GREEN OPEN DATA - obbligo di rilascio agli Enti Locali - L. 221/2015
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LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
(GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016)
Art. 11 Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private
1. In coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana, di
cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni,[color=red][b] i dati ambientali raccolti ed elaborati
dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private sono
rilasciati agli enti locali[/b][/color], su loro richiesta, in formato aperto per
il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle
risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green
economy.