Buongiorno Simone ,chiedo un chiarimento sul procedimento di applicazione della sanzione prevista dall'art.68 del TULPS per trattenimento musicale senza licenza in area esterna di Pubblico Esercizio -bar -.L'organo di Polizia ha elevato verbale in data 15.08.2015 per trattenimento musicale senza licenza ,per la cui violazione è prevsta la sanzione tra un minimo ed un massimo e per la quale non è previsto il pagamento in misura ridotta ,art.666 c.p. ,la quale deve essere determinata con provvedimento dell'autorità preposta Ingiunzione). A mio avviso non essendo prevista la misura ridotta il prmo provvedimento da adottare è un ordinanza con la quale si detrmini in riferimento all'art.11 della L.689/81 la sanzione da applicare. Il trasgressore non avendo fatto ricorso alla notifica del verbale elevato dall'organo di polizia ha ritenuto di fare ricorso all'autorità comunale dopo la notifica del provvedimento di determinazione della sanzione applicata . Pertanto chiedo se tale ricorso è accettabile o doveva essere fatto all'autorità Giudiziaria G.di P. . A mio avviso ritengo di si ,perchè solo allora il trasgressore aveva piena contezza dell'intero procedimento avverso il quale va redatto nuova e definitiva Ingiunzione con esame degli elementi dello stesso ricorso e avverso il quale lo stesso trasgressore può ricorrere al G.di P.. chiedo se tale procedura è da ritenersi giusta .Grazie Vizzino
riferimento id:32298
Buongiorno Simone ,chiedo un chiarimento sul procedimento di applicazione della sanzione prevista dall'art.68 del TULPS per trattenimento musicale senza licenza in area esterna di Pubblico Esercizio -bar -.L'organo di Polizia ha elevato verbale in data 15.08.2015 per trattenimento musicale senza licenza ,per la cui violazione è prevsta la sanzione tra un minimo ed un massimo e per la quale non è previsto il pagamento in misura ridotta ,art.666 c.p. ,la quale deve essere determinata con provvedimento dell'autorità preposta Ingiunzione). A mio avviso non essendo prevista la misura ridotta il prmo provvedimento da adottare è un ordinanza con la quale si detrmini in riferimento all'art.11 della L.689/81 la sanzione da applicare. Il trasgressore non avendo fatto ricorso alla notifica del verbale elevato dall'organo di polizia ha ritenuto di fare ricorso all'autorità comunale dopo la notifica del provvedimento di determinazione della sanzione applicata . Pertanto chiedo se tale ricorso è accettabile o doveva essere fatto all'autorità Giudiziaria G.di P. . A mio avviso ritengo di si ,perchè solo allora il trasgressore aveva piena contezza dell'intero procedimento avverso il quale va redatto nuova e definitiva Ingiunzione con esame degli elementi dello stesso ricorso e avverso il quale lo stesso trasgressore può ricorrere al G.di P.. chiedo se tale procedura è da ritenersi giusta .Grazie Vizzino
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Risposta secca: NO!
Purtroppo la tua ricostruzione muove da un equivoco che sta nella parola "ricorso". Il ricorso, nella 689/1981 è solo GIURISDIZIONALE. Quando l'interessato interviene nel procedimento sanzionatorio ai sensi della l. 689/1981 presenta scritti e memorie difensive (nella prassi erroneamente definite ricorso).
QUINDI:
1) nel procedimento sanzionatorio pecunciario della 689 l'interessato può sempre presentare scritti difensivi entro 30 giorni dalla contestazione
2) quindi nei caso in cui non sia ammesso il pagamento in misura ridotta la PA comunque deve attenderne il decorso
3) il termine di 30 giorni NON è perentorio, quindi anche scritti successivi possono essere valutati
4) la PA adotta ORDINANZA INGIUNZIONE decorsi i 30 gg, nel caso descritto (non essendo ammesso pagamento in misura ridotta), determinando l'entità della sanzione.
5) Avverso l'ordinanza ingiunzione è ammesso solo ricorso giurisdizionale.
Il tuo quesito mi permette di illustrare un ULTERIORE EQUIVOCO che alimenta l'applicazione della 689/1981.
Nei casi (la maggioranza) in cui è ammesso il pagamento in misura ridotta si ritiene che l'autorità decidente, se non vi sono scritti difensivi, non possa che confermare il DOPPIO DEL MINIMO.
E' un errore concettuale, metodologico e normativo!!!!!!!!!!!!!!!!
La sanzione è SEMPRE determinata utilizzando i criteri dell'art. 11.
il doppio del minimo è solo una CIFRA STANDARD legislativamente prevista per estinguere il procedimento.
Se l'interessato non si avvale di tale facoltà l'autorità decidente determinerà la SANZIONE IN CONCRETO senza fare alcun riferimento a detta cifra!!!!!!!!!!!!!
Su questo e temi collegati segnalo:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16450.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21187.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2496.0
chiedo scusa per essere sintetico non ho centrato il problema.spiego meglio i fatti:
L'organo di Polizia x il giorno 15.08.2015 ha elevato verbale di contestazione nei confronti del Sig. x per la violazione di trattenimento musicale senza licenza , art.69 tulps per la quale è prevista una sanzione compresa tra un minimo e un massimo,in quanto non è prevista il pagamento in misura ridotta ,importo da determinarsi a cura dell'autorità competente ,in questo caso il Sindaco, a cui è stato inviato lo stesso verbale .Si precisa che nel verbale non viene riportato tra l'altro la Sanzione minima è massima applicabile. In data 25.09.2015 l'autorità competente ha emesso ordinanza Ingiunzione ,ben oltre i 30gg,determinando la somma da pagare,notificata in data 6.11.2015. Il trasgressore in data 1.12. 2015 depositava al protocollo generale scritti difensivi al Sindaco,avverso il verbale e alla stessa ingiunzione .Pertanto torno a chiedere se gli scritti devono essere presi in considerazione o il trasgressore anche in questo Caso doveva rivolgersi al G.di Pace ?
chiedo scusa per essere sintetico non ho centrato il problema.spiego meglio i fatti:
L'organo di Polizia x il giorno 15.08.2015 ha elevato verbale di contestazione nei confronti del Sig. x per la violazione di trattenimento musicale senza licenza , art.69 tulps per la quale è prevista una sanzione compresa tra un minimo e un massimo,in quanto non è prevista il pagamento in misura ridotta ,importo da determinarsi a cura dell'autorità competente ,in questo caso il Sindaco, a cui è stato inviato lo stesso verbale .Si precisa che nel verbale non viene riportato tra l'altro la Sanzione minima è massima applicabile. In data 25.09.2015 l'autorità competente ha emesso ordinanza Ingiunzione ,ben oltre i 30gg,determinando la somma da pagare,notificata in data 6.11.2015. Il trasgressore in data 1.12. 2015 depositava al protocollo generale scritti difensivi al Sindaco,avverso il verbale e alla stessa ingiunzione .Pertanto torno a chiedere se gli scritti devono essere presi in considerazione o il trasgressore anche in questo Caso doveva rivolgersi al G.di Pace ?
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Eri stato chiarissimo anche nel primo quesito.
Il verbale appare regolare, indica la norma violata e non indica la sanzione nel minimo e massimo (meglio sarebbe stato indicarlo) ma poichè non è ammesso il pagamento in misura ridotta ... non determina alcun effetto.
L'autorità competente adotta ordinanza ingiunzione applicando i criteri dell'art. 11 e determina la somma da pagare in X.
A questo punto la sanzione è irrogata. Gli scritti difensivi sono tardivi e del tutto irrilevanti.
L'interessato può solo agire davanti al giudice ordinario per contestare la sanzione o l'entità determinata in sede di ordinanza ingiunzione.
NON CI SONO margini per valutare ora gli scritti difensivi.
Buonasera
Vorrei entrare nel mondo della polizia locale e ci terrei a capirne di più in vista dei concorsi soprattutto di verbali probabili nella 2 prova. A proposito di sanzioni art 68/69 tulps mi piacerebbe conoscere 2 punti:
1) sapere come redige l'atto la polizia locale. Quindi il verbale di contestazione è di normale violazione amministrativa pecuniaria? Il titolo del verbale sarebbe verbale di contestazione di violazione amministrativa l.689/81 e cito il RD 773/31 ...poi dopo aver messo data ora luogo noi agenti .... accertiamo quanto segue.....nome trasgressore e obbligato, dati anagrafici ecc la violazione art 68 tulps e la motivazione ecc..siccome non è ammesso il pagamento in misura ridotta che importo metto per poter consentire di "patteggiare" al trasgressore? Quale cifra tra 258 euro a 1.549?
2) se necessario la sanzione accessoria di sospensione attività la può fare un semplice agente nell'immediato? Visto che si tratta di attività svolta abusivamente o per la sospensione deve provvedere l'autorità competente?
Il verbale di contestazione è un qualunque verbale amministrativo come da te descritto.
La sanzione accessoria della sospensione dell'attività può essere compiuta anche da un agente che lo annota nel verbale e poi informa che la suddetta deve cessare, nel caso ciò non avvenga il soggetto potrà essere indagato per l'ipotesi di reato ai sensi art. 650 c.p.