SUBINGRESSO nell'autorizzazione commerciale - anche senza ATTO NOTARILE se ....
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[color=blue][b]Segnaliamo questa interessante sentenza che affronta il tema del venir meno della pluralità dei soci in una società di persone e, decorsi 6 mesi, la sua trasformazione in ditta individuale.
Il Comune aveva negato il diritto al subingresso ... mentre il Consiglio di Stato ha dato ragione all'interessato ritenendo illegittima la decadenza/revoca non potendosi applicare analogicamente le norme in materia.[/b][/color]
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[color=red][b]Cons. di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 147[/b][/color]
N. 00147/2016REG.PROV.COLL.
N. 07907/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7907 del 2015, proposto dal signor Frabetti Nadir, in proprio e quale titolare della ditta individuale e quale socio della s.n.c. Frabetti Nadir & C., rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Roveran, Michele Greggio e Gian Roberto Caldara, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gian Roberto Caldara, in Roma, via Nomentana, n. 323;
contro
Il Comune di Verona, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich, Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni e Giovanni R. Caineri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, n. 32;
nei confronti di
La s.n.c. «Pizzamiglio» di Pizzamiglio Elisa e Carpentieri Corrado,
la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verona;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sez. III n. 630/2015, resa tra le parti, concernente la decadenza dal diritto di subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su area pubblica e correlativa concessione di posteggio;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti l’avvocato Michela Reggio D'Aci, su delega dell'avvocato Michele Greggio, e l’avvocato Chiara Carli, su delega dell'avvocato Marcello Clarich;
1. La Sezione rileva che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata, come da avviso dato alle parti nel corso della camera di consiglio.
2. Con la sentenza impugnata, il TAR per il Veneto ha respinto il ricorso n. 1423 del 2014, proposto contro il provvedimento con cui il Comune di Verona ha respinto una domanda di sub ingresso, formulata dall’appellante, ed ha disposto la decadenza dal diritto sub ingresso negli effetti della autorizzazione per lo svolgimento del commercio su un’area pubblica, nonché della relativa concessione di posteggio.
3. Dalla documentazione acquisita, in punto di fatto, emerge che:
- l’odierno appellante ha operato nell’ambito del commercio su aree pubbliche, settore alimentare, come socio, a far data dal 2009, della «Frabetti Nadir & C. S.n.c.», società costituita con la madre, signora Bedana Carla, a sua volta operante nel medesimo settore commerciale dal 1977;
- a seguito della sua costituzione, il Comune di Verona ha autorizzato il sub-ingresso della società nelle autorizzazioni in precedenza possedute dalla madre del ricorrente (autorizzazioni intestate alla neo-costituita società con gli elementi identificativi: n. 103933, settore alimentare, posteggio n. 11, con riferimento alla fiera di “Pre Santa Lucia”; n. 103934, settore alimentare, posteggio n. 11, con riguardo alla fiera di “Santa Lucia”; n. 103935, settore alimentare, posteggio n. 7, relativamente alla fiera “Festa della Renga”);
- in data 1° maggio 2013, la socia Bedana Carla dichiarava di voler recedere dalla società con effetto dal successivo 31 ottobre 2013;
- decorsi i sei mesi previsti dall’art. 2272 c.c., primo comma, n. 4, per la ricostituzione della pluralità di soci, il ricorrente si attivava al fine della cancellazione della società dal registro delle imprese, continuando, senza soluzione di continuità, nel possesso del complesso aziendale;
- il ricorrente, intendendo proseguire l’attività in precedenza gestita dalla disciolta società in qualità di impresa individuale, si iscriveva al registro delle imprese;
- al fine di poter ottenere a sua volta il sub-ingresso nelle autorizzazioni commerciali in precedenza intestate alla disciolta società, in data 10 luglio 2014 il ricorrente presentava al Comune di Verona una istanza, esponendo le cause che avevano determinato la cessazione dell’attività da parte della società in precedenza costituita con la madre e la volontà di dare prosecuzione alla stessa in forma di impresa individuale;
- in tale occasione, era precisato che non vi era stato fra le due figure, titolari dell’attività commerciale, alcun formale atto di cessione, in quanto l’attività era stata sostanzialmente proseguita, senza soluzione di continuità, dal signor Frabetti in qualità di imprenditore individuale che aveva mantenuto, a decorrere dal 1° maggio 2014 (quindi successivamente allo scadere del termine del 30 aprile 2014 per la ricomposizione dell’assetto societario) il possesso e la gestione dei beni aziendali;
- con provvedimento del 16 settembre 2014, preceduto dalla comunicazione delle ragioni ostative, il Comune di Verona si determinava in senso sfavorevole alla richiesta del ricorrente, evidenziando come la domanda di sub-ingresso fosse stata presentata tardivamente, ossia oltre il termine indicato dalla legge regionale n. 10/2001, richiamato dall’art. 7 del regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche, termine che l’amministrazione ha ritenuto decorrente dal 1° maggio 2014, ossia dal momento in cui è avvenuto, di fatto, pur in assenza di un formale atto di cessione, il passaggio dei beni aziendali in capo al ricorrente in qualità di impresa individuale;
- per l’effetto, il Comune ha altresì disposto la revoca delle autorizzazioni in precedenza facenti capo alla società Frabetti Nadir & C. Snc.
4. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado vada accolto.
4.1. [b]All’applicazione del termine perentorio previsto dalla normativa sopra citata (per il caso di cessione) osta la considerazione che nel caso di specie, come sopra evidenziato, non vi è stato alcun atto di trasferimento dell’azienda dal precedente titolare dell’autorizzazione commerciale al subentrante, ma un’ipotesi di estinzione della società per mancanza di soci, ossia una fattispecie di successione tra enti.[/b]
Deve quindi trovare applicazione, per la sua maggiore affinità alla situazione oggetto di giudizio, la disciplina relativa al fenomeno della successione, rispetto al quale la normativa primaria e quella regolamentare non hanno previsto alcun termine decadenziale, tanto meno quello ritenuto applicabile dall’amministrazione con i provvedimenti impugnati in primo grado.
4.2. [b]Del resto, il principio comunitario del favor per lo svolgimento di attività economiche e per l’estrinsecazione di dinamiche concorrenziali impedisce, inoltre, l’applicazione analogica, a una fattispecie non regolata puntualmente dalla normativa regolatrice della materia, del regime più restrittivo che prevede una preclusione decadenziale, idonea di per sé ad impedire lo svolgimento della attività di impresa;[/b]
5. Per le ragioni che precedono, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnaya, va accolto il ricorso di primo grado n. 1423 del 2014.
Per la peculiarità della questione oggetto del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 7907 del 2015, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado n. 1423 del 2014 e annulla i provvedimenti in quella sede impugnati.
Dispone che il Comune di Verona rimborsi all’appellante gli importi complessivamente versati a titolo di contributo unificato.
Spese compensate dei due gradi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)