La vendita mediante apparecchi automatici risulta disciplinata dall'art.67 del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, dall'art. 17 del D. lgs 114/1998 e, nella Regione Sicilia, anche dall'art.18 della L. R. 22 dicembre 1999 n. 28, che, prevedono che, se l'apparecchio automatico viene installato sul suolo pubblico, devono essere osservate le norme sull'occupazione del suolo pubblico.
Stante la scarna disiplina, si chiede di chiarire se, al fine di poter installare sul suolo pubblico un distributore automatico, è necessario che tale possibilità sia prevista nel piano del commercio su aree pubbliche e ciò al fine di individuare le aree dove installarle ed evitare conseguentemente un disordinato proliferare di apparecchi sul territorio comunale. La loro individuazione nel piano commerciale consentirebbe di assegnarli con procedura di selezione come previsto dall'art. 16 del d.lgs 59/2010.
In attesa di riscontro, distinti saluti.
La vendita mediante apparecchi automatici risulta disciplinata dall'art.67 del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, dall'art. 17 del D. lgs 114/1998 e, nella Regione Sicilia, anche dall'art.18 della L. R. 22 dicembre 1999 n. 28, che, prevedono che, se l'apparecchio automatico viene installato sul suolo pubblico, devono essere osservate le norme sull'occupazione del suolo pubblico.
Stante la scarna disiplina, si chiede di chiarire se, al fine di poter installare sul suolo pubblico un distributore automatico, è necessario che tale possibilità sia prevista nel piano del commercio su aree pubbliche e ciò al fine di individuare le aree dove installarle ed evitare conseguentemente un disordinato proliferare di apparecchi sul territorio comunale. La loro individuazione nel piano commerciale consentirebbe di assegnarli con procedura di selezione come previsto dall'art. 16 del d.lgs 59/2010.
In attesa di riscontro, distinti saluti.
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Per punti:
1) la vendita mediante DISTRIBUTORI è liberalizzata se svolta in sede fissa (area privata)
2) la vendita su area pubblica rimane soggetta alla DISCIPLINA SULLA OCCUPAZIONE del suolo pubblico
3) ma NON la disciplina del commercio su area pubblica.
Il Comune deve individuare le aree e mettere A BANDO il rilascio delle concessioni definendo la scadenza, tipologia, condizioni, prescrizioni ecc.... PUO' ANCHE non prevedere alcuna area ....
Gent.mo dott. Simone Chiarelli , con riferimento al mio quesito del 18 c.m. e alla Sua risposta , si chiede ulteriomente di chiarire se la competenza ad individuare la aree dove installare gli apparecchi automatici su suolo pubblico è della giunta comunale o del consiglio comunale e ciò stante che la fattispecie non rientra nella disciplina del commercio su suolo pubblico. grazie
Gent.mo dott. Simone Chiarelli , con riferimento al mio quesito del 18 c.m. e alla Sua risposta , si chiede ulteriomente di chiarire se la competenza ad individuare la aree dove installare gli apparecchi automatici su suolo pubblico è della giunta comunale o del consiglio comunale e ciò stante che la fattispecie non rientra nella disciplina del commercio su suolo pubblico. grazie
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[color=red][b]L'art. 42 del TUEL dispone:[/b][/color]
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
QUINDI:
1) la competenza è del CONSIGLIO se non vi sono atti generali a monte
29 della GIUNTA se esiste già un ATTO DEL CONSIGLIO che prevede, anche in linea generale, la disciplina e ne manchi solo l'attuazione