Data: 2016-02-19 09:01:47

Confisca delle attrezzature e della merce. LIMITI

Confisca delle attrezzature e della merce. LIMITI

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Il provvedimento di confisca amministrativa si concretizza con l'espropriazione delle cose collegate all'illecito e presuppone, quale provvedimento immediato, finalizzato a consentire la confisca stessa da parte dell'autorità amministrativa competente, il sequestro amministrativo delle attrezzature e della merce. Atteso che il sequestro cautelare attiene alla fase dell'accertamento dell'illecito, qualora quest'ultimo sia avvenuto sulla base di valutazioni emerse da controlli e incroci di documentazione, svolti dal competente ufficio comunale, e non sulla base di rilievi in loco, alla presenza di quelle 'merci e attrezzature' che avrebbero dovuto essere oggetto di sequestro e che non sono più identificabili nel momento successivo della contestazione della violazione, non sembra possibile procedere alla confisca amministrativa delle attrezzature e della merce. [/b][/color]

Il Comune chiede un parere in merito all'applicazione della sanzione accessoria della confisca delle attrezzature e della merce, prevista dalla legge in caso di commercio abusivo su aree pubbliche relativamente ad una fattispecie caratterizzata dal fatto che l'accertamento della violazione è avvenuto in un momento distinto ed antecedente rispetto alla contestazione dell'illecito perpetrato.[1]

Sentito il Servizio commercio e cooperazione della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, si esprimono le seguenti considerazioni.

La legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29,[2] all'articolo 81, comma 1, prevede che: 'Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza l'autorizzazione di cui all'articolo 42, o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, ovvero senza i permessi di cui all'articolo 44, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.'.

La giurisprudenza,[3] intervenuta in merito ad analoga norma prevista dal legislatore statale,[4] ha chiarito che trattasi di un caso di confisca obbligatoria. Infatti, «la disposizione in materia di commercio, di cui al D.Lgs. n. 114 del 1998, art, 29, posteriore nel tempo alla disposizione generale in materia di illecito amministrativo, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 20, esplicitamente prevede che l'esercizio non autorizzato del commercio è punito con sanzione pecuniaria 'e con la confisca delle attrezzature e della merce', così evidenziando la mancanza di discrezionalità dell'autorità amministrativa con riguardo a tale ultima ed accessoria sanzione e così sottolineandone la natura di norma speciale rispetto a quella generale della L. n. 689 del 1981, artt. 20, secondo cui la sanzione della confisca può essere obbligatoria o facoltativa'.[5]

Il provvedimento di confisca amministrativa si concretizza con l'espropriazione delle cose collegate all'illecito e presuppone, quale provvedimento immediato, finalizzato a consentire la confisca stessa da parte dell'autorità amministrativa competente, il sequestro amministrativo delle attrezzature e della merce.

L'istituto giuridico del sequestro amministrativo è qualificato come provvedimento sanzionatorio di carattere cautelare, tendente a conseguire la custodia e la conservazione dei beni che siano stati strumento o risultato di un illecito amministrativo o che siano comunque pertinenti all'illecito stesso e come tali utili ai fini dell'accertamento dell'infrazione, in vista di un provvedimento definitivo di carattere ablativo (confisca).[6]

Preme in questa sede evidenziare che il sequestro cautelare attiene alla fase dell'accertamento dell'illecito amministrativo: in questo senso depone sia l'articolo 3, ottavo comma, della legge regionale 1/1984 che individua in capo ai 'soggetti e (a)gli organi che procedono all'accertamento delle infrazioni' anche il potere di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, sia l'articolo 13, secondo comma, della legge 689/1981,[7] richiamato dall'indicato articolo 3 della legge regionale 1/1984, il quale è rubricato 'Atti di accertamento'.

Per accertamento deve intendersi l'avvenuta conoscenza, diretta o riferita, del fatto illecito da parte della pubblica amministrazione.[8] Nel caso concreto in esame gli uffici comunali competenti hanno proceduto, sulla base di una segnalazione, ad un atto di accertamento poi comunicato al Comando di polizia affinché questi proceda alla contestazione della violazione. L'atto di accertamento si caratterizza per essere stato effettuato sulla base di documentazione in possesso degli uffici, l'analisi della quale ha portato a riscontrare gli estremi dell'illecito di cui all'articolo 81 della legge regionale 29/2005. Di qui la concreta impossibilità, per gli organi competenti, di poter procedere, al momento dell'accertamento, al sequestro delle merci e attrezzature ai fini della successiva confisca, atteso che l'accertamento medesimo non è stato eseguito 'in loco'.

Premesso che sulla specifica problematica in esame non si è reperita alcuna pronuncia giurisprudenziale né approfondimenti da parte della dottrina, parrebbe che la fattispecie si sia svolta con un iter tale da non consentire l'effettuazione della confisca richiesta dalla legge: non si sono, infatti, realizzati i presupposti necessari per effettuare il sequestro delle merci e attrezzature, atto questo che si sarebbe dovuto compiere al momento dell'accertamento dell'illecito, nel caso concreto avvenuto sulla base di valutazioni emerse da controlli e incroci di documentazione, svolti dal competente ufficio comunale, e non sulla base di rilievi in loco, alla presenza di quelle 'merci e attrezzature' che avrebbero dovuto essere oggetto di sequestro e che non sono più identificabili nel momento successivo della contestazione della violazione.





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[1] Più in particolare, riferisce che la violazione è emersa a seguito di controlli formali eseguiti dall'ufficio comunale competente cui deve, ora seguire, la contestazione della violazione da parte del Comando di polizia locale.

[2] Recante 'Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»'.

[3] Cassazione civile, sez. II, sentenza del 22 maggio 2006, n. 11965.

[4] Si tratta dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59'.

[5] Tali considerazioni mantengono la loro validità anche con riferimento alla legge regionale 29/2005 e ai suoi rapporti con la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 recante 'Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali', applicabile alla fattispecie in esame, che riguarda la materia del commercio (articoli 1 e 2). Per completezza espositiva si rileva che l'articolo 11, secondo comma, dell'indicata legge regionale 1/1984 rinvia, quanto all'applicazione delle sanzioni accessorie, all'articolo 20 della legge 689/1981.

[6] Così, F. Campobasso, 'Sequestro amministrativo', in AltalexPedia, voce agg. al 23/10/2015.

[7] Tale articolo dispone che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa 'possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria'.

[8] La giurisprudenza (Tribunale Salerno, sez. I, sentenza del 13 maggio 2015) ha affermato, al riguardo, che l''accertamento" è un momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, bensì 'con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto, oppure degli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria'.

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=46713

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