Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura
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[color=red][b]MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 febbraio 2016
Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura.
(16A01113)
(GU n.38 del 16-2-2016)
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 485/2008;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visti i Regolamenti (UE) n. 651/2014 e 702/2014 ABER della
Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti nel settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della
Commissione del 17 luglio 2014, recante disposizioni di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della
Commissione del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante il sistema integrato di gestione e controllo, le misure
di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante
disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale
e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1,
comma 2, lettere d), e), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n.
38;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, recante disposizioni
nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2015, n. 180, recante
«Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, ed in particolare l'art. 1-ter, relativo all'istituzione del
sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.
137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a
norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, ed in particolare l'art. 7, riguardante l'obbligo della
formazione continua;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35, con
il quale e' stato adottato il Piano d'Azione Nazionale per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Sancita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui
all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella seduta del 17
dicembre 2015;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni attuative del
sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'art.
1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «sistema di consulenza aziendale»: il sistema di consulenza
aziendale in agricoltura istituito dall'art. 1-ter, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
b) «servizi di consulenza»: l'insieme delle prestazioni e dei
servizi offerti dagli organismi di consulenza;
c) «destinatario del servizio»: agricoltore, giovane agricoltore,
allevatore, silvicoltore, gestore del territorio e PMI insediata in
zona rurale che si avvale dei servizi di consulenza;
d) «organismo di consulenza»: l'organismo pubblico o privato che
presta servizi di consulenza negli ambiti di cui all'art. 1-ter,
comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
e) «ambiti di consulenza»: ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (vedi allegato 1),
nel quale il consulente puo' prestare la propria opera;
f) «consulente»: la persona fisica, in possesso di qualifiche
adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la
fornitura di servizi di consulenza;
g) «riconoscimento»: iscrizione nel Registro unico dell'organismo
di consulenza privato o pubblico da parte della regione o provincia
autonoma o, nei casi previsti, del Ministero delle politiche agricole
e del Ministero della salute, previa verifica del possesso dei
requisiti di cui all'art. 5;
h) «Registro Unico»: registro nazionale degli organismi di
consulenza, privati o pubblici, riconosciuti dalle regioni e province
autonome o, nei casi previsti, dal Ministero delle politiche agricole
e dal Ministero della salute, per la prestazione dei servizi di
consulenza.
Art. 3
Criteri che garantiscono il principio di separatezza
1. Al fine di garantire il rispetto del principio di separatezza di
cui all'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e
all'art. 13, comma 2, del Regolamento UE 1306/2013, l'organismo di
consulenza non puo' svolgere alcuna funzione di controllo
sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel
settore agroalimentare, nonche' sulla legittimita' e regolarita'
delle predette erogazioni. Con successiva circolare ministeriale
saranno dettagliati gli elementi di separatezza delle funzioni.
2. Per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle
prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i
criteri di incompatibilita' indicati al punto A.1.3 del Piano
d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,
adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute, del 22 gennaio
2014.
Art. 4
Procedure omogenee per la realizzazione delle attivita' di formazione
di base e di aggiornamento professionale
1. Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini
dello svolgimento dell'attivita' di consulenza di cui al presente
decreto gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i
rispettivi ambiti di consulenza.
2. Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una
competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al
comma 1, sono altresi' considerati in possesso di qualifiche adeguate
ai fini dello svolgimento dell'attivita' di consulenza, i soggetti in
possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini
o ai collegi professionali, o adeguato all'ambito di consulenza, non
iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo
dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di
consulenza e dispongano della relativa attestazione dell'organismo di
consulenza;
b) un attestato di frequenza/con profitto, per i rispettivi
ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base che
rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3.
3. Le attivita' di formazione di base devono rispettare i seguenti
criteri minimi:
a) essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da
Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o
europeo;
b) avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di
consulenza;
c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica
finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.
4. Le attivita' di aggiornamento professionale negli ambiti di
consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno
svolgersi con periodicita' almeno triennale.
5. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali
nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione
prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento
professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 2012, n. 137.
6. Le attivita' di aggiornamento devono rispettare i seguenti
criteri minimi:
a) essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti o da
Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o
europeo;
b) avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo ambito di
consulenza;
c) prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un
attestato di frequenza.
7. L'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di consulente in
materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari e'
regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'Azione Nazionale per
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, del 22 gennaio 2014.
Art. 5
Modalita' di accesso al sistema
di consulenza aziendale in agricoltura
1. Possono accedere al sistema di consulenza aziendale gli
organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo, che
contemplino, tra le proprie finalita', le attivita' di consulenza nel
settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano di uno o
piu' consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente
formati, ai sensi dell'art. 4, in almeno uno degli ambiti di
consulenza di cui all'allegato 1, che non siano in posizioni di
incompatibilita' secondo i principi di cui all'art. 3, comma 1.
2. Possono accedere al sistema di consulenza, quali organismi
privati di consulenza aziendale, le imprese, costituite anche in
forma societaria, le societa' e i soggetti costituiti, con atto
pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio
dell'attivita' professionale.
3. Le regioni e le province autonome, competenti con riferimento
alla sede legale degli organismi privati di consulenza aziendale,
provvedono al loro riconoscimento previa verifica del possesso dei
requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e ai commi 1 e 2 del presente
articolo.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Ministero della salute e le regioni e le province autonome provvedono
al riconoscimento degli organismi pubblici di consulenza aziendale
ovvero degli enti pubblici istituzionalmente competenti, previa
verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
5. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad assicurare che
nel loro territorio, in esito alle attivita' di riconoscimento degli
organismi di consulenza di cui al presente articolo, sia operante
un'offerta di consulenza in tutti gli ambiti di consulenza di cui
all'allegato 1, compatibilmente con i fabbisogni rilevati, le
specificita' di ciascun territorio e la disponibilita' di risorse
finanziarie.
Art. 6
Registro Unico nazionale degli organismi di consulenza
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Registro unico nazionale degli organismi di
consulenza riconosciuti ai sensi dell'art. 5.
2. Gli enti che hanno provveduto al riconoscimento degli organismi
di consulenza ai sensi dell'art. 5, aggiornano in via informatica il
Registro unico entro 30 giorni dalla data del riconoscimento,
fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato
definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, in accordo con le regioni e le province autonome, o
comunicando i dati del provvedimento di revoca del riconoscimento.
3. Gli estremi identificativi degli organismi di consulenza
riconosciuti, iscritti nel Registro unico, sono pubblicati, con i
relativi dati, sul sito del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).
4. Nelle procedure ad evidenza pubblica le amministrazioni
aggiudicatrici o gli altri soggetti aggiudicatori, in sede di
verifica dell'ammissibilita' di organismi di consulenza iscritti al
Registro unico di cui al presente articolo, sono esentate dal
controllo del possesso dei requisiti richiesti ai sensi degli
articoli 3, 4 e 5, in quanto impliciti nell'iscrizione medesima sotto
la responsabilita' dell'Ente che ha proceduto al loro riconoscimento,
fatte salve le necessarie verifiche relative alla permanenza dei
requisiti che hanno consentito l'iscrizione.
5. L'istituzione del Registro unico di cui al presente articolo e'
fatta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7
Sistema di certificazione di qualita'
1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e'
istituito il sistema di certificazione di qualita' nazionale
sull'efficacia ed efficienza dell'attivita' svolta dagli organismi di
consulenza.
Art. 8
Clausole di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel
rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle
relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia
di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la
redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988
n. 574.
2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti, anche di natura
regolamentare, purche' compatibili con le disposizioni contenute nel
presente decreto.
Art. 9
Norme di attuazione
1. Le regioni e le province autonome definiscono, ai sensi
dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le
disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza
aziendale di cui all'art. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 3 febbraio 2016
Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Martina
Il Ministro della salute: Lorenzin
Allegato 1
Ambiti del sistema di consulenza
Il sistema di consulenza, rivolto alle aziende agricole,
zootecniche e forestali, opera almeno nei seguenti ambiti:
a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di
gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in
buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI,
capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente
stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e
il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4,
paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
c) misure a livello di azienda previste dai programmi di
sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento
della competitivita', all'integrazione di filiera, compreso lo
sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al
mercato nonche' alla promozione dell'imprenditorialita';
d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati
membri per attuare l'art. 11, paragrafo 3, della direttiva
2000/60/CE;
e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati
membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in
particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza
connesse all'azienda agricola;
g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la
prima volta;
h) la promozione delle conversioni aziendali e la
diversificazione della loro attivita' economica;
i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure
preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le
malattie degli animali e delle piante;
j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale,
indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1305/2013;
k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversita' e alla
protezione delle acque di cui all' allegato I del regolamento (UE) n.
1306/2013;
l) misure rivolte al benessere e alla biodiversita' animale;
m) profili sanitari delle pratiche zootecniche.