Si discute sulla necessità o meno di ottenere la licenza di P.S. (ex art. 88 TULPS), in luogo di quella di polizia amministrativa, oggi sostituita da Scia (ex art. 86 TULPS) ovvero, di entrambi i titoli, per utilizzare, all'interno di un locale commerciale, l'esercizio del gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 TU cit.
Posto che l'art. 88 TULPS riguarda l'esercizio delle scommesse, esercitato, esclusivamente, da "[i]...soggetti concessionari o autorizzati da parte di[b] Ministeri[/b] o di altri enti...nonché a soggetti incaricati dal concessionario...[/i]", mi verrebbe da dire che la relativa [i]licenza di polizia[/i], la possa ottenere, esclusivamente, il soggetto autorizzato ad usare direttamente (o consentire di usarle) le slot machine o le VLT (distinguendo, le prime, dalle seconde, in ragione del fatto che queste ultime funzionano per via telematica e quindi, non hanno una scheda tecnica locale).
Diversamente, l'[i]autorizzazione di polizia amministrativa[/i], vada rilasciata a chi intenda collocare all'interno del proprio locale commerciale, uno degli anzidetti giochi leciti, ai sensi dell'art. 86, comma 3 TULPS.
In buona sostanza, profilerei tre diverse ipotesi, rispetto alle quali chiedo un Vs. cortese e quanto mai interessante parere:
A) [u]gestione diretta o indiretta di gioco lecito[/u], all'interno di p.e. già autorizzato (ex art. 86/2 e 3 TULPS): Scia (ex art. 86/3 lett. b TULPS), previa verifica del possesso licenza di P.S. del Questore (ex art. 88 TULPS) per l'esercizio delle scommesse a mezzo apparecchiature ex art. 110/6 TULPS
B) installazione di gioco lecito all'interno di esercizio commerciale o pubblico, diverso da quelli precedentemente indicati: Scia (ex art. 86/3 lett. c TULPS), previa verifica del possesso licenza di P.S. del Questore (ex art. 88 TULPS) per l'esercizio delle scommesse a mezzo apparecchiature ex art. 110/6 TULPS
C) gestione/installazione di gioco lecito diverso da quelli precedentemente indicati (comma 7), all'interno di locali in genere: Scia (ex art. 86/3 lett. c TULPS)
In buona sostanza, quale che sia il locale di esercizio dei giochi leciti (di cui al comma 6, art. 110 TU), l'esercizio in concreto di tale attività, a parere di chi scrive, è comunque subordinata alla verifica del previo rilascio della licenza di P.S. (ex art. 88 TULPS) per utilizzare o fare utilizzare simili apparecchiature. Dunque, nel luogo di esercizio dell'attività dovrà essere esposta (doppio titolo), sia la Scia, sia la licenza di P.S., oltre che la tabella dei giochi vietati ed il divieto di gioco ai minori e le singole apparecchiature dovranno essere individuate da inequivocabile numero di identificazione e descrizione della scheda tecnica, dove prevista.
Per concludere. Tenuto conto dell'esistenza delle sanzioni amministrative previste e punite dai commi 9 ss. dell'art. 110 TULPS, l'eventuale mancanza della licenza di P.S., contravviene all'art. 88 TULPS (punita dalla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 401/89) o alle su citate disposizioni sanzionate in via amministrativa?
Prima di tutto è bene premettere che gli apparecchi “comma 6b”, quindi le VLT, possono essere installate in esercizi così come da elenco tassativo previsto dalla norma: sale scommesse, sale bingo, sale dedicate ecc. Le VLT non possono essere installate nei pubblici esercizi o in esercizi commerciali.
Per l’esercizio/installazione delle VLT occorre un’autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi DL 40/2010, art. 2, comma 2-quater, che rimanda all’art. 88 TULPS:
La licenza di cui all’ articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all’ articolo110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni.
Quindi non è l’applicazione diretta dell’88 TULPS per l’esercizio di scommessa ma è l’applicazione indiretta dell’88 TULPS per la gestione delle sale/luoghi dove vengono istallate le VLT.
Le SLOT (comma 6a) restano sotto la competenza comunale ai sensi dell’art. 86 TULPS. Nel caso in cui una sala giochi già abilitata ex art. 86 installi anche le VLT, allora le due abilitazioni si sommano.
Do una risposta al volo.
Le "vlt" (art.110 comma 6b) si possono installare solo nei locali individuati dal DD AAMS 22.01.2010 (art.9).
Trattasi di 6 tipoligie di locali tra cui i primi 4 (lett. a-b-c-d-) già a monte muniti di licenza 88 tulps cui viene affiancata ulteriore licenza rilasciata dal Questore ex art.2 c.2quater L. 73/2010 (con rif. all'art.88 tulps).
Per il tipo "e" invece la licenza a monte è un 86 c.3 lett. c) TULPS del Comune cui si appoggerà poi la licenza questorile ex art.2 c.2 quater citata.
Per le cc.dd. "sale dedicate", ex lett. "f", non c'è a monte nessuna licenza, nè questorile di scommesse nè comunale di sala giochi ma direttamente una licenza ex art.2 c.2 quater cit. del Questore. In questo tipo di sala si possono mettere solo vlt (e slot). Niente comma 7 o altre tipologie di apparecchi.
Come al solito, con estrema semplicità e cognizione di materia, mi avete aperto un mondo... Grazie!
A sto punto, vi chiedo un'ulteriore precisazione, in ordine alla mia conclusione di sintesi, sull'apparato sanzionatorio.
Art. 88 TULPS sempre, quando non c'è la licenza del Questore per le VLT e 110, commi 9 ss. per fattispecie similari?
Aggiungo un link di suggerimento, dove è possibile anche verificare chi è registrato presso AMS:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Monopoli/Giochi/
Ad uso di tutti allargo il discorso sull'elenco che può servire per verificare le posizioni dei singoli anche per fini amministrativi, vedere qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23099.msg43742#msg43742
Per le sanzioni, se ho capito, confermo quello che dici. L'art. 110 comma 9 si applica ai comma 6 (e 7), quindi quando i comma 6 sono comma 6b si applica alle VLT
GRANDE!
riferimento id:32314secondo voi una xbox è inquadrabile fra gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c?
riferimento id:32314No.
riferimento id:32314Mille grazie!
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