Data: 2016-02-18 13:43:55

somministrazione da parte di persona senza requisiti professionali

Accertata la violazione di esercizio attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di persona non in possesso dei requisiti professionali, consegue a norma dell'art. 17 bis tulps ordinanza di sospensione attività autorizzata in caso di "[b]violazione delle prescrizioni[/b]" per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

Nel caso di specie non sono state disposte prescrizioni da parte dell'organo accertatore, ritenendo implicite quelle previste per legge, ossia il possesso dei requisiti professionali.

Doveva comunque procedersi all'emissione di ordinanza di sospensione entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'organo accertatore, senza neppure concedere un periodo minimo per regolarizzare???

riferimento id:32347

Data: 2016-02-18 14:06:04

Re:somministrazione da parte di persona senza requisiti professionali


Accertata la violazione di esercizio attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di persona non in possesso dei requisiti professionali, consegue a norma dell'art. 17 bis tulps ordinanza di sospensione attività autorizzata in caso di "[b]violazione delle prescrizioni[/b]" per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

Nel caso di specie non sono state disposte prescrizioni da parte dell'organo accertatore, ritenendo implicite quelle previste per legge, ossia il possesso dei requisiti professionali.

Doveva comunque procedersi all'emissione di ordinanza di sospensione entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'organo accertatore, senza neppure concedere un periodo minimo per regolarizzare???
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SOLUZIONE FORMALE: non spetta all'organo accertatore fare la prescrizione. Spetta all'ufficio che riceve il verbale, entro 5 giorni, procedere SENZA SOSPENDERE l'attività immediatamente (vedi sotto) ma decorsi 30 giorni dall'ordinanza.

"Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, [color=red][b]l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione[/b][/color]. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative".

Ciò a meno che non si tratti di una SCIA soggetta a controllo per la quale l'ordine di cessazione è immediato ai sensi dell'art. 19 (come modificato).

SOLUZIONE INFORMALE: contatti l'interessato e fai comunicare RAPIDAMENTE il nuovo titolare dei requisiti .... e eviti la trafila di cui sopra salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.

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