro comune(2), ed in questa occasione, la moglie (che è collaboratrice familiare), svogle il mercato nel comune(1).
Volevo spere, quando la moglie è malata e quindi non può svolgere il mercato nel comune(1), ai fini del calcolo delle assenze, può inviare il proprio certificato di malattia?
Grazie.
luciano

riferimento id:32376

Data: 2016-02-19 11:38:52

Re:Commercio su aree pubbliche ed assenze collaboratrice familiare


Buongiorno,
tizio è titolare di ditta individuale e svolge il mercato settimanale ogni giovedì in un comune(1), ma il primo ed il terzo giovedì di ogni mese, partecipa anche al mercato in altro comune(2), ed in questa occasione, la moglie (che è collaboratrice familiare), svogle il mercato nel comune(1).
Volevo spere, quando la moglie è malata e quindi non può svolgere il mercato nel comune(1), ai fini del calcolo delle assenze, può inviare il proprio certificato di malattia?
Grazie.
luciano
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La malattia (e quindi la giustificazione della relativa assenza) vale solo per il TITOLARE e non anche per moglie o altri collaboratori.

riferimento id:32376

Data: 2016-02-19 12:35:10

Re:Commercio su aree pubbliche ed assenze collaboratrice familiare

Nulla vieta che un’impresa individuale possa avere n dipendenti ed esercitare l’attività in n+1 mercati contemporaneamente,

Da un’interpretazione logica della norma si evince che l’art. 71 della LR si riferisce alla malattia del titolare, così come si riferisce (comma 3-bis) alla malattia dei soci per le società di persone (giustificazione se le cause riguardano tutti i soci)

Nel caso dell’impresa individuale si potrebbe creare il precedente di un imprenditore con molti posteggi che nel periodo di malattia di un dipendente potrebbe trovare giustificazione per varie ubicazioni contemporaneamente.
Resta sempre un imprenditore soggetto a rischio d’impresa.

In assenza di specificazioni a livello di regolamentazione comunale mi pare un'interpretazione logica

riferimento id:32376
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