Autoimprenditorialità in agricoltura - DECRETO 18 gennaio 2016
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[color=red][b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 gennaio 2016
Misure in favore dell'autoimprenditorialita' in agricoltura e del ricambio generazionale. (16A01434)
(GU n.39 del 17-2-2016)[/b][/color]
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'articolo 4, commi 42, 43 e 44, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni (legge
finanziaria 2004);
Visto l'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto l'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006);
Visto l'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 23 ottobre
2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2008, n. 201;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare,
l'articolo 7-bis, che ha sostituito il Capo III del Titolo I del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante misure in favore
della nuova imprenditorialita' in agricoltura;
Visto in particolare, l'articolo 10-ter, comma 1, del decreto
legislativo n. 185 del 2000, che prevede che, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, siano stabiliti, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 10-quater del medesimo decreto legislativo e nei limiti
fissati dall'Unione europea, i criteri e le modalita' di concessione
delle agevolazioni previste dal citato Capo III del Titolo I del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis», pubblicato in GUUE L 352/2013;
Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato in GUUE L 193/2014;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005 recante «Criteri e
modalita' di concessione da parte di Sviluppo Italia S.p.a. degli
incentivi a favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego
previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in
attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007 di modifica del
decreto ministeriale 28 dicembre 2006, concernente «Trasferimento
delle risorse per l'imprenditorialita' giovanile in agricoltura da
Sviluppo Italia S.p.a. a ISMEA»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «ISMEA»: Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare;
b) «Regolamento»: Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione
del 25 giugno 2014, pubblicato in GUUE L 193/2014;
c) «Decreto legislativo»: decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185;
d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto
20 del Regolamento.
Art. 2
Requisiti dei soggetti beneficiari
1. Le agevolazioni previste dall'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo si applicano:
a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite
nell'Allegato I del Regolamento, in qualsiasi forma costituite, che
subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola,
esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di
presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti
per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del
subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere costituite da non piu' di sei mesi dalla data di
presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
2) esercitare esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile;
3) essere amministrate e condotte da un giovane di eta'
compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data di spedizione
della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale o di coltivatore diretto come risultante
dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di
delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di
societa', essere composte, per oltre la meta' numerica dei soci e
delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani
imprenditori agricoli di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni non
compiuti alla data di spedizione della domanda in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore
diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale
agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;
4) essere gia' subentrate, anche a titolo successorio, da non
piu' di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella
conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3
mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni
mediante un atto di cessione d'azienda;
5) avere sede operativa nel territorio nazionale;
b) alle microimprese e piccole e medie imprese, come definite
nell'Allegato I del Regolamento, che presentino progetti per lo
sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della
produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della
domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti 2, 3 e 5 da almeno due
anni.
2. L'impresa cedente deve essere iscritta alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, avere partita IVA e il
legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni al momento della
presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se
questo e' avvenuto prima della presentazione della domanda.
3. Lo statuto della impresa ammessa alle agevolazioni deve
contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o
di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti soggettivi di
eta' dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno 10 anni dalla
data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa
estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso
periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di
imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.
4. Alla data di presentazione della domanda e per i cinque anni
successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, i
soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni
di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal decreto
legislativo.
5. Le agevolazioni previste dall'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo non si applicano alle imprese in difficolta', cosi' come
definite dall'articolo 2, punto (14), del Regolamento e ai
beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di
una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti
illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
6. Le stesse agevolazioni non possono essere concesse
contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti dal
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli, nonche' a quanto stabilito nei Programmi di
sviluppo rurale delle regioni in cui gli investimenti devono essere
effettuati.
7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.
Art. 3
Agevolazioni concedibili
1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2, comma
1, sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della
durata minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del
periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per
cento delle spese ammissibili. Per le iniziative nel settore della
produzione agricola primaria il mutuo agevolato ha una durata,
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici
anni.
2. I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti
superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e devono perseguire almeno
uno dei seguenti obiettivi:
a. miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale
dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei
costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
b. miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di
igiene o del benessere degli animali, purche' non si tratti di
investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione
europea;
c. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse
allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione
dell'agricoltura.
3. I progetti non possono essere avviati prima della data di
ammissione alle agevolazioni.
Art. 4
Massimali di intervento
1. Le agevolazioni sono concedibili, in termini di ESL, nel
rispetto dei limiti fissati dalla normativa dell'Unione europea. In
particolare:
a) 50 per cento nelle regioni meno sviluppate, ai sensi dell'art.
2, punto (37), del Regolamento;
b) 40 per cento nelle restanti zone.
2. Le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria
non possono superare, in termini di ESL, l'importo di 500.000 euro
per impresa e per progetto di investimento.
3. Per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, i
massimali di cui al precedente comma 1 possono essere maggiorati di
20 punti percentuali ai sensi dell'art. 14, paragrafo 13, lettera a)
del Regolamento.
4. Relativamente alle stesse spese ammissibili, le agevolazioni
previste dal presente decreto possono essere cumulate con altre
agevolazioni pubbliche concesse sia precedentemente, sia
successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente
entro i limiti di intensita' di aiuto previsti dal Regolamento.
Art. 5
Spese ammissibili
1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle
agevolazioni le seguenti spese:
a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni
immobili;
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
f) servizi di progettazione;
g) beni pluriennali.
2. La spesa di cui alla lettera a) e' ammissibile nella misura del
2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare;
inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilita',
ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro
il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
3. La somma delle spese di cui alle lettere b), c) e d), ai fini
dell'ammissibilita', non deve superare il 40 per cento
dell'investimento da realizzare.
4. Le spese di cui alla lettera b) sono ammissibili per i soli
progetti nel settore della produzione agricola primaria.
5. Per le spese di investimento relative al settore della
produzione agricola primaria, della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni e'
ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili
totali dell'intervento.
6. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve
essere superiore al 100 per cento della capacita' produttiva, stimata
a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
7. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la
ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con
l'attivita' prevista dal progetto.
8. Per le attivita' di agriturismo e le altre attivita' di
diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese indicate
dal precedente comma 1 nel rispetto delle condizioni stabilite dal
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
e con un massimale non superiore a 200.000 euro/beneficiario per un
periodo di tre esercizi finanziari.
9. Per le spese di investimento relative al settore della
produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:
a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante
annuali;
b) impianto di piante annuali;
c) lavori di drenaggio;
d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme
dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro 24 mesi dalla
data di insediamento dei giovani agricoltori;
e) acquisto di animali;
10. Gli investimenti per la produzione primaria e trasformazione e
commercializzazione dei prodotti allegato I del Trattato, che
richiedono una valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della
Direttiva 2011/92/UE, sono ammissibili solo se il progetto di
investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ricevuto
l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.
11. In materia di irrigazione, gli investimenti per la produzione
primaria devono rispettare le condizioni di cui all'art. 14,
paragrafo 6, f) del Regolamento e, dal 1° gennaio 2017, gli
investimenti sono ammessi solo se, nel bacino idrografico in cui
avvengono, e' assicurato un contributo dei diversi utilizzi
dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del
settore agricolo, cosi' come previsto dall'art. 9, comma 1, della
Direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali,
ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e
climatiche della regione.
12. Non saranno concessi aiuti per investimenti realizzati per
conformarsi alle norme dell'Unione europea. I beni di investimento
agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le
spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi
dei lavori in economia, e le spese per l'IVA; ai sensi dell'art. 14,
paragrafo 7 e dell'art. 17, paragrafo 6, del Regolamento, il capitale
circolante non e' ritenuto un costo ammissibile.
13. Non saranno concessi aiuti per investimenti per impianti per la
produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed
elettrica da fonti rinnovabili.
14. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli
acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di
ammissione alle agevolazioni.
Art. 6
Istruttoria delle domande
1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il
nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del
progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del
finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono
essere presentate a ISMEA secondo le modalita' indicate nelle
istruzioni applicative di cui al successivo articolo 14.
2. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA
accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti
dal presente decreto, nonche' la sostenibilita' finanziaria ed
economica dell'iniziativa.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA puo'
utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di
commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e
altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
4. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il
termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero
dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.
Art. 7
Deliberazione di ammissione alle agevolazioni o di rigetto della
domanda
1. All'esito del procedimento istruttorio, ISMEA, esperiti gli
adempimenti di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni,
delibera, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater del
decreto legislativo, l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto
della domanda, dandone comunicazione agli interessati.
2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il
beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura
dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese
ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce la
durata del mutuo agevolato.
Art. 8
Attuazione della delibera di ammissione alle agevolazioni
1. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione
alle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la
documentazione necessaria alla stipula del contratto di mutuo
agevolato secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative
di cui al successivo articolo 14.
2. Nel contratto di mutuo agevolato sono disciplinati i termini e
le condizioni per l'attuazione del progetto, nonche' i rapporti
giuridici e finanziari tra ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi
inclusi i tassi di interesse di mora applicati in caso di
inadempimento.
Art. 9
Garanzie
1. Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per
l'intero importo concesso maggiorato del 20 per cento per accessori e
per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli
investimenti da realizzare. In particolare, si potra' ricorrere a:
a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni
oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto
beneficiario o di terzi;
b) in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di
fideiussione bancaria, sino al raggiungimento di un valore delle
garanzie prestate pari al 120 per cento del mutuo agevolato concesso.
2. In tutti i casi sara' iscritto privilegio speciale sui beni
mobili oggetto di finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 46
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze
assicurative a favore di ISMEA sui beni oggetto di finanziamento,
secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo
agevolato.
Art. 10
Modalita' di erogazione dei mutui agevolati
1. Dopo la stipula del contratto di mutuo agevolato, i beneficiari
devono rendicontare le spese effettuate per SAL (stato avanzamento
lavori) al fine di ottenere l'erogazione delle quote di mutuo
agevolato corrispondenti.
2. I SAL possono variare da un minimo di 3 a un massimo di 5. Il
primo SAL deve essere rendicontato entro sei mesi dalla data di
stipula del contratto di mutuo agevolato. Ciascun SAL deve essere di
importo non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento
del valore dell'investimento da realizzare, ad eccezione dell'ultimo
che non puo' superare il 10 per cento.
3. Ai fini della erogazione della quota di mutuo agevolato
corrispondente a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA
le fatture relative al SAL da erogare nonche' le quietanze delle
fatture relative al SAL precedente. L'erogazione dell'ultimo SAL e'
subordinata, oltre che alla presentazione delle relative fatture,
anche alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle stesse ed
all'esito positivo della verifica finale dell'investimento.
4. I pagamenti dei fornitori devono essere eseguiti a mezzo
bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto
corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria.
5. La realizzazione del progetto deve essere completata e
rendicontata entro il termine previsto dal contratto di mutuo
agevolato.
6. Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in
caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello
previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento di cui
all'art. 4 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e
l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di
ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Art. 11
Vincoli sugli investimenti e sull'attivita'
1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio
dell'attivita' finanziata per un periodo minimo di cinque anni
decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa e
comunque fino all'estinzione del mutuo agevolato. I beni sostitutivi
di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga
o superiore quantita' e/o qualita' sono altresi' vincolati
all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In tal caso, il
beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a
ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
puo' esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa
agevolata.
2. L'attivita' di impresa prevista nel progetto finanziato deve
essere esercitata per un periodo minimo di cinque anni decorrente
dalla data del suo inizio effettivo.
3. La sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel
territorio nazionale per un periodo minimo di cinque anni decorrente
dalla data di inizio effettivo dell'attivita' di impresa e comunque
fino all'estinzione del mutuo agevolato.
4. I periodi di vincolo di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla
data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa, purche' sia stato
completato l'investimento. Nel caso in cui la data di inizio
effettivo dell'attivita' d'impresa sia anteriore alla data di
completamento dell'investimento, tali periodi decorrono da
quest'ultima.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.
Art. 12
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. ISMEA ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento controlli
diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. I
controlli possono avere luogo anche mediante ispezioni e verifiche
nelle sedi aziendali. ISMEA puo' acquisire anche presso terzi
documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute
per la realizzazione del progetto finanziato.
2. ISMEA e' autorizzato a comunicare - su motivata richiesta di
banche od altri intermediari finanziari - lo stato dell'ammortamento
del mutuo con analitica indicazione delle rate eventualmente non
adempiute dal beneficiario, con l'indicazione della data e
dell'ammontare dei singoli inadempimenti.
Art. 13
Procedura per la dichiarazione di decadenza
1. ISMEA, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla
decadenza ai sensi del presente decreto, comunica ai beneficiari
l'avvio del relativo procedimento, assegnando loro un termine di
trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa,
per presentare eventuali controdeduzioni.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i beneficiari posso
presentare a ISMEA scritti difensivi redatti in carta libera, nonche'
ogni altra documentazione ritenuta idonea. ISMEA, esaminati gli
eventuali scritti difensivi, acquisiti eventuali, ulteriori elementi
di giudizio, formula, ove opportuno, osservazioni conclusive in
merito.
3. Entro i successivi sessanta giorni, esaminate le risultanze
istruttorie, ISMEA delibera, con provvedimento motivato, la decadenza
dalla agevolazione e la risoluzione del contratto di mutuo agevolato,
dandone comunicazione ai beneficiari ed avviando le azioni per il
recupero dell'agevolazione percepita quantificata in termini di ESL,
nonche' delle somme dovute per capitale, interessi ed altri oneri.
Art. 14
Istruzioni applicative
1. ISMEA trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di
istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i
criteri, le modalita' di presentazione delle domande, le procedure di
concessione e di liquidazione ed i limiti relativi agli interventi di
cui al presente decreto. In assenza di osservazioni da parte dei
predetti Ministeri, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello
schema, ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul
proprio sito istituzionale.
Art. 15
Disposizioni finali
1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai
sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e
dell'articolo 3 del Regolamento.
2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e'
trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, mediante il sistema di
notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata
in vigore, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2016
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Martina
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
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