Buongiorno,
sottopongo la seguente situazione.
mi è pervenuta una SCIA per avvio di attività di estetica da svolgersi esclusivamente presso terzi (ovvero presso il domicilio dei clienti).
La ASL eccepisce che ai sensi della l. 1/1990 questa modalità non può essere ammessa: la legge lo prevede solo in forma occasionale o ricorrendo particolari situazioni tra le quali l'essere comunque già di una attività (l'eccezione è sollevata dalla asl anche perché verrebbe meno la possibilità di vigilanza in particolar modo sulle attrezzature e sulle tecniche.
Premesso che il nostro comune non è dotato di un regolamento specifico (ciò che deve prevedere il regolamento comunale di fatto è venuto meno: distanze, superfici minime, contingenti, orari, tariffe ecc), dobbiamo dichiarare inefficace questa SCIA O si può ormai ritenere ammessa questa forma di attività.
grazie :)
Buongiorno,
sottopongo la seguente situazione.
mi è pervenuta una SCIA per avvio di attività di estetica da svolgersi esclusivamente presso terzi (ovvero presso il domicilio dei clienti).
La ASL eccepisce che ai sensi della l. 1/1990 questa modalità non può essere ammessa: la legge lo prevede solo in forma occasionale o ricorrendo particolari situazioni tra le quali l'essere comunque già di una attività (l'eccezione è sollevata dalla asl anche perché verrebbe meno la possibilità di vigilanza in particolar modo sulle attrezzature e sulle tecniche.
Premesso che il nostro comune non è dotato di un regolamento specifico (ciò che deve prevedere il regolamento comunale di fatto è venuto meno: distanze, superfici minime, contingenti, orari, tariffe ecc), dobbiamo dichiarare inefficace questa SCIA O si può ormai ritenere ammessa questa forma di attività.
grazie :)
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La nostra posizione:
1) la L. 1/1990 dispone "L'attivita' di estetista puo' essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' in forma ambulante o di posteggio"
2) quindi è ammesso l'esercizio "AL DOMICILIO" del committente, che può anche non corrispondere alla residenza ("apposita sede designata")
3) nessuna norma prevede che l'esercizio presso la sede designata sia ACCESSORIO all'attività principale in sede fissa (quindi si può operare anche SOLO presso i Committenti)
4) è vietato l'esercizio itinerante (quindi alla ricerca del cliente), pertanto l'interessato dovrà ricevere gli ordini via telefono, internet o con contatti di persona con servizio svolto in un secondo momento.
Fatte queste precisazioni le obiezioni di ASL non appaiono fondate in quanto:
A) non esiste la possibilità di interpretare le norme in sesno restrittivo perchè "altrimenti si rendono più difficili i controlli"
B) i controlli, in caso di esercizio al domicilio del committente andranno indirizzati in questo luogo (anche se di privata dimora accessibile proprio perchè in detto momento oggetto di una attività di impresa)
C) i requisiti prescritti NON saranno quelli propri del locale "stabile" ma quelli strettamente connessi alla peculiarità del servizio (quindi con la sola strumentazione necessaria per la specifica prestazione, senza ovviamente servizi igienici proprie ecc....)
Comprendiamo il problema evidenziato dalla ASL che non è però quello descritto, ma semmai l'ABUSIVISMO che c'è nel settore .... e soprattutto l'enorme evasione fiscale.
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Suggeriamo la lettura di risposte a quesiti analoghi:
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LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1
Disciplina dell'attivita' di estetista.
Vigente al: 18-2-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'attivita' di estetista comprende tutte le prestazioni ed i
trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo
esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette
condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico,
modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli
inestetismi presenti.
2. Tale attivita' puo' essere svolta con l'attuazione di tecniche
manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per
uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con
l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11
ottobre 1986, n. 713.
3. Sono escluse dall'attivita' di estetista le prestazioni dirette
in linea specifica ed esclusiva a finalita' di carattere terapeutico.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Art. 2.
1. L'attivita' professionale di cui all'articolo 1 e' esercitata in
forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme
vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non
iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della
legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio
dell'attivita' di estetista e' soggetto a ((segnalazione certificata
di inizio di attivita')) ai sensi dell'((articolo 19 della legge)) 7
agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all
'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 3.
01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di
estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un
socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un
dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita'
di estetica.((Il responsabile tecnico e' iscritto nel repertorio
delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla
trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'.))
1. La qualificazione professionale di estetista si intende
conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il
superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo
svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata
di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovra'
essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un
anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di
estetista;
b) oppure di un anno di attivita' lavorativa qualificata in
qualita' di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico
specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo
svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di
estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla
contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi
regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi
delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attivita'
lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendente o
collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata
attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione
equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di
cui alla lettera b). Il periodo di attivita' di cui alla presente
lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente
l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono
organizzati ai sensi dell'articolo 6.
Art. 4.
1. ((IL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6
AGOSTO 2012, N. 147 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di societa',
anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano
professionalmente l'attivita' di estetista devono essere in possesso
della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto
1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente
l'attivita' di estetista devono essere comunque in possesso della
qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
4. Lo svolgimento dell'attivita' di estetista, dovunque tale
attivita' sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo
gratuito, e' subordinato al possesso della qualificazione
professionale di cui all'articolo 3.
5. L'attivita' di estetista puo' essere svolta presso il domicilio
dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente
in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento
comunale di cui all'articolo 5.
6. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' in forma ambulante
o di posteggio.
Art. 5.
1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con
le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme
di programmazione dell'attivita' di estetista e dettano disposizioni
ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla
presente legge.
Art. 6.
1. Le regioni predispongono in conformita' ai princi'pi previsti
dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale,
i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di
qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di
cui all'articolo 3, nonche' dei corsi di aggiornamento e di
riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.
2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con il Ministro della sanita', entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni
e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla
definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi
e delle prove di esame.
3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico
devono essere previste le seguenti:
a) cosmetologia;
b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
c) nozioni di chimica e di dermatologia;
d) massaggio estetico del corpo;
e) estetica, trucco e visagismo;
f) apparecchi elettromeccanici;
g) nozioni di psicologia;
h) cultura generale ed etica professionale.
4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui
all'articolo 3 ((...))
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147));
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147));
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147));
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147));
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147));
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147));
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)).
5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione
professionale di estetista, hanno facolta' di istituire ed
autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche
presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di
organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza
tecnica ed amministrativa.
6. Le scuole professionali, gia' autorizzate e riconosciute dai
competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della
presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del
presente articolo.
Art. 7.
1. Alle imprese artigiane esercenti l'attivita' di estetista che
vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici,
strettamente inerenti allo svolgimento della propria attivita', al
solo fine della continuita' dei trattamenti in corso, non si
applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli
esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui
alla legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n.
426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare
l'attivita' di estetista a condizione che si adeguino al regolamento
comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di
tale attivita' siano in possesso del requisito professionale previsto
dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo
dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
Art. 8.
1. La qualificazione professionale di estetista e' conseguita dai
soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attivita'
considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14
febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23
dicembre 1970, n. 1142;
b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di societa'
per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a);
c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in
forma di societa' per lo svolgimento delle attivita' di cui alla
lettera a).
2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei
soggetti di cui al comma 1 e' subordinato all'esercizio personale e
professionale per almeno due anni delle attivita' di cui alla lettera
a) del predetto comma 1.
3. La qualificazione professionale di estetista e' altresi'
conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonche'
dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto
l'attivita' di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un
periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data
di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad
idonea documentazione.
4. Qualora la durata dei periodi di attivita' svolta sia inferiore
a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui
ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione
professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso
regionale di aggiornamento professionale al termine del quale e'
rilasciato un apposito attestato di frequenza.
5. La qualificazione professionale di estetista e' altresi'
conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di
estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole
professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi
dello Stato o delle regioni.
6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano
conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione
professionale di estetista mediante il superamento dell'esame
teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso
di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo
articolo 3.
7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle
attivita' considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della
legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la
qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare
un corso regionale di riqualificazione professionale.
Art. 9.
1. L'attivita' di estetista puo' essere svolta anche unitamente
all'attivita' di barbiere o di parrucchiere, ((...)). In tal caso i
singoli soci che esercitano le distinte attivita' devono essere in
possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle
rispettive attivita'.
2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attivita'
possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di
personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni
semplici di manicure e pedicure estetico.
Art. 10.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della sanita', emana, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante
norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i
meccanismi di regolazione, nonche' le modalita' di esercizio e di
applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di
cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato e'
aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', tenuto
conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale delle categorie economiche interessate.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve
fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalita' di
utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1
del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le
cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.
Art. 11.
1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali
di cui all'articolo 5, le imprese che gia' esercitano l'attivita'
prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attivita'.
2. Nel caso in cui le imprese gia' esistenti non rispondano ai
requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5,
il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a
fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli
adeguamenti necessari.
Art. 12.
1. Nei confronti di chi esercita l'attivita' di estetista senza i
requisiti professionali di cui all'articolo 3 e' inflitta
dall'autorita' regionale competente la sanzione amministrativa da
lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Nei confronti di chi esercita l'attivita' di estetista senza
l'autorizzazione comunale e' inflitta, con le stesse procedure di cui
al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due
milioni.
Art. 13.
1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come
modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29
ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente
legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e
alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni,
previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione
dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 gennaio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
ALLEGATO
((Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (Allegato
alla legge n. 1/1990) con i corrispondenti riferimenti alle
relative schede del regolamento di attuazione
(Scheda 1) Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non
surriscaldato
(Scheda 2A) Stimolatori ad ultrasuoni: (A1) Vibrazione meccanica
peeling, (A2) Ultrasuoni per trattamenti superficiali
(Scheda 2B) Stimolatori a microcorrenti
(Scheda 3) Disincrostante per pulizia con intensita' non
superiore a 4 mA
(Scheda 4) Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni e pulizia
del viso: (a) Apparecchio con aspirazione e con cannule, (b)
Apparecchio con azione combinata per la levigatura della pelle con
polvere minerale o fluidi materiali equivalenti
(Scheda 5) Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non
superiore a 100 kPa
(Scheda 6) Apparecchi per massaggi: (a) Apparecchi per massaggi
meccanici al solo livello cutaneo, (b) Apparecchi per massaggi
elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione, (c) Rulli
elettrici e manuali, (d) Vibratori elettrici oscillanti, (e)
Apparecchi per massaggi meccanici, (f ) elettrici picchiettanti
(Scheda 7) Solarium per l'abbronzatura: (a) Lampade abbronzanti
UV-A, (b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti
di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
(Scheda 8) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non
superiore a 100 kPa
(Scheda 9) Apparecchi per massaggio idrico con aria a pressione
non superiore a 100 kPa
(Scheda 10) Scaldacera per ceretta
(Scheda 11) Attrezzi per ginnastica estetica: (a) Attrezzo per
ginnastica estetica, (b) Attrezzo con pedana vibrante per la
tonificazione muscolare
(Scheda 12) Attrezzature per manicure e pedicure
(Scheda 13) Apparecchi per il trattamento di calore totale o
parziale: (a) Apparecchio per il trattamento di calore totale o
parziale, (b) Apparecchio per il trattamento di calore parziale
tramite radiofrequenza resistiva e/o capacitiva
(Scheda 14) Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di
varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con
aspirazione non superiore a 80 kPa
(Scheda 15) Apparecchi per ionoforesi estetica con intensita'
massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati
(Scheda 16) Depilatori elettrici ed elettronici: (a)
Elettrodepilatore ad ago, (b) Elettrodepilatore a pinza o accessorio
equipollente a sonda, (c) Apparecchiatura elettronica ad impulsi
luminosi per fotodepilazione
(Scheda 17) Apparecchi per massaggi subacquei
(Scheda 18) Apparecchi per presso - massaggio
(Scheda 19) Elettrostimolatore ad impulsi
(Scheda 20) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione
superiore a 100 kPa
(Scheda 21a) Soft laser per trattamento rilassante, tonificante
della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle
mani
(Scheda 21b) Laser estetico defocalizzato per la depilazione
(Scheda 22) Saune e bagno di vapore
(Scheda 23) Dermografo per micropigmentazione))
A cneh a perere mio NON è possibile reputare illegittima l'attività di un lavoratore autonomo che, ad esempio, svolge l'attività presso le case di cura o simili.
Non vedo quali motivazioni giuridiche sarebbero alla base del divieto e quindi di una sanzione