Una società petrolifera ha stipulato un contratto di cessione gratuita dell’uso di apparecchi e attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi registrato all’Agenzia delle Entrate con la società X.
Nel contratto è previsto che la società X dovrà dotarsi di licenza di esercizio quindi ai sensi dell’art. 50 punto e ter) della L.R. Toscana 28/2005 la società X è il gestore.
Presso il Suap la società X ha presentato la richiesta di voltura autorizzazione allo scarico ma non il subingresso in distributore di carburante ai sensi dell’art. 74 (nonostante le nostre richieste informali).
Essendo passati oltre 60 giorni dal contratto di cessione gratuita volevamo sapere se possiamo ELEVARE SANZIONE AI SENSI DELL’ART. 74 DELLA L.R. TOSCANA 28/2005 oppure se per i distributori di carburanti si applica solo l’art. 78 e non il 74.
Grazie
Confermo che il gestore è colui che deve dotarsi di autorizzazione commerciale all'installazione e all'esercizio ex art. 55 della LR 28/05.
Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 32/98, in caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni.
A parere mio la LR con la disposizione dell’art. 78 ha voluto allinearsi alla disposizione statale anche perché è pacifico che l’autorizzazione all’esercizio è comunale e quindi non sarebbe ragionevole che il subingresso in attività sottoposta ad aut. comunale prevedesse una procedura di competenza di un’altra amministrazione
vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25729.msg48622#msg48622
Buonasera,
mi intrometto per chiarirmi un po' le idee: l'art. 1 c.4 del Dlgs. 32/98 parla di trasferimento di titolarita' di un impianto.
L'affidamento in gestione di un impianto non mi pare possa ricondursi ad un'ipotesi di trasferimento di titolarita dell'impianto (cosi' come intesa dal predetto articolo) che invece permane in capo alla compagnia petrolifera, la quale infatti continua a rimanere soggetto titolare del titolo abilitativo per l'esercizio dell'impianto (ex Concessione Prefettizia poi autorizzazione Comunale) continua ad essere intestatario del Certificato di Prevenzione Incendi, oppure continua ad essere titolare di Utenza ANAS se l'impianto si trova su strada statale. Permane in capo al nuovo gestore l'obbligo di intestarsi la licenza fiscale di esercizio e contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico (il titolare della concessione petrolifera e il titolare della gestione dell'impianto sono agli effetti fiscali solidalmente responsabili). Altresi' del nuovo gestore e' obbligo di volturare a suo nome il titolo abilitativo per lo scarico delle acque di prima pioggia.
Come si puo' conciliare tutto cio' con un'ipotesi di subingresso alla Compagnia petrolifera?
Grazie
Grazie della risposta,
ma nello specifico volevo sapere se posso elevare al nuovo gestore sanzione art. 102 comma 4 della L.R. Toscana 28/2005 per mancata comunicazione di subingresso ai sensi dell'art. 74 sempre della stessa legge.
Il dubbio mi viene perchè:
i gestori nell'ultimo periodo variano di continuo e quasi mai nessuno si preoccupa di fare la comunicazione di subingresso al Comune;
la Compagnia petrolifera è responsabile dell'impianto insieme al gestore;
l'atto di affidamento al gestore del distributore di carburarante non è un atto notarile ma un contratto di cessione gratuita dell'uso di apparecchi e attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi.
Grazie di nuovo
Il gestore è quello che esercita l'attività in possesso dell'autorizzazione commerciale (verifica con gli scontrini se compri l'arbre magique :-) Molto spesso è un semplice comodatario ma questo ci interessa poco. E' il gestore che deve comunicare il possesso dei requisti morali previsti dalla LR 28/05 (art, 71 del d.lgs. n. 59/2010) nella comunicazione di subingresso.
In sintesi, la comunicazione di subingresso è necessaria.