Buongiorno,
pongo un quesito particolare:
Il titolare di una rivendita di GAS in bombole per uso domestico (compresa la vendita di carbone, pellet, etc) vorrebbe poter "scontrinare" la vendita di tali prodotti anche se tale vendita avviene all'interno di un distributore di carburanti posto in un paese vicino, di cui il soggetto e' gestore, che diventerebbe una sede "secondaria" di vendita rispetto a quella "principale".
Posto che all'interno del distributore il soggetto deterra' una quantita' di prodotto inferiore a quella oltre la quale scatterebbe l'obbligo di munirsi di Certificato di Prevenzione Incendi (0,75 mc), e' un'ipotesi fattibile?
Secondo me la pratica andrebbe gestita come un normale avvio di esercizio di vicinato non alimentare all'interno del distributore di carburanti, individuando i seguenti modelli:
DUAAP
B1
C1
D1.
Il dubbio mi rimane per B23 (anche se non mi sembra rientrare nel caso specifico) ed E15 (se la comunicazione all'Agenzia delle dogane e' stata gia' fatta per la rivendita "principale" va rifatta per l'ulteriore sede "secondaria"?
Ci sono altre comunicazioni/autorizzazioni di cui tenere conto?
Grazie
Vediamo se ho capito bene.: il soggetto di cui parliamo ha una rivendita nel tuo comune (quindi un esercizio di vicinato), e vorrebbe scontrinare lì le sue bombole che vengono vendute in un distributore di carburanti posto in un altro comune, che se capisco bene è gestito sempre da lui.
Evidentemente il distributore diventa un altro punto vendita, per cui va acquisito un apposito titolo abilitativo (o, per dirla secondo la Camera di Commercio, è un'altra unità locale). Non può in alcun modo vendere in un luogo facendo riferimento ad un titolo che si riferisce ad un altro luogo: come tutte le ditte che hanno N punti vendita, deve avere N titoli abilitativi per N esercizi di vicinato distinti.
Dovrà quindi presentare una DUAAP al SUAP del comune nel quale è ubicato il distributore per avviare l'attività di esercizio di vicinato, come tu correttamente dici, allegando anche il modello E15 ma non il B23 che si riferisce ad altri casi.
Ciò detto, è pur vero che se non supera 75 kg di gas il deposito non è soggetto a prevenzione incendi, ma il distributore lo è di per sé, ed inserirvi delle bombole di gas modifica le condizioni di sicurezza dell'impianto, per cui ritengo che occorra consultare i Vigili del Fuoco almeno per la presentazione di una SCIA che dia conto di questa modifica.