Una società Sas è titolare di posteggio nel mercato settimanale.
Questa Sas è composta da tre soci accomandatari e un socio accomandante.
Alla verifica della regolarità contributiva è emerso che il socio accomandate ed uno dei soci accomandatari hanno durc regolare, mentre gli altri due soci accomandatari non sono in regola con i contributi.
Dobbiamo procedere con l'avvio dei termini per il procedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 40 quinquiens LR 28/2005?
??? :-\ :o
Ti riporto parte della circolare INPS che trovi qua:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20126%20del%2026-06-2015.htm
[b]2.1 Verifica dei lavoratori iscritti alle Gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti[/b]
[i]Tenuto conto che la verifica viene attivata con l’indicazione da parte del richiedente esclusivamente del codice fiscale del soggetto da verificare, la richiamata circolare ministeriale con riguardo ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni amministrate dall’INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) c[b]he assolvono in proprio all’obbligo contributivo, ha chiarito che, ove il codice fiscale dei medesimi non coincida con quello dell’impresa da verificare, la richiesta di verifica di regolarità dovrà esse effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno di essi[/b].
Tale circostanza ricorre evidentemente in caso di società, di persone o di capitali (5) nelle quali i soci prestano attività lavorativa che ha dato luogo all’iscrizione alle predette Gestioni.
In tal caso, i soggetti abilitati alla verifica, elencati al precedente paragrafo1. lettera a), qualora l’impresa da verificare sia una società (con codice fiscale a 11 cifre numeriche) [b]che dichiari che in essa operano oltre che lavoratori dipendenti o parasubordinati anche soci iscritti ad una delle Gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS, dovranno effettuare la verifica:[/b]
a) dal portale INPS o INAIL indicando il codice fiscale della società;
b) dal portale INPS separatamente e in successione, indicando il codice fiscale (16 cifre alfanumeriche) di ciascuno dei soci per i quali la predetta dichiarazione è stata resa.
Qualora la società risulta iscritta, con codice fiscale identificativo della stessa, all’INAIL per l’assolvimento degli obblighi dei soli soci lavoratori che all’INPS risultano iscritti, in proprio, nella Gestione dei lavoratori autonomi artigiani/commercianti, gli utenti dovranno verificare:
a) dal portale INAIL la regolarità della società indicando nel servizio online il codice fiscale della medesima; in tal caso l’INPS restituirà la notizia “non iscritto”;
b) dal portale INPS la regolarità dei singoli soci indicando il codice fiscale di ognuno di essi; in tal caso l’INAIL restituirà la notizia per ciascuno di essi “non iscritto”.
Ciascun ente nei casi suddetti effettuerà il controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di regolarità nei propri archivi, fornendo il relativo esito nel Documento prodotto dalla procedura.
L’esito positivo della regolarità contributiva dovrà trovare concordanza in ciascuno dei Documenti resi disponibili dal sistema ai sensi dell’art. 7 del DM.[/i]
Già INPS aveva chiarito che nella società di capitali non ha senso verificare la posizione del singolo mentre ha senso per la società di persone qualora ricorrano le diverse posizioni. In quest'ultimo caso, a parere mio, l'irregolarità del socio fa sì che la fattispecie entri nel campo applicativo della LR 28/05.