gli acconciatori e/o estetiste possono vendere prodotti attinenti alla loro attività?devono presentare duaap per commercio in area privata?
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gli acconciatori e/o estetiste possono vendere prodotti attinenti alla loro attività?devono presentare duaap per commercio in area privata?
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POSSONO FARLO LIBERAMENTE senza adempimenti se sono prodotti connessi con l'attività.
Buongiorno dott. Chiarelli, in base a quale normativa è consentita la vendita di prodotti da parte di parrucchieri ed estetisti?
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Buongiorno dott. Chiarelli, in base a quale normativa è consentita la vendita di prodotti da parte di parrucchieri ed estetisti?
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Scusa la sinteticità della prima risposta.
Ecco le 3 norme:
D.Lgs. 31-3-1998 n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.
Art. 4. Definizioni e ambito di applicazione del decreto.
2. Il presente decreto non si applica:
...............
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 , per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
L. 4-1-1990 n. 1
Disciplina dell'attività di estetista.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1990, n. 4.
7. 1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 .
2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 , alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
L. 17-8-2005 n. 174
Disciplina dell'attività di acconciatore.
Art. 2. Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore.
.....
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
Dalla sua prima risposta avevo capito che potessero vendere i prodotti cosmetici a chiunque e non solo alla clientela per il proseguimento di trattamenti e servizi effettuati. Ora tutto torna, grazie della disponibilità
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