Lo STUDIO MEDICO non deve pagare la SIAE - Cassazione 8 febbraio 2016
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[color=red][b]Corte di Cassazione
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2468 Anno 2016[/b][/color]
PASSAGGI FONDAMENTALI:
Ai fini della corretta risoluzione della problematica, è necessario tenere in considerazione che il pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole. Relativamente, in particolare, al criterio attinente ad un numero di persone piuttosto considerevole, quest’ultimo mira a porre in evidenza che la nozione di pubblico comporta una certa soglia de minimis, il che esclude da detta nozione una pluralità di interessati troppo esigua, se non addirittura insignificante.
Sotto questo profilo è rilevante non soltanto sapere quante persone abbiano accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì quante fra di esse abbiano accesso alla stessa in successione.
Riguardo all’importanza del numero delle persone per le quali il soggetto, nello specifico, il medico, rende udibile il fonogramma diffuso, si deve constatare che, trattandosi dei clienti di uno studio medico, tale pluralità di persone è scarsamente consistente, se non persino insignificante, dal momento che l’insieme di persone simultaneamente presenti nello studio è, in generale, alquanto ristretto. Inoltre, benché i clienti si succedano, ciò non toglie che, avvicendandosi, detti clienti, di norma, non sono destinatari dei medesimi fonogrammi radiodiffusi.
[b]Il pubblico deve essere costituito di un numero indeterminato di destinatari potenziali e di un numero di persone piuttosto considerevole: la nozione di pubblico cui fa riferimento l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, come detto, riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole.[/b]
[color=red][b]In allegato la sentenza completa[/b][/color]