DIPENDENTI possono impugnare le delibere di riorganizzazione dell'Ente
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TAR Sicilia, Catania - sez. II – sentenza 15 febbraio 2016 n. 475
N. 00475/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
xxxxx
contro
Comune di Tortorici;
nei confronti di
Calogero Lombardo Facciale, Gaetano Letizia, Santina Arcodia Pignarello, Antonino Rosario Contiguglia; Concetta Crocè;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Crocè Concetta, nella qualità di Segretario della FP CGIL di Messina, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Calderonio, domiciliata presso la Segreteria del TAR ;
per l’annullamento
con il ricorso introduttivo:
– della deliberazione di G.M. n. 69 del 25-3-2015, avente ad oggetto “Ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 d.lvo n° 165/2001, come modificato dall’art. 16 Legge n° 183/2011. Anno 2015”;
– delle deliberazioni di GM n. 75 del 9-4-2015, n. 76 del 15-4-2015, n. 80 del 23-4-2015, n. 88 del 7-5-2015;
– delle determinazioni n. 134 del 16-4-2015, nn. 172 e 173 del 13-5-2015, nn. 181 e 182 del 14-5-2015;
– della deliberazione di CC n. 11 del 17-4-2015;
con i motivi aggiunti:
– della deliberazione G.M. 17 luglio 2015, n. 123, avente ad oggetto “Annullamento in autotutela della Deliberazione di G.C. n. 69 del 25 marzo 2015, della deliberazione di G.C. n. 75 del 9 aprile 2015, così come rettificata con la deliberazione di G.C. n. 76 del 15 aprile 2015; della deliberazione di G.C. n. 80 del 23 aprile 2015, della deliberazione di G.C. n. 88 del 7 maggio 2015, deliberazione n. 100 del 28 maggio 2015, della deliberazione di G.M. n. 21 del 28/01/2015. Ricognizione annuale eccedenze di personale – Avvio procedure di ricollocazione e mobilità collettiva del personale in eccedenza ai sensi del combinato disposto”;
– della deliberazione G.M. 23 luglio 2015, n. 136, avente ad oggetto “Anticipazione di cassa emolumenti personale ex L.R. 16/2006 e personale L.R. 21/2003 con i fondi comunali-Periodo Maggio-Dicembre 2015”;
– della deliberazione G.M. 28 luglio 2015, n. 138, avente ad oggetto “Atto di indirizzo ai Responsabili di Settore 1°-2° e 3° per organizzazione servizi istituzionali dell’Ente”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum proposto da Crocè Concetta, nella qualità di Segretario della FP CGIL di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato i ricorrenti, tutti dipendenti di ruolo del Comune di Tortorici, hanno chiesto l’annullamento degli atti, meglio specificati in epigrafe, con i quali il Comune in intestazione ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica dell’ente dichiarando le eccedenze di personale, ed ha avviato la procedura di pensionamento nei confronti di n. 10 dipendenti di ruolo per i quali era stata accertata la sussistenza dei requisiti di anzianità per il collocamento a riposo.
I ricorrenti hanno rappresentato quanto segue:
– che con deliberazione consiliare n. 31 del 30 ottobre 2012, il Comune di Tortorici attivava la procedura di riequilibrio pluriennale disciplinata dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012, n. 213, con accesso al c.d. “fondo di rotazione”, tra le cui conseguenze vi è, anche, la “riduzione delle spese di personale”;
– che la procedura di riequilibrio finanziario veniva attivata dopo che nello stesso anno l’Amministrazione aveva proceduto all’assunzione di n. 20 lavoratori precari;
– che con deliberazione del 15 gennaio 2013, n. 1, il Consiglio Comunale approvava il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’Ente, approvando, tra le misure correttive, quella relativa al “controllo della dotazione organica e sulle assunzioni di personale”;
– che l’amministrazione comunale provvedeva con diverse deliberazioni, da un lato a rideterminare la propria dotazione organica salvaguardando la posizione dei lavoratori precari, dall’altro ad avviare la procedura di pensionamento nei confronti di n. 10 dipendenti di ruolo in ragione del conseguimento dei requisiti di anzianità per il collocamento a riposo;
– che, in particolare, con delibera n. 174 del 30 settembre 2014, la Giunta comunale rideterminava la dotazione organica dell’ente locale in n. 47 unità stabilendo che “tutti i posti non coperti alla data dell’adozione pari a n. 79 vengono soppressi dalla dotazione organica” e che “pertanto le unità di personale eccedente la dotazione organica di questo Comune sono n. 26 unità”;
– che con nota 7 novembre 2014, prot. n. 15407, il Comune stabiliva di rinunciare al fondo di rotazione ex art. 243 ter, ferma restando la procedura di riequilibrio finanziario;
– che con provvedimenti di Giunta n. 237 e n. 238 del 31 dicembre 2014, adottati nonostante il parere di regolarità tecnica contrario da parte del responsabile del settore, il Comune stabiliva la prosecuzione per un anno del rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato rispettivamente con n. 23 e n. 18 lavoratori precari, prevedendo un impegno di spesa a carico dell’ente locale pari ad € 227.418,28 con la citata delibera n. 237 ed € 31.988,62 con la delibera n. 238;
– che con propria deliberazione 28 gennaio 2015, n. 21, avente ad oggetto “Ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 16 della legge n. 183/2011. Anno 2015”, la G.M.da una parte individuava un’eccedenza di personale “pari a n. 24 unità” e dall’altra, dopo aver dato atto dell’esistenza nell’attuale pianta organica di “n. 152 posti dei quali posti occupati n. 72 e posti vacanti n. 80”, stabiliva “che tutti i posti non coperti alla data dell’adozione verranno ricoperti esclusivamente nel numero corrispondente al personale precario e contrattista in servizio…”;
– che a parziale rettifica delle deliberazioni G.M. n. 237/2014 e 238/2014, con le deliberazioni G.M. 29 gennaio 2015, nn. 33 e 34, l’Amministrazione stabiliva la prosecuzione del rapporto di lavoro con il personale precario dell’Ente sino al 31 dicembre 2015 “con decorrenza contabile fino al 30/04/2015”;
– che con deliberazione G.M. 24 marzo 2015, n. 65, l’Amministrazione revocava in autotutela la delib. G.M. n. 21/2015 e con l’impugnata deliberazione n. 69 del 25.03.2015 adottava un provvedimento sostanzialmente identico a quello revocato in autotutela, rideterminando la propria dotazione organica nel numero di 48 unità lavorative, con conseguente eccedenza di “n. 24 unità” di personale;
– che in esecuzione di tale delibera n. 69/2015, con deliberazione G.M. 9 aprile 2015, n. 75, veniva nominato il responsabile del procedimento con mandato di presentare “entro e non oltre dieci giorni dalla data della presente, proposta di pensionamento obbligatorio del personale dipendente di ruolo avente i requisiti minimi di pensionamento per come certificato dall’INPS e/o per come allo stesso Ente INPS è stato richiesto”;
– che, infine, con deliberazione n. 11 del 17 aprile 2015, il consiglio comunale prendeva atto dell’informativa della Giunta in ordine alle misure adottate in materia di ricognizione delle eccedenze del personale e, con determinazione del responsabile del settore personale 16 aprile 2015, n. 134, venivano individuale nove unità di “personale che matura i requisiti per accedere al trattamento pensionistico ai sensi del D.L. 101 del 31/08/2013 convertito il legge 125 del 30/10/2013”.
Il ricorso è affidato in diritto ai seguenti motivi:
1 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 33. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, L. 8 giugno 1990, n. 142 come recepita in Sicilia dall’art. 1, L.r. 12 dicembre 1991, n. 48, nonché dell’art. 42, 48 e 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Incompetenza;
2 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 33. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 243 bis, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241: difetto di motivazione; Violazione e falsa applicazione dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241 : difetto di motivazione;
5 e 6 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 33, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
7 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, L. 6 agosto 1990, n. 142, come recepita in Sicilia dall’art. 1, L.r. 11 dicembre 1991, n. 48.
Con deliberazione G.M. n. 123 in data 17 luglio 2015, il Comune ha annullato in autotutela le delibere di G.M. nn. 69, 75, 76, 80 e 88 del 2015, impugnate con il ricorso introduttivo, ed ha confermato l’eccedenza di personale in ragione di n. 27 unità, dando atto che “ il personale di ruolo rimanente anche a seguito dell’individuazione di quello in eccedenza, nel numero totale di n. 45 unità, è sufficiente per assicurare la gestione dei servizi del Comune”; con la stessa deliberazione è stato dato mandato al Dirigente Responsabile del I° Settore Amministrazione Generale “di avviare le procedure di ricollocamento e/ mobilità ai sensi e nei termini di cui all’art. 33, commi 4 e ss. del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.”.
Con successiva delibera G.M. 23 luglio 2015, n. 136, il Comune ha poi stabilito di “anticipare con i fondi del bilancio comunale” gli emolumenti stipendiali (a carico del bilancio regionale) dovuti al personale precario stabilizzato.
Infine, con deliberazione G.M. n. 138 del 28 luglio 2015 il Comune intimato ha adottato atti di indirizzo per i responsabili dei vari settori comunali tra cui, per quanto di interesse, ha dato mandato al Responsabile del I Settore – Affari generali di “ Procedere all’annullamento di tutti gli atti di prepensionamento e avviare la procedura di mobilità del personale come da delibera di Giunta n. 123 del 17 luglio 2015 ai sensi dell’art. 33 del D.L.vo n. 165/2001 s.m.i. e secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 4 del 28 aprile 2014 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione” e di “ Rideterminare la pianta organica con soppressione di tutti i posti in eccedenza rispetto ai parametri del D.M. 24/7/2014, come da deliberazione n. 123 del 17 luglio 2015”.
I ricorrenti hanno impugnato tali atti deliberativi con motivi aggiunti di ricorso, deducendo vizi di :
1 – Nullità dei provvedimenti ex art. 21 septies, L. 7 agosto 1990, n. 241;
2 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 33. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, L. 8 giugno 1990, n. 142 come recepita in Sicilia dall’art. 1, L.r. 12 dicembre 1991, n. 48, nonché dell’art. 42, 48 e 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Incompetenza;
3 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 33. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 243 bis, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241: difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241: difetto di motivazione;
6 e 7 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 33, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
8 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, L. 6 agosto 1990, n. 142, come recepita in Sicilia dall’art. 1, L.r. 11 dicembre 1991, n. 48;
9 – Illegittimità derivata.
E’ intervenuta ad adiuvandum la sig.ra Crocè Concetta, nella qualità di Segretario della FP CGIL di Messina, chiedendo accogliersi il ricorso.
Il Comune di Tortorici non si è costituito.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2015 il ricorso ed i motivi ad esso aggiunti sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso va dichiarato improcedibile quanto all’impugnazione delle deliberazioni di G.M. n. 69 del 25-3-2015, n. 75 del 9-4-2015, n. 76 del 15-4-2015, n. 80 del 23-4-2015, n. 88 del 7-5-2015, tutte revocate con la deliberazione n. 123/2015, impugnata con i motivi aggiunti.
Le deliberazioni sopra citate sono state, infatti, superate, anche se sostanzialmente confermate, dalla sopravvenuta deliberazione n. 123/2015 che, benché non satisfattiva delle ragioni fatte valere dai ricorrenti, tuttavia “sposta” il loro interesse dall’annullamento delle delibere di Giunta impugnate con il ricorso introduttivo, al nuovo provvedimento adottato dall’Amministrazione, producendo, conseguentemente, l’effetto di rendere improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione delle delibere precedenti .
Quanto alla determina dirigenziale di individuazione dei dipendenti che entro il 2016 avessero raggiunto i requisiti pensionistici sulla base della precedente normativa, ex D.L. 101 del 31/08/2013 convertito nella legge 125 del 30/10/2013 ( n. 134/2015), e quelle di prepensionamento di quattro dei ricorrenti ( delib. N. 172/2015 -Agliolo Quartalaro Giovanni, delib. N. 173/2015 – Montagno Marisa, delib. N. 181/2015 – Bevacqua Sebastiano, delib. N. 182/2015 – Mirici Cappa Signorino ), a parte quanto previsto con deliberazione G.M. n. 138 del 28 luglio 2015 ( conferimento mandato al Responsabile del I Settore – Affari generali di procedere all’annullamento di tutti gli atti di prepensionamento e avviare la procedura di mobilità del personale ), sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Si tratta, infatti, di questione che, attinendo direttamente al rapporto di pubblico impiego privatizzato e in particolare alla concreta disciplina del sinallagma contrattuale, che include anche la fase della risoluzione/cessazione del rapporto di lavoro, esula dalle attribuzioni di questo giudice, rimanendo assegnata alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 (T.A.R. Lazio, sez. III, 25 novembre 2014, n. 11794), mentre rimane parimenti esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti, che ha ad oggetto le controversie attinenti direttamente ai profili pensionistici, ma non quelle riguardanti i provvedimenti che comportino il collocamento a riposo, pur se possano successivamente influire nella determinazione del trattamento pensionistico (TAR Puglia – Bari, sez. II, 10 luglio 2015, n. 1039).
Resta fermo l’interesse, anche dei ricorrenti destinatari dei singoli provvedimenti di collocamento a riposo, alla domanda di annullamento degli atti di macro-organizzazione che incidono sull’organizzazione del Comune attraverso la rideterminazione della dotazione organica dell’ente locale intimato.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, non è dubitabile la sussistenza di un interesse diretto dei dipendenti pubblici alla corretta adozione dei provvedimenti di macro-organizzazione, avuto riguardo alla circostanza che, dai predetti atti e dalla relativa attuazione, possono discendere, astrattamente, una serie di misure che involgono in modo più o meno specifico l’esecuzione del rapporto di lavoro. Deve pertanto ritenersi sussistente l’interesse a ricorrere tutte le volte in cui l’atto di macro-organizzazione sia suscettibile di incidere in maniera significativa sulla collocazione del dipendente all’interno dell’organizzazione medesima ovvero anche quando l’utilità derivante dall’accoglimento del ricorso sia strumentale, ossia riferita ad una potenziale e futura rideterminazione dello status o delle funzioni (TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 1 luglio 2009, n. 1189).
I motivi aggiunti sono fondati.
I ricorrenti articolano più censure, che possono essere trattate congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, con le quali lamentano, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, che il piano di riduzione del personale e di avvio delle procedure di ricollocazione e mobilità collettiva del personale in esubero, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 17.07.2015, nonché i successivi atti attuativi, hanno sostanzialmente introdotto misure di riequilibrio finanziario incompatibili con i contenuti propri dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo quanto emerge dall’art. 243 bis del d.l.vo 2000 n. 267.
Va osservato, in primo luogo, che tra i provvedimenti dell’amministrazione comunale, complessivamente impugnati, sussiste un’evidente relazione di presupposizione, atteso che tutti muovono dall’originaria deliberazione della Giunta Comunale n. 69/2015, revocata in autotutela ma successivamente reiterata nei contenuti con delibera G.M. n. 123/2015 (impugnata con i motivi aggiunti), con la quale l’amministrazione ha deliberato la ricognizione delle eccedenze di personale e l’avvio procedure di ricollocazione e mobilità collettiva del personale in eccedenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 33. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disponendo le riduzioni di personale di ruolo di cui i ricorrenti si dolgono.
Pertanto, posto che il Comune di Tortorici, con deliberazione C.C. 15 gennaio 2013, n. 1, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis, D.Lgs. n. 267/2000 e, dopo aver formulato richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui al successivo art. 243 ter, vi ha espressamente rinunciato con nota 7 novembre 2014, prot. n. 15407 (cfr. nota sindacale 19 dicembre 2014, in atti), va esaminato il paradigma normativo di riferimento.
L’art. 243 bis del d.l.vo 2000, n. 267, disciplina la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, non solo sul piano procedimentale, ma anche su quello sostanziale, precisando il contenuto del piano e delimitando le misure adottabili dall’amministrazione.
In particolare, il comma 6 della disposizione, precisa che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve contenere: a) le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l’individuazione, con relative quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
Si precisa, al comma 7, che ai fini della predisposizione del piano, l’ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
Quanto alle misure adottabili per superare le condizioni di squilibrio rilevate, il comma 8 specifica che, “Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’ente:
a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all’articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall’articolo 243, comma 1;
e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell’ente;
g) può procedere all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all’articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.”.
Il dato letterale rende dunque palese che l’amministrazione deve operare la rideterminazione della dotazione organica solo nell’ipotesi di accesso al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del TUEL, ipotesi che non è configurabile nel caso di specie, dato che risulta documentalmente che il Comune ha espresso formale rinuncia all’accesso al predetto fondo di rotazione.
Va ritenuto pertanto, come correttamente sostenuto dai ricorrenti, che l’attivazione della procedura di riequilibrio, di per sé, non obbligava in alcun modo a procedere alla riduzione delle spese di personale e che tale circostanza, già rilevata in occasione dell’adozione della deliberazione G.M. n. 69/2015, e anche dallo stesso Ministero dell’Interno con nota 12295 del 09/07/2015 ( cfr. documentazione allegata ai motivi aggiunti), è stata nuovamente evidenziata dal responsabile del settore che ha espresso parere di regolarità tecnica contrario in ordine all’adozione della delibera n. 123/2015.
Ne consegue che nel caso di specie la dichiarazione di eccedenza del personale in servizio ritenuto in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione, rappresentando non un’attività vincolata, bensì esercizio di una scelta discrezionale dell’ente locale, avrebbe dovuto risultare aderente ai risultati dell’istruttoria, mentre, come puntualmente dedotto dalla difesa di parte ricorrente, si assiste ad una palese contraddizione con le risultanze dell’istruttoria complessivamente intesa.
In particolare, nessuna nuova ed autonoma attività istruttoria si è svolta ai fini dell’adozione della deliberazione G.M. n. 123/2015, che si richiama espressamente all’istruttoria precedente, effettuata in relazione alla delibera n. 69/2015, la quale aveva escluso – con riferimento a tutti gli uffici – la sussistenza di situazioni di esubero del personale (cfr. pareri allegati alla delib. G.M. n. 69/2015).
Il provvedimento impugnato si discosta immotivatamente dai pareri espressi in quell’occasione e dal parere di regolarità tecnica contrario all’adozione del provvedimento, espresso dal responsabile del settore ed allegato alla delibera 123/2015.
Il Collegio reputa che ciò sia sufficiente per evidenziare la sussistenza delle illegittimità denunciate dai ricorrenti, in quanto gli atti gravati hanno posto in essere misure direttamente incidenti sul personale di ruolo in servizio, che contrastano con i limiti normativi che l’amministrazione stessa incontra in sede di elaborazione del piano di riequilibrio finanziario.
A tanto va aggiunto che la stabilizzazione e l’utilizzo di n. 61 lavoratori precari costituisce elemento di palese e grave contraddizione con le dichiarate finalità di controllo e riduzione della spesa per il personale dipendente, così come condivisibilmente contestato dai ricorrenti ed esplicitamente dichiarato nel parere contrario all’adozione della più volte richiamata deliberazione n. 123, espresso dal responsabile del settore competente.
Del resto, anche la sentenza n. 62/2015/EL della Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione – con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal comune intimato avverso la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Sicilia della Corte dei Conti di non approvazione del piano di riequilibrio presentato dal Comune di Tortorici –
ha rilevato che le misure di riduzione della spesa per il personale attraverso la procedura di mobilità per il personale in eccedenza, “si collocano in un quadro non coerente con iniziative assunte poco prima dell’avvio della procedura di riequilibrio”, evidenziando come a tal fine “non può non essere segnalata l’intervenuta contrattualizzazione ( con delibera di giunta n. 125 del 13 giugno 2012, corredata dei pareri negativi di regolarità tecnica e contabile) di 20 lavoratori ASU/LSU per un onere complessivo di 1.044.564,30 euro, che ha contribuito a determinare non solo il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2012 ma anche l’inosservanza del limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, situazioni queste che, anche in corso di esercizio, avrebbero comunque precluso la possibilità, per l’Ente, di procedere ad assunzione di personale( art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008).”.
In definitiva, alla luce delle considerazioni esposte, l’impugnazione proposta con i motivi aggiunti è fondata e va accolta, con conseguente annullamento della deliberazione di giunta municipale n. 123 del 17 luglio 2015 nella parte relativa alla ricognizione delle eccedenze di personale ed avvio delle procedure di ricollocazione e mobilità collettiva del personale in eccedenza, e degli altri atti impugnati nella parte di interesse, in quanto consequenziali alla predetta deliberazione n. 123/2015.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Il Collegio, infine, ritiene di inviare copia della presente sentenza alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia, per le eventuali valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
a) dichiara il ricorso introduttivo in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte inammissibile per difetto di giurisdizione;
b) accoglie i motivi aggiunti nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti, secondo quanto indicato in parte motiva.
Condanna il Comune di Tortorici alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 ( cinquemila/00 euro),oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuto.
Spese compensate con l’interveniente.
Ordina alla Segreteria di inviare copia della presente sentenza alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15/02/2016.