Data: 2012-01-16 13:28:32

ANCORA DURC AREE PUBBLICHE

Premesso che la noma non è chiara ed anche in contrato con quelle nazionali ad es 241/90  183/2011 ecc.

Come ci comportiamo in caso di sub ingresso?
Nel senso che ci sono tre momenti:

1) A regime: Art 13 della 63 il Comune verifica la reg.  contributiva del cedente e subentrante art 11 comma 5 sono concessione e posteggio sono revocati in caso di esito negativo delle verifiche. ( NON è prevista sanatoria)

2) Disposizione transitorie art. 15-16 Prevedono che venga presentato il Durc (non si può!!!!) art 15 comma 1 lettera d) e poi nel comma 2 non è previsto cosa accade in caso di mancata presentazione.

3) Norme di prima applicazione art 17 sempre 63  è prevista una sanatoria poichè non parla di sub ingeresso forse però viè disparità di trattamento se non vengono inclusi anche i sub ingressi.


Possiamo fare un degli esempi su cosa succede in caso di sub-ingresso su un posteggio e gli obbli ad oggi ?


CIAO E GRAZIE

MASSIMO

riferimento id:3233

Data: 2012-01-16 19:41:33

Re:ANCORA DURC AREE PUBBLICHE

Le nuove disposizioni sul DURC/OUTLET più vengono analizzate e più fanno sorgere interrogativi interpretativi.
A parere mio su tutti coloro che hanno necessità di un nuovo titolo abilitativo per avvio attività e su quelli che effettuano comunicazione di subingresso c’è l’obbligo della verifica del DURC (essi non sono già abilitati e quindi non si applica l’art. 17 della LR 63).
In caso di subingresso la verifica va fatta entro 60 gg dalla comunicazione di subingresso (la comunicazione va fatta entro 60 gg dal passaggio aziendale quindi la verifica del DURC può avvenire anche dopo 120 gg dal passaggio aziendale).

Per come è scritta la disposizione (art. 40 quinques, comma 5 della LR 28/05) , la revoca si applica alla concessione e all’abilitazione originaria quando anche solo la posizione DURC del cedente non è in regola. La disposizione dell’art. 15 della LR 63/11 non dice quello che “accade” in caso di mancata presentazione, ciò vuol dire che si applica l’art. 77 della LR 28/05 così come modificato e quindi si applica anche la revoca dell’art. 40 quinques, comma 5 della LR 28/05.

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