Buongiorno,
la mia domanda riguarda una società che ha come attività prevalente il commercio all' ingrosso esercitato nel comune di Ponte Buggianese.
Puo' esercitare anche il commercio al dettaglio all' interno degli stessi luoghi?
grazie
saluti
Ai sensi del d.lgs. 59/2010 sono da intendersi non più applicabili le disposizioni che vietano l’esercizio congiunto del commercio all’ingrosso e al dettaglio. Sono fatte salve le condizioni di esercizio come dotazioni di posteggio ecc. e le procedure abilitative se il grossista si mette a vendere al dettaglio.
In allegato metto una nota della regione Emilia Romagna sulla questione.
Bisogna però che anche i VVUU siano d’accordo, la legge regionale 28/05 mantiene ancora in vigore l’art. 21 comma 2:
E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.
3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura,
l'industria, il commercio e l'artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l'edilizia;
l) legnami.