OK alla notifica tramite PEC da parte del PM al difensore - Cassaz. 6118/2016
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Corte di Cassazione, sez. Penale, sez. III sentenza 14 gennaio 2016 n. 6118
Il ricorrente deduce la nullità assoluta ed insanabile ai sensi degli artt. 178 e
179 cod. proc. pen. della sentenza della Corte di appello di Milano e della
precedente ordinanza resa all'udienza del 4.3.2015, in quanto il decreto di
citazione a giudizio diretto era stato notificato all'imputato mediante spedizione di
messaggio di posta elettronica (PEC) all'indirizzo del difensore nominato in atti, in
violazione dell'art. 16 del di. 179/2012, come modificato dall'art. 1 comma 19
della legge n. 228/2012, che prevede tale forma di notifica solo per i soggetti
coinvolti nei procedimento penali diversi dall'imputato e soltanto a decorrere dal
15.12.2014.
....
Nella predetta decisione le Sezioni Unite hanno, infatti, osservato che nell'art.
148, comma 2 bis, cod. proc. pen. illegislatore ha previsto l'uso di mezzi tecnici
idonei per le notificazioni o gli avvisi ai difensori quale sistema ordinario,
generalizzato, alternativo all'impiego dell'ufficiale giudiziario o di chi ne esercita le
funzioni (comma 1), purché sia assicurata l'idoneità del mezzo tecnico. (Sez. 2, n.
8031 del 09/02/2010, dep. 01/03/2010, Russo).
La mancata individuazione, in sede normativa, dei mezzi tecnici idonei ad
assicurare la effettiva conoscenza dell'atto (cosiddetta norma aperta) è
evidentemente legata all'esigenza di non rendere necessario il continuo
aggiornamento legislativo degli strumenti utilizzabili, né in qualche modo
obbligatorio il loro utilizzo, tenuto conto della evoluzione scientifica e dell'effettivo
grado di diffusione di nuovi mezzi tecnici di trasmissione.
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20160216/snpen@s30@a2016@n06118@tS.clean.pdf