Data: 2016-02-18 08:24:06

Autoimprenditorialità in agricoltura - DECRETO 18 gennaio 2016

Autoimprenditorialità in agricoltura - DECRETO 18 gennaio 2016

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 gennaio 2016
Misure in favore dell'autoimprenditorialita'  in  agricoltura  e  del ricambio generazionale. (16A01434)
(GU n.39 del 17-2-2016)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                          di concerto con

    IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto l'articolo 4, commi 42, 43 e  44,  della  legge  24  dicembre
2003, n.  350,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  (legge
finanziaria 2004);
  Visto l'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  Visto l'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006);
  Visto l'articolo 2, comma 2-quater, del  decreto-legge  23  ottobre
2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2008, n. 201;
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare,
l'articolo 7-bis, che ha sostituito il Capo  III  del  Titolo  I  del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante misure in  favore
della nuova imprenditorialita' in agricoltura;
  Visto in particolare,  l'articolo  10-ter,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 185 del 2000, che prevede che, con decreto  di  natura
non regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  siano  stabiliti,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui
all'articolo 10-quater del medesimo decreto legislativo e nei  limiti
fissati dall'Unione europea, i criteri e le modalita' di  concessione
delle agevolazioni previste dal citato Capo  III  del  Titolo  I  del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
  Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis», pubblicato in GUUE L 352/2013;
  Visto il Regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  Regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato in GUUE L 193/2014;
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del  19  gennaio  2005  recante  «Criteri  e
modalita' di concessione da parte di  Sviluppo  Italia  S.p.a.  degli
incentivi a  favore  dell'autoimprenditorialita'  e  dell'autoimpiego
previsti  dal  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,  in
attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
  Visto il decreto  interministeriale  18  ottobre  2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007 di  modifica  del
decreto ministeriale 28  dicembre  2006,  concernente  «Trasferimento
delle risorse per l'imprenditorialita' giovanile  in  agricoltura  da
Sviluppo Italia S.p.a. a ISMEA»;

                              Decreta:

                              Art. 1

                            Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le  seguenti
definizioni:
    a)  «ISMEA»:  Istituto  di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare;
    b) «Regolamento»: Regolamento (UE) n. 702/2014 della  Commissione
del 25 giugno 2014, pubblicato in GUUE L 193/2014;
    c) «Decreto legislativo»: decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.
185;
    d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto
20 del Regolamento.
                              Art. 2

                Requisiti dei soggetti beneficiari

  1. Le agevolazioni previste dall'articolo 10, comma 1, del  decreto
legislativo si applicano:
    a) alle microimprese e piccole  e  medie  imprese  come  definite
nell'Allegato I del Regolamento, in qualsiasi forma  costituite,  che
subentrino  nella  conduzione  di  un'intera  azienda  agricola,
esercitante  esclusivamente  l'attivita'    agricola    ai    sensi
dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data  di
presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti
per  lo  sviluppo  o  il  consolidamento  dell'azienda  oggetto  del
subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e  della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
      1) essere costituite da non piu' di  sei  mesi  dalla  data  di
presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
      2) esercitare  esclusivamente  l'attivita'  agricola  ai  sensi
dell'articolo 2135 del codice civile;
      3) essere  amministrate  e  condotte  da  un  giovane  di  eta'
compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data  di  spedizione
della domanda, in possesso della qualifica di  imprenditore  agricolo
professionale  o  di  coltivatore    diretto    come    risultante
dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola  alla  data  di
delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni,  ovvero,  nel  caso  di
societa', essere composte, per oltre la meta'  numerica  dei  soci  e
delle  quote  di  partecipazione,  ed  amministrate,  da  giovani
imprenditori agricoli di eta' compresa tra i  18  e  i  40  anni  non
compiuti alla data di spedizione  della  domanda  in  possesso  della
qualifica di imprenditore agricolo  professionale  o  di  coltivatore
diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione  previdenziale
agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;
      4) essere gia' subentrate, anche a titolo successorio,  da  non
piu' di sei mesi alla data  di  presentazione  della  domanda,  nella
conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero  subentrare  entro  3
mesi dalla  data  della  delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni
mediante un atto di cessione d'azienda;
      5) avere sede operativa nel territorio nazionale;
    b) alle microimprese e piccole e  medie  imprese,  come  definite
nell'Allegato I del  Regolamento,  che  presentino  progetti  per  lo
sviluppo  o  il  consolidamento  di  iniziative  nei  settori  della
produzione e della trasformazione e commercializzazione  di  prodotti
agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione  della
domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in  possesso  dei
requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti 2, 3 e 5 da almeno due
anni.
  2. L'impresa cedente deve essere iscritta alla Camera di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  avere  partita  IVA  e  il
legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni al  momento  della
presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se
questo e' avvenuto prima della presentazione della domanda.
  3.  Lo  statuto  della  impresa  ammessa  alle  agevolazioni  deve
contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o
di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti soggettivi di
eta' dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno 10 anni  dalla
data di ammissione alle agevolazioni e comunque  sino  alla  completa
estinzione del mutuo  agevolato  concesso.  Inoltre,  per  lo  stesso
periodo, il soggetto beneficiario  deve  mantenere  la  qualifica  di
imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.
  4. Alla data di presentazione della domanda e  per  i  cinque  anni
successivi alla data di delibera di ammissione alle  agevolazioni,  i
soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote  o  azioni
di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal decreto
legislativo.
  5. Le agevolazioni previste dall'articolo 10, comma 1, del  decreto
legislativo non si applicano alle imprese in difficolta', cosi'  come
definite  dall'articolo  2,  punto  (14),  del  Regolamento  e  ai
beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a  seguito  di
una precedente decisione della Commissione  che  dichiara  gli  aiuti
illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
  6.  Le  stesse  agevolazioni  non  possono  essere  concesse
contravvenendo  ai  divieti  o  alle  restrizioni  stabiliti  dal
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei  mercati  dei
prodotti agricoli,  nonche'  a  quanto  stabilito  nei  Programmi  di
sviluppo rurale delle regioni in cui gli investimenti  devono  essere
effettuati.
  7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo  e'
causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.
                              Art. 3

                      Agevolazioni concedibili

  1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo  2,  comma
1, sono concessi mutui agevolati, a  un  tasso  pari  a  zero,  della
durata minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del
periodo di preammortamento, e di importo  non  superiore  al  75  per
cento delle spese ammissibili. Per le iniziative  nel  settore  della
produzione agricola  primaria  il  mutuo  agevolato  ha  una  durata,
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a  quindici
anni.
  2. I  progetti  finanziabili  non  possono  prevedere  investimenti
superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e  devono  perseguire  almeno
uno dei seguenti obiettivi:
    a. miglioramento del rendimento e  della  sostenibilita'  globale
dell'azienda agricola, in  particolare  mediante  una  riduzione  dei
costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
    b. miglioramento  dell'ambiente  naturale,  delle  condizioni  di
igiene o del benessere  degli  animali,  purche'  non  si  tratti  di
investimento  realizzato  per  conformarsi  alle  norme  dell'Unione
europea;
    c. realizzazione e miglioramento  delle  infrastrutture  connesse
allo    sviluppo,    all'adeguamento    ed    alla    modernizzazione
dell'agricoltura.
  3. I progetti non  possono  essere  avviati  prima  della  data  di
ammissione alle agevolazioni.
                              Art. 4

                      Massimali di intervento

  1. Le  agevolazioni  sono  concedibili,  in  termini  di  ESL,  nel
rispetto dei limiti fissati dalla normativa dell'Unione  europea.  In
particolare:
    a) 50 per cento nelle regioni meno sviluppate, ai sensi dell'art.
2, punto (37), del Regolamento;
    b) 40 per cento nelle restanti zone.
  2. Le agevolazioni nel settore della produzione  agricola  primaria
non possono superare, in termini di ESL, l'importo  di  500.000  euro
per impresa e per progetto di investimento.
  3. Per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, i
massimali di cui al precedente comma 1 possono essere  maggiorati  di
20 punti percentuali ai sensi dell'art. 14, paragrafo 13, lettera  a)
del Regolamento.
  4. Relativamente alle stesse  spese  ammissibili,  le  agevolazioni
previste dal presente  decreto  possono  essere  cumulate  con  altre
agevolazioni  pubbliche  concesse    sia    precedentemente,    sia
successivamente  alla  deliberazione  di  ammissione,  esclusivamente
entro i limiti di intensita' di aiuto previsti dal Regolamento.
                              Art. 5

                          Spese ammissibili

  1.  Per  la  realizzazione  del  progetto  sono  ammissibili  alle
agevolazioni le seguenti spese:
    a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
    b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
    c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento  di  beni
immobili;
    d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
    e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
    f) servizi di progettazione;
    g) beni pluriennali.
  2. La spesa di cui alla lettera a) e' ammissibile nella misura  del
2 per cento del valore complessivo dell'investimento  da  realizzare;
inoltre, la somma delle spese relative allo studio  di  fattibilita',
ai servizi di progettazione sono ammissibili  complessivamente  entro
il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
  3. La somma delle spese di cui alle lettere b), c) e  d),  ai  fini
dell'ammissibilita',  non  deve  superare  il  40  per    cento
dell'investimento da realizzare.
  4. Le spese di cui alla lettera b)  sono  ammissibili  per  i  soli
progetti nel settore della produzione agricola primaria.
  5.  Per  le  spese  di  investimento  relative  al  settore  della
produzione  agricola  primaria,  della  trasformazione  e  della
commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di  terreni  e'
ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili
totali dell'intervento.
  6. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione  non  deve
essere superiore al 100 per cento della capacita' produttiva, stimata
a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
  7. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o  la
ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente  connesse  con
l'attivita' prevista dal progetto.
  8. Per  le  attivita'  di  agriturismo  e  le  altre  attivita'  di
diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese  indicate
dal precedente comma 1 nel rispetto delle  condizioni  stabilite  dal
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013
e con un massimale non superiore a 200.000 euro/beneficiario  per  un
periodo di tre esercizi finanziari.
  9.  Per  le  spese  di  investimento  relative  al  settore  della
produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:
    a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e  piante
annuali;
    b) impianto di piante annuali;
    c) lavori di drenaggio;
    d)  investimenti  realizzati  per  conformarsi  alle  norme
dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro  24  mesi  dalla
data di insediamento dei giovani agricoltori;
    e) acquisto di animali;
  10. Gli investimenti per la produzione primaria e trasformazione  e
commercializzazione  dei  prodotti  allegato  I  del  Trattato,  che
richiedono una  valutazione  d'impatto  ambientale,  ai  sensi  della
Direttiva  2011/92/UE,  sono  ammissibili  solo  se  il  progetto  di
investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia  ricevuto
l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.
  11. In materia di irrigazione, gli investimenti per  la  produzione
primaria  devono  rispettare  le  condizioni  di  cui  all'art.  14,
paragrafo  6,  f)  del  Regolamento  e,  dal  1°  gennaio  2017,  gli
investimenti sono ammessi solo se,  nel  bacino  idrografico  in  cui
avvengono,  e'  assicurato  un  contributo  dei  diversi  utilizzi
dell'acqua al recupero dei costi dei  servizi  idrici  da  parte  del
settore agricolo, cosi' come previsto dall'art.  9,  comma  1,  della
Direttiva  2000/60/CE,  tenendo  conto  delle  conseguenze  sociali,
ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche  e
climatiche della regione.
  12. Non saranno concessi  aiuti  per  investimenti  realizzati  per
conformarsi alle norme dell'Unione europea. I  beni  di  investimento
agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili  le
spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i  costi
dei lavori in economia, e le spese per l'IVA; ai sensi dell'art.  14,
paragrafo 7 e dell'art. 17, paragrafo 6, del Regolamento, il capitale
circolante non e' ritenuto un costo ammissibile.
  13. Non saranno concessi aiuti per investimenti per impianti per la
produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed
elettrica da fonti rinnovabili.
  14. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese  per  gli
acquisti o per lavori effettuati prima  della  data  di  delibera  di
ammissione alle agevolazioni.
                              Art. 6

                      Istruttoria delle domande

  1. Le domande di ammissione alle agevolazioni  devono  indicare  il
nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione  del
progetto,  l'elenco  delle  spese  ammissibili  e  l'importo  del
finanziamento necessario per la realizzazione del progetto  e  devono
essere  presentate  a  ISMEA  secondo  le  modalita'  indicate  nelle
istruzioni applicative di cui al successivo articolo 14.
  2. Sulla base delle informazioni  contenute  nella  domanda,  ISMEA
accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi  previsti
dal  presente  decreto,  nonche'  la  sostenibilita'  finanziaria  ed
economica dell'iniziativa.
  3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA puo'
utilizzare informazioni aggiuntive  acquisite  presso  le  Camere  di
commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini  professionali  e
altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
  4. Il  procedimento  istruttorio  deve  essere  concluso  entro  il
termine di sei mesi dalla data di ricevimento  della  domanda  ovvero
dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.
                              Art. 7

Deliberazione di ammissione alle  agevolazioni  o  di  rigetto  della
                              domanda

  1. All'esito del  procedimento  istruttorio,  ISMEA,  esperiti  gli
adempimenti  di  cui  all'articolo  91  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
delibera, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater  del
decreto legislativo, l'ammissione  alle  agevolazioni  o  il  rigetto
della domanda, dandone comunicazione agli interessati.
  2. La deliberazione di ammissione alle  agevolazioni  individua  il
beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la  misura
dell'agevolazione concessa in termini di  ESL,  stabilisce  le  spese
ammesse ed i tempi per  l'attuazione  del  progetto  e  definisce  la
durata del mutuo agevolato.
                              Art. 8

      Attuazione della delibera di ammissione alle agevolazioni

  1. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di  ammissione
alle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre  a  ISMEA  la
documentazione  necessaria  alla  stipula  del  contratto  di  mutuo
agevolato secondo le modalita' indicate nelle istruzioni  applicative
di cui al successivo articolo 14.
  2. Nel contratto di mutuo agevolato sono disciplinati i  termini  e
le condizioni per  l'attuazione  del  progetto,  nonche'  i  rapporti
giuridici e finanziari tra ISMEA  e  il  soggetto  beneficiario,  ivi
inclusi  i  tassi  di  interesse  di  mora  applicati  in  caso  di
inadempimento.
                              Art. 9

                              Garanzie

  1. Il  mutuo  agevolato  deve  essere  assistito  da  garanzie  per
l'intero importo concesso maggiorato del 20 per cento per accessori e
per  il  rimborso  delle  spese,  acquisibili  nell'ambito  degli
investimenti da realizzare. In particolare, si potra' ricorrere a:
    a) iscrizione di ipoteca di  primo  grado  acquisibile  sui  beni
oggetto  di  finanziamento  oppure  su  altri  beni  del  soggetto
beneficiario o di terzi;
    b) in alternativa o in aggiunta  all'ipoteca,  a  prestazione  di
fideiussione bancaria, sino al  raggiungimento  di  un  valore  delle
garanzie prestate pari al 120 per cento del mutuo agevolato concesso.
  2. In tutti i casi sara'  iscritto  privilegio  speciale  sui  beni
mobili oggetto di finanziamento agevolato ai sensi  dell'articolo  46
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  3. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare  idonee  polizze
assicurative a favore di ISMEA sui  beni  oggetto  di  finanziamento,
secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel  contratto  di  mutuo
agevolato.
                              Art. 10

            Modalita' di erogazione dei mutui agevolati

  1. Dopo la stipula del contratto di mutuo agevolato, i  beneficiari
devono rendicontare le spese effettuate per  SAL  (stato  avanzamento
lavori) al  fine  di  ottenere  l'erogazione  delle  quote  di  mutuo
agevolato corrispondenti.
  2. I SAL possono variare da un minimo di 3 a un massimo  di  5.  Il
primo SAL deve essere rendicontato  entro  sei  mesi  dalla  data  di
stipula del contratto di mutuo agevolato. Ciascun SAL deve essere  di
importo non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento
del valore dell'investimento da realizzare, ad eccezione  dell'ultimo
che non puo' superare il 10 per cento.
  3.  Ai  fini  della  erogazione  della  quota  di  mutuo  agevolato
corrispondente a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA
le fatture relative al SAL da  erogare  nonche'  le  quietanze  delle
fatture relative al SAL precedente. L'erogazione dell'ultimo  SAL  e'
subordinata, oltre che alla  presentazione  delle  relative  fatture,
anche alla dimostrazione  dell'avvenuto  pagamento  delle  stesse  ed
all'esito positivo della verifica finale dell'investimento.
  4. I  pagamenti  dei  fornitori  devono  essere  eseguiti  a  mezzo
bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto
corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria.
  5.  La  realizzazione  del  progetto  deve  essere  completata  e
rendicontata  entro  il  termine  previsto  dal  contratto  di  mutuo
agevolato.
  6. Al termine del periodo di  realizzazione  dell'investimento,  in
caso di investimenti realizzati per  un  valore  inferiore  a  quello
previsto nel progetto approvato, i massimali  di  intervento  di  cui
all'art. 4 vengono ricalcolati  sulla  base  delle  spese  ammesse  e
l'importo del mutuo viene rideterminato  con  effetto  sul  piano  di
ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
                              Art. 11

            Vincoli sugli investimenti e sull'attivita'

  1. I beni oggetto delle agevolazioni sono  vincolati  all'esercizio
dell'attivita' finanziata  per  un  periodo  minimo  di  cinque  anni
decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa  e
comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato. I beni  sostitutivi
di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di  analoga
o  superiore  quantita'  e/o  qualita'  sono  altresi'  vincolati
all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo.  In  tal  caso,  il
beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a
ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento  della  comunicazione,
puo' esprimere motivato avviso  contrario  a  tutela  dell'iniziativa
agevolata.
  2. L'attivita' di impresa prevista  nel  progetto  finanziato  deve
essere esercitata per un periodo minimo  di  cinque  anni  decorrente
dalla data del suo inizio effettivo.
  3.  La  sede  operativa  dell'impresa  deve  essere  mantenuta  nel
territorio nazionale per un periodo minimo di cinque anni  decorrente
dalla data di inizio effettivo dell'attivita' di impresa  e  comunque
fino all'estinzione del mutuo agevolato.
  4. I periodi di vincolo di cui ai commi 1, 2 e  3  decorrono  dalla
data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa, purche' sia  stato
completato  l'investimento.  Nel  caso  in  cui  la  data  di  inizio
effettivo  dell'attivita'  d'impresa  sia  anteriore  alla  data  di
completamento  dell'investimento,  tali  periodi  decorrono    da
quest'ultima.
  5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo  e'
causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.
                              Art. 12

                Monitoraggio, ispezioni e controlli

  1. ISMEA ha facolta' di effettuare in qualsiasi  momento  controlli
diretti  ad  accertare  la  permanenza  dei  requisiti  oggettivi  e
soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. I
controlli possono avere luogo anche mediante  ispezioni  e  verifiche
nelle  sedi  aziendali.  ISMEA  puo'  acquisire  anche  presso  terzi
documenti e informazioni utili per la verifica delle spese  sostenute
per la realizzazione del progetto finanziato.
  2. ISMEA e' autorizzato a comunicare -  su  motivata  richiesta  di
banche od altri intermediari finanziari - lo stato  dell'ammortamento
del mutuo con analitica  indicazione  delle  rate  eventualmente  non
adempiute  dal  beneficiario,  con  l'indicazione  della  data  e
dell'ammontare dei singoli inadempimenti.
                              Art. 13

            Procedura per la dichiarazione di decadenza

  1. ISMEA, rilevata la  circostanza  che  potrebbe  dar  luogo  alla
decadenza ai sensi del  presente  decreto,  comunica  ai  beneficiari
l'avvio del relativo procedimento,  assegnando  loro  un  termine  di
trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa,
per presentare eventuali controdeduzioni.
  2. Entro il  termine  di  cui  al  comma  1,  i  beneficiari  posso
presentare a ISMEA scritti difensivi redatti in carta libera, nonche'
ogni altra  documentazione  ritenuta  idonea.  ISMEA,  esaminati  gli
eventuali scritti difensivi, acquisiti eventuali, ulteriori  elementi
di giudizio,  formula,  ove  opportuno,  osservazioni  conclusive  in
merito.
  3. Entro i successivi  sessanta  giorni,  esaminate  le  risultanze
istruttorie, ISMEA delibera, con provvedimento motivato, la decadenza
dalla agevolazione e la risoluzione del contratto di mutuo agevolato,
dandone comunicazione ai beneficiari ed avviando  le  azioni  per  il
recupero dell'agevolazione percepita quantificata in termini di  ESL,
nonche' delle somme dovute per capitale, interessi ed altri oneri.
                              Art. 14

                      Istruzioni applicative

  1. ISMEA trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di
istruzioni applicative  del  presente  decreto  volte  a  definire  i
criteri, le modalita' di presentazione delle domande, le procedure di
concessione e di liquidazione ed i limiti relativi agli interventi di
cui al presente decreto. In assenza  di  osservazioni  da  parte  dei
predetti Ministeri, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello
schema, ISMEA adotta le istruzioni  applicative  e  le  pubblica  sul
proprio sito istituzionale.
                              Art. 15

                        Disposizioni finali

  1. Le agevolazioni concesse in applicazione  del  presente  decreto
sono  esenti  dall'obbligo  di  notifica  di  cui  all'articolo  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  ai
sensi  dell'articolo  3  del  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  e
dell'articolo 3 del Regolamento.
  2. Sintesi delle  informazioni  relative  al  presente  decreto  e'
trasmessa alla  Commissione  europea,  a  cura  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali,  mediante  il  sistema  di
notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua  entrata
in vigore, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento.
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 18 gennaio 2016

                            Il Ministro dell'economia e delle finanze
                                            Padoan                 

  Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
            Martina

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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